Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 42
Titolo:Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 settembre 1992, n. 78)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria

Sommario





1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e nell'articolo 5 dello Statuto regionale e ad integrazione della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta norme per l'organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della Regione in materia.


1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli od associati realizzano interventi volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione degli studi.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi di qualificazione del sistema scolastico o formativo, i comuni si coordinano con gli organi scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio regionale.


1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all'articolo 2, i comuni singoli o associati, ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico;
a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative attività di accompagnamento;
a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado in relazione ad accertate esigenze economiche;
a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell'evasione, dell'abbandono precoce, dell'analfabetismo "di ritorno";
a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel territorio regionale;
a6) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;
a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche all'abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto i) dell'art. 25 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43;
a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla L.R. 2 novembre 1988, n. 40;
a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico;
a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;
a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.
I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche;
b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:
b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo;
b3) facilitazioni all'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;
b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuole e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell'ambito delle attività di orientamento, sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il compimento dell'obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali;
b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.

2. I Comuni promuovono l'istituzione presso le scuole dell'obbligo di centri di ascolto, informazione e consulenza agli studenti in situazione di disagio sociale o psicologico. L'attività dei centri è finalizzata in particolare:
a) ad individuare ed eliminare situazioni di disagio personale collegate ai fenomeni dell'evasione scolastica e dell'abbandono precoce;
b) a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento.

3. Il centro di cui al comma 2 opera anche in collaborazione con gli operatori del distretto sanitario e dei servizi sociali comunali.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 25 maggio 1999, n. 14.


1. Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui al punto a) dell'articolo 3 sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, statali e non statali;
b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali, con condizioni di favore per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap.

2. Gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico di cui al punto b) dell'articolo 3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica. Essi sono estensibili alle scuole non statali che siano gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto di convenzione tra tali istituzioni e i comuni interessati. La convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
3. Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale si applicano le norme di cui alla L.R. 26 marzo 1990, n. 16.


1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistennza sanitaria.
2. Le prestazioni sanitarie all'interno delle strutture scolastiche sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.


1. La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi viene determinata dai comuni in base a quanto disposto dell'articolo 6 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43.


1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge con:
a) l'emanazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio;
b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la predisposizione nell'ambito del sistema informativo regionale, di moduli per assicurare la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati da parte degli enti locali e in collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di adeguati servizi per l'orientamento scolastico e professionale particolarmente dopo il compimento dell'obbligo scolastico;
d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici per contribuire alla soluzione di problemi emergenti;
e) l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate all'attuazione del diritto allo studio secondo quanto previsto dal punto a) dell'articolo 10 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43.

2. La Regione nell'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e dall'IRRSAE.


1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dall'articolo 3, i comuni singoli ed associati provvedono, oltre che con risorse proprie, con quota parte delle somme che sono loro assegnate ai sensi della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 a titolo di ripartizione del fondo regionale per gli interventi socio assistenziali.
2. Per il finanziamento delle attività di competenza della Regione previste dall'articolo 7 è autorizzata per il triennio 1992/1994 la spesa di lire 1.000 milioni in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede:
a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 bis dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 400 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1992/1994, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, su detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 15 bis dell'elenco 1; per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte della assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2, sono iscritte:
a) per l'anno 1992, a carico del capitolo 4236104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per l'emanazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio, promozione, realizzazione e diffusione studi e ricerche per realizzazione diritto allo studio", lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 200 milioni.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Abroga la l.r. 23 gennaio 1975, n. 4.