Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 novembre 1996, n. 45 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1996. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 14 novembre 1996, n. 85 - supplemento n. 19) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Note: | Il Commissario del Governo, con nota prot. n. 587/GAB.6 del 31 ottobre 1996, ha fatto presente quanto segue: "Con riferimento legge regionale concernente: "Assestamento del bilancio anno 1996" Governo habet rilevato contrasto Articolo 7 provvedimento combinato disposto Articolo 35 commi 1 et 3, legge 724/94 et Articolo 10 legge 281/70 (come modificato da Articolo 9 legge 181/82), che vietano emissione prestiti obbligazionari regionali (B.O.R.) finalizzati at copertura disavanzi bilancio Punto Governo habet altresì rilevato che CAP 2002046 prevede stanziamenti lire 38,909 milioni, concernente assegnazioni statali su legge pluriennale intervento settore agroalimentare, cessati da anno in corso at sensi Articolo 3, comma 1, legge 549/95; Rilievo in parola investe anche correlate partite spese Punto Trattasi di cosiddetto rinvio limitato at sensi Articolo 7 legge 19/5/1976, n. 335, per cui Regione potest far luogo at promulgazione et pubblicazione legge salvo parti coinvolte da rinvio Punto". |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1995)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1995)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1995)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1996 e precedenti)
Art. 7 ( (Emissione BOR))
Art. 8 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 10 (Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli)
Art. 11 (Realizzazione di piste ciclabili)
Art. 12 (Spese per il contenimento dei consumi energetici)
Art. 13 (Completamento aree per insediamenti produttivi)
Art. 14 (Sviluppo del sistema di qualità nelle attività produttive)
Art. 15 (Ripiano disavanzi pregressi Enti fieristici)
Art. 16 (l.r. 2 giugno 1992, n. 22)
Art. 17 (Disposizioni diverse)
Art. 18 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Allegato Tabella BAllegato Tabella CAllegato Tabella D
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1995)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1995)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1996 e precedenti)
Art. 7 ( (Emissione BOR))
Art. 8 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 10 (Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli)
Art. 11 (Realizzazione di piste ciclabili)
Art. 12 (Spese per il contenimento dei consumi energetici)
Art. 13 (Completamento aree per insediamenti produttivi)
Art. 14 (Sviluppo del sistema di qualità nelle attività produttive)
Art. 15 (Ripiano disavanzi pregressi Enti fieristici)
Art. 16 (l.r. 2 giugno 1992, n. 22)
Art. 17 (Disposizioni diverse)
Art. 18 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Allegato Tabella BAllegato Tabella CAllegato Tabella D
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1995, gli iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1) della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 1.316.641.518.088, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.471.986.547.287.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1995, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma punto 1), della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 1.505.969.579.346, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.396.872.235.295.
1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1995, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 653.000.000.000 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1995, nell'importo di lire 776.103.911.152 di cui lire 12.475.209.094 presso il tesoriere della Regione e lire 763.628.702.058 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1995, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 per l'importo presunto di lire 495.224.247.419, è stabilito in lire 851.218.223.144 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1995.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni incrementali e riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 4 l'entità dei fondi globali è modificata come segue:
a) capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa riduzione di lire 1.000 milioni;
b) capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa incremento di lire 1.250 milioni;
c) capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa incremento di lire 10.000 milioni.
2. Gli elenchi 1, 2 e 3 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall'allegata tabella A.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1996, già stabilita nell'importo di lire 85.178.119.135 per effetto dell'articolo 32 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 e successive integrazioni si stabilisce nel nuovo importo di lire 112.668.463.460.
2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 300.265.900.886 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 8/1996 si stabilisce nel nuovo importo di lire 300.120.000.000.
3. E' confermata la contrazione di un mutuo passivo, già prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), della l.r. 8/1996, per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è posto a carico del capitolo 5002225 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996.
4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 95.028.586.285 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 8/1996, si stabilisce nel nuovo importo di lire 77.815.598.429.
5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilito nell'importo di lire 50.523.050.000 per effetto dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 8/1996, si stabilisce nel nuovo importo di lire 26.240.000.000.
6. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 35 della l.r. 8/1996.
1. In attuazione dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale può provvedere (omissis) (1) al finanziamento di programmi relativi a spese di investimento in tutto o parzialmente, mediante emissioni di Buoni obbligazionari regionali (BOR).
2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:
a) tasso variabile massimo parametrato al RIBOR (Roma Interbank Offered Rate) maggiorato di 0,90 punti percentuali;
b) durata non superiore a dieci anni;
c) prezzo di emissione alla pari;
d) rimborso alla pari, in cinque quote annuali di capitale, a decorrere dall'anno 2002;
e) cedole con scadenza 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno.
3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 35, commi 3 e 4, della l.r. 8/1996.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1996 le variazioni occorrenti per effettuazione delle operazioni operative e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 67, terzo comma, della l.r. 25/1980.
1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito per effetto dell'articolo 7 della l.r. 8/1996, in lire 350.000 milioni è incrementato dell'importo di lire 169.672.971.447.
2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'articolo 5 della l.r. 8/1996 in lire 4.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 2.889.691.260.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.
1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996, i capitoli elencati nella allegata tabella B con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.
2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996 sono soppressi i capitoli elencati nella allegata tabella C.
3. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nella allegata tabella D.
1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 è incrementata di lire 1.500 milioni con integrazione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 2132212 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 17 febbraio 1992, n. 13 è autorizzata per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni fino al complessivo importo di lire 5.000.000.000 semprechè i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.
2. Per le stesse finalità possono essere utilizzati gli stanziamenti reiscritti a carico dei capitoli relativi alla l.r. 7 novembre 1984, n. 35.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 12 agosto 1991, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni fino al complessivo importo di lire 1.300.000.000 semprechè i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.
1. Per l'anno 1996, a valere sugli stanziamenti stabiliti dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 41 per il secondo esercizio di operatività, è autorizzata l'assunzione delle obbligazioni fino all'importo di lire 5.000 milioni semprechè i pagamenti correlati non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 21 è aumentata di lire 500 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3212109 è incrementato per pari importo.
1. Per gli interventi di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 22, la Regione sulla base dei criteri dalla stessa individuati con riferimento alla disponibilità di bilancio in rapporto agli elenchi dei beneficiabili trasmessi dai Comuni ripartisce direttamente ai comuni interessati la quota parte di finanziamenti spettanti.
2. I Comuni erogano i fondi trasferiti dalla Regione ai beneficiari.
3. Gli eventuali fondi in eccedenza sui diversi capitoli di spesa afferenti la l.r. 22/1992 sono ripartiti fra i capitoli stessi che presentino carenza di disponibilità di fondi con criterio di priorità dei capitoli relativi agli interventi di cui agli articoli 6, comma 5; 4, comma 1; 6, comma 6; 4, comma 2.
4. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 16
Il comma 4 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 2 giugno 1992, n. 22.
1. Per l'anno 1996, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 2 della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi previsti; il Consiglio regionale approva il programma medesimo entro i successivi sessanta giorni.
2. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni, e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini, la reiscrizione in aumento sugli stanziamenti dei capitoli 1210105 e 1210109 in correlazione alle somme affluite nello stato di previsione dell'entrata relative a contributi per oneri riflessi su emolumenti corrisposti al personale degli enti dipendenti; con le stesse modalità possono essere iscritte, nello stato di previsione della spesa, le somme derivanti da recuperi che presuppongano reimpieghi.
3. Per la realizzazione del progetto per lo sviluppo dei programmi di attività tecnico-scientifica nell'impiego della tecnologia nell'informazione nella pubblica amministrazione è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 150 milioni da utilizzare anche per borse di studio-stage in collaborazione con le università delle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1120109 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.
4. Per l'acquisizione di tesi di laurea in materie di competenza regionale è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996 da utilizzarsi a seguito di convenzioni che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere d'intesa con le università aventi sede nelle Marche. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1120110 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nello stesso importo.
5. La finanziaria regionale Marche SpA è autorizzata ad anticipare ai centri servizi l'importo massimo di lire 1.000 milioni a valere sulle risorse assegnate relative alla l.r. 27 dicembre 1993, n. 35. L'entità delle singole anticipazioni ai centri servizi è commisurata alle spese sostenute in conto gestione per l'anno 1995 e primo semestre 1996 con applicazione dei criteri stabiliti per l'attuazione della l.r. 35/1993.
6. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 17
Il comma 6 abroga, ai sensi e per gli effetti della l.r. 17 luglio 1996 n. 26, l'art. 2, l.r. 9 marzo 1996, n. 8.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1996 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1996 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Tabella A
(Omissis)
Tabella B
(Omissis)
Tabella C
(Omissis)
Tabella D
(Omissis)