Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 2
Titolo:Assestamento del Bilancio 1993.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1994, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1992)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1992)
Art. 3 (L'ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1992)
Art. 4 (Sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane)
Art. 5 (Promozione dell'immagine Marche)
Art. 6 (Attuazione del PIM Marche)
Art. 7 (Fondi globali)
Art. 8 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 9 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 10 (Modifica L.R. 11 maggio 1993, n. 15)
Art. 11 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1993)
Art. 12 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 13 (Impegni di spesa per la utilizzazione dei nuovi o maggiori stanziamenti)
Allegati



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1992, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1993 per l'importo presunto di lire 1.203.079.427.802, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.215.847.726.824.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1992, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 per l'importo presunto di lire 650.046.460.618, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2, restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 796.531.043.350.


1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1992, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, nel bilancio 1993 per l'importo presunto di lire 730.938.210.786 è modificato per effetto delle risultanze del conto consuntivo dell'anno 1992 e resta stabilito in lire 730.683.176.312, di cui lire 67.710.329.208 presso il tesoriere della Regione e lire 662.972.847.104 per somme giacenti sui conti correnti intrattenuti con la tesoreria centrale dello Stato.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1992, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1992 nell'importo presunto di lire 1.227.919.077.970 è ridotto di lire 77.919.218.184 e resta quindi stabilito in lire 1.149.999.859.786.


1. Le autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della L.R. 8 luglio 1992, n. 26 per la concessione di contributi alle piccole e medie aziende artigiane nelle spese per la realizzazione di sistemi aziendali di qualità, per prove e servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti nonchè per l'attivazione di analisi aziendali, già stabilite per il biennio 1992 e 1993 rispettivamente in lire 2.200 milioni, in lire 500 milioni e in lire 800 milioni per effetto dell'articolo 12 della medesima legge regionale sono rideterminate, rispettivamente, nei nuovi importi di lire 3.200 milioni, lire 100 milioni e lire 200 milioni.
2. Conseguentemente sono modificati gli stanziamenti dei capitoli 3251101, 3251102 e 3251103 dello stato di previsione della spesa.


1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'articolo 2, lettere a) e c) della L.R. 4 settembre 1992, n. 43, già stabilita, per l'anno 1993, in lire 1.000 milioni è ridotta di lire 500 milioni.
2. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'articolo 4 della medesima L.R. 43/1992, stabilita in lire 620 milioni e già ridotta, dall'articolo 15 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, a lire 320 milioni, è ulteriormente ridotta di lire 150 milioni e si stabilisce in lire 170 milioni.
3. Per effetto delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2, gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 4126102 e 4126101 sono rispettivamente ridotti di lire 500 milioni e di lire 150 milioni.


1. Per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo, PIM Marche, quale risulta modificato per effetto della deliberazione n. 150 approvata dal consiglio in data 15 novembre 1993, sono apportate, alla tabella 2, le variazioni indicate nell'unito elenco A.


1. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti a nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente, già stabilito, per effetto dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, in lire 11.100 milioni, iscritto a carico del capitolo 5100101, è ridotto di lire 1.700 milioni. Nel correlativo elenco 1, dopo la partita 1, è aggiunta la partita 1 bis con la denominazione "Interventi straordinari per il consolidamento della rete dei BIC" e la dotazione di lire 300 milioni; l'accantonamento di lire 4.000 milioni di cui alla partita 7 è ridotto di lire 2.000 milioni.
2. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti, già stabilito, per effetto dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, in lire 4.750 milioni, iscritto a carico del capitolo 5100201, è ridotto di lire 1.000 milioni. Nel correlativo elenco 4, l'accantonamento di lire 1.000 milioni di cui alla partita 2 è soppresso.
3. Il fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per ulteriori programmi di sviluppo, già stabilito, per effetto dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, in lire 22.600 milioni, è aumentato di lire 3.000 milioni. Nel correlativo elenco 5, l'accantonamento di cui alla partita 3 è aumentato di lire 3.000 milioni.
4. Gli stanziamenti dei capitoli 5100101 e 5100201 sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.000 milioni e di lire 1.700 milioni; lo stanziamento del capitolo 5100202 è aumentato di lire 3.000 milioni.


1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie già stabilito, per effetto dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 in lire 12.297.062.856 è aumentato di lire 28.435.487.884, di cui lire 28.378.773.965 per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5200101 è aumentato di lire 28.435.487.884.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Sostituisce l'art. 6, l.r. 11 maggio 1993, n. 15.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della L.R. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1993, già stabilito nell'importo di lire 209.410.299.599 per effetto dell'articolo 39 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 è ridotto di lire 3.143.117.998 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 206.267.181.601.
2. L'importo complessivo di mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1992 e precedenti, già stabilito in lire 450.961.888.179 dall'articolo 21, comma 1, della stessa L.R. 15/1993, si stabilisce, nel nuovo importo di lire 559.272.694.909.


1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1993 nelle risultanze di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.


1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 94 della L.R. 25 aprile 1980, n. 25, l'assunzione di impegni di spesa a carico dei maggiori o nuovi stanziamenti stabiliti dalla presente legge entro venti giorni dalla sua entrata in vigore.

Allegati

Elenco A


(Omissis).