Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 47 |
Titolo: | Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 28 novembre 1996, n. 91) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Sommario
CAPO I
Oggetto e finalitÃ
Art. 1 (Oggetto e finalità)
CAPO II Il sistema di programmazione
Art. 2 (Strumenti della programmazione)
Art. 3 (Piano strategico aziendale)
Art. 4 (Bilancio pluriennale di previsione)
Art. 5 (Bilancio economico preventivo)
CAPO III Controllo di gestione
Art. 6 (Contabilità analitica)
Art. 7 (Il budget generale dell'Azienda)
Art. 8 (Budget di centro di responsabilità)
Art. 9 (Unità di controllo di gestione)
CAPO IV Contabilità di esercizio
Art. 10 (Contabilità economica e patrimoniale)
Art. 11 (Piano dei conti)
Art. 12 (Libri obbligatori)
Art. 13 (Scritture contabili)
CAPO V Il bilancio di esercizio
Art. 14 (Bilancio di esercizio)
Art. 15 (Struttura del bilancio di esercizio)
Art. 16 (Criteri di valutazione)
Art. 17 (Relazione del Direttore generale)
Art. 18 (Risultato dell'esercizio)
Art. 19 (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)
CAPO VI Patrimonio
Art. 20 (Classificazione dei beni)
Art. 21 (Inventario generale del patrimonio)
CAPO VII Norme transitorie e finali
Art. 22 (Termini di applicazione degli strumenti di programmazione)
Art. 23 (Termini di applicazione del nuovo sistema contabile)
Art. 24 (Redazione dell'inventario iniziale)
Art. 25 (Abrogazioni)
Art. 1 (Oggetto e finalità)
CAPO II Il sistema di programmazione
Art. 2 (Strumenti della programmazione)
Art. 3 (Piano strategico aziendale)
Art. 4 (Bilancio pluriennale di previsione)
Art. 5 (Bilancio economico preventivo)
CAPO III Controllo di gestione
Art. 6 (Contabilità analitica)
Art. 7 (Il budget generale dell'Azienda)
Art. 8 (Budget di centro di responsabilità)
Art. 9 (Unità di controllo di gestione)
CAPO IV Contabilità di esercizio
Art. 10 (Contabilità economica e patrimoniale)
Art. 11 (Piano dei conti)
Art. 12 (Libri obbligatori)
Art. 13 (Scritture contabili)
CAPO V Il bilancio di esercizio
Art. 14 (Bilancio di esercizio)
Art. 15 (Struttura del bilancio di esercizio)
Art. 16 (Criteri di valutazione)
Art. 17 (Relazione del Direttore generale)
Art. 18 (Risultato dell'esercizio)
Art. 19 (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)
CAPO VI Patrimonio
Art. 20 (Classificazione dei beni)
Art. 21 (Inventario generale del patrimonio)
CAPO VII Norme transitorie e finali
Art. 22 (Termini di applicazione degli strumenti di programmazione)
Art. 23 (Termini di applicazione del nuovo sistema contabile)
Art. 24 (Redazione dell'inventario iniziale)
Art. 25 (Abrogazioni)
Oggetto e finalitÃ
1. La presente legge in applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, detta norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di seguito denominate Aziende sanitarie.
2. La presente legge si applica, per quanto compatibile, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA).
Il sistema di programmazione
1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie:
a) il piano strategico aziendale;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio preventivo economico annuale;
d) eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore generale e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale adotta gli schemi dei bilanci di cui al comma 1, lettere b) e c), cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Gli schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.
1. Il piano strategico aziendale definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti in conformità al piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano individua:
a) il complesso delle attività da assicurare;
b) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
c) l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
d) gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione degli obiettivi.
3. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, in correlazione con la verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi, ricostituendone il periodo di riferimento.
Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".
1. Il bilancio pluriennale di previsione contiene le previsioni finanziarie relative agli obiettivi e alle scelte di cui al piano strategico aziendale, con riferimento allo stesso arco temporale.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio ed è aggiornato annualmente in relazione al piano strategico aziendale.
1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale.
3. Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore generale.
Controllo di gestione
1. Le Aziende sanitarie assicurano la tenuta di una contabilità analitica per la determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi riferiti a centri di responsabilità, nonchè a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento sulla base delle disposizioni della Giunta regionale.
2. La contabilità analitica evidenzia inoltre i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata contabilità, prevista dagli articoli 7 e 8.
3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta gli schemi atti a consentire le rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino, sulla base dei quali le Aziende sanitarie forniscono alla Regione le informazioni richieste.
1. Le Aziende sanitarie locali adottano la metodica del budgeting come strumento per la programmazione ed il controllo delle attività aziendali.
2. Il budget generale annuale individua le attività che il Direttore generale intende svolgere nell'anno successivo con le risorse disponibili, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.
3. Il budget generale annuale è legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso unitamente ad esso alla Giunta regionale per l'approvazione: esso è sottoposto a verifica semestrale da parte della Giunta medesima per gli eventuali provvedimenti.
4. La Giunta regionale detta disposizioni sulla formazione e sulla articolazione del budget generale delle Aziende sanitarie.
5. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.
Nota relativa all'articolo 7
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".
1. La Giunta regionale con l'atto di riparto del fondo sanitario, fornisce indicazioni sulla configurazione del budget generale dell'Azienda, sulla sua formazione e sulla sua articolazione anche in relazione ai livelli di assistenza da garantire.
2. Il budget generale si articola nei budget di presidio ospedaliero, di strutture, attività e servizi per cui la vigente normativa stabilisce separata contabilità; la redazione dei budget assolve l'obbligo di contabilità separata di cui all'articolo 6.
3. Il Direttore generale individua, inoltre, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale l'articolazione dei centri di responsabilità in relazione a cui il budget d'azienda viene articolato.
4. I dirigenti delle strutture delle Aziende sanitarie e degli altri centri di responsabilità sono responsabili del budget del centro cui sono preposti ed hanno autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e degli indirizzi generali approvati.
5. I budget di cui ai commi 2 e 3 vengono redatti sulla base degli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione dell'Azienda sanitaria ed approvati dal Direttore generale.
1. L'unità operativa di controllo di gestione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha il compito di verificare, anche attraverso le risultanze del sistema di budget e di contabilità analitica, la corretta ed economica gestione delle risorse e la qualità dei servizi erogati.
Contabilità di esercizio
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
2. Le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, degli impegni, dei beni dei terzi o presso terzi ed altri oggetti tipici dei conti d'ordine sono integrative della contabilità economica.
1. Il piano dei conti per la contabilità generale è adottato da Direttore generale in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale. Lo schema contiene elementi rivolti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili ed a consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura di conto economico e dello stato patrimoniale.
2. I conti d'ordine costituiscono parte integrante del piano dei conti.
1. I libri obbligatori delle Aziende sanitarie sono:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei provvedimenti del Direttore generale;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
e) gli altri libri previsti dalla normativa vigente.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili di cui all'articolo 13, si applicano gli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
1. Le scritture contabili sono preordinate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo i modelli di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.
2. Le Aziende sanitarie sono tenute altresì agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine alla messa in evidenza delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.
Il bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento. Si applica il disposto di cui all'articolo 2423, terzo e quarto comma, codice civile, fatta salva l'ultima proposizione.
2. Il bilancio individua inoltre i risultati conseguiti dalle strutture, dalle attività e dai servizi per cui la normativa vigente prevede separata indicazione.
3. Nella redazione del bilancio di esercizio trovano applicazione i principi di cui all'articolo 2423 bis del codice civile, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche introdotte dalla Giunta regionale per tenere conto delle specificità del sistema sanitario e nella prospettiva degli adempimenti previsti a livello ministeriale.
Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 14, l.r. 2 agosto 2004, n. 17.
1. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa
2. La Giunta regionale adotta gli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico cui devono uniformarsi le Aziende sanitarie. Tali schemi sono riclassificati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo di riordino.
3. Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è stabilito con delibera della Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2427 del codice civile ed in relazione ad esigenze informative specifiche per l'analisi della gestione. In ogni caso la nota integrativa deve prevedere la rappresentazione della dinamica finanziaria, tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.
1. Per la valutazione delle poste di bilancio si applicano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile salvo quanto indicato al comma 2.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo d'acquisto medio ponderato dell'esercizio. Se il valore così ottenuto differisce, in misura rilevante, dal costo corrente a fine esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci, adotta specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione. In ogni caso devono essere individuati criteri omogenei per l'ammortamento delle immobilizzazioni disponendo che eventuali deroghe devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e formare oggetto di trattazione della relazione del Collegio dei revisori.
1. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda sanitaria e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e distintamente per le strutture, attività e servizi di cui al comma 2 dell'articolo 14, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai costi dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;
b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento.
2. Nell'ipotesi che dal bilancio risulti una perdita di esercizio, nella relazione è data separata evidenza alla analisi delle specifiche cause che l'hanno determinata.
1. Il risultato economico positivo dell’esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale è concordata con gli enti deleganti.
2. Nel caso di perdita d'esercizio, nella relazione sulla gestione sono indicate le modalità di copertura della stessa, sulle quali esprime parere il Collegio dei revisori.
3. In presenza di fatti nuovi sopravvenuti, con diretta incidenza sul bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. Qualora il risultato positivo dell’esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione e le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali dell’operazione sono registrate nel fondo di riserva.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione dispone dell’utilizzo del fondo di riserva di cui ai commi 1 e 4.
Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 22, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entro il termine eventualmente fissato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giugno. Il bilancio, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione di cui all'articolo 17, è trasmesso entro quindici giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
Nota relativa all'articolo 19
Così sostituito dall'art. 2, l.r. 23 febbraio 2005, n. 12.
Patrimonio
1. I beni appartenenti alle Aziende sanitarie sono distinti in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni sottoposti a tale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende sanitarie.
3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.
4. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.
5. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'Azienda sanitaria e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'Azienda sanitaria.
2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del codice civile e le disposizioni della Giunta regionale.
Norme transitorie e finali
1. Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 trovano applicazione con l'esercizio 1997.
2. La Giunta regionale può differire l'applicazione del piano strategico e del bilancio pluriennale di previsione.
3. Il piano strategico aziendale fa riferimento al piano sanitario regionale ovvero alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale.
4. Le Aziende sanitarie adeguano i loro strumenti di programmazione entro sei mesi dall'approvazione del piano sanitario regionale ovvero delle disposizioni della Giunta regionale.
Nota relativa all'articolo 22
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".
1. Per gli esercizi 1996/1997 viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria. Per l'esercizio 1997 ad essa si affianca la contabilità economica. Il sistema di contabilità finanziaria cessa di avere vigore comunque con l'esercizio 1998.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale approva il progetto per la realizzazione del nuovo sistema programmatorio, contabile e di controllo di gestione. Il progetto individua gli operatori coinvolti, le azioni da compiere, le risorse da destinare e i tempi previsti. Il progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori entro i successivi dieci giorni.
3. Con riferimento alle data del 30 aprile 1997 e del 31 ottobre 1997, il Direttore generale redige una relazione sulla progressiva realizzazione del progetto. Le relazioni, corredate delle osservazioni del Collegio dei revisori, sono trasmesse alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla data di riferimento.
4. La Giunta regionale approva le disposizioni e gli schemi, cui la presente legge fa rinvio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i diversi termini ivi previsti.
1. Entro il 31 marzo 1997 il Direttore generale dell'Azienda sanitaria redige l'inventario iniziale del patrimonio aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale. L'inventario è riferito alla consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1996.
2. Agli elementi che compongono il patrimonio iniziale si applicano i seguenti criteri di valutazione:
a) i beni immobili ricompresi nel patrimonio indisponibile sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia catastale;
b) i beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio disponibile sono valutati al valore di mercato; per i beni immobili il valore è determinato dall'ufficio tecnico erariale e dai servizi decentrati delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione;
c) i beni mobili compresi nel patrimonio indisponibile sono valutati al costo d'acquisto inclusi gli oneri accessori o al costo di produzione ridotto dalle quote d'ammortamento per il periodo di utilizzo. Per i beni mobili ad uso durevole sono evidenziati il valore originario, l'anno di acquisizione, le quote di ammortamento calcolate in base ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale vigente. Sono comunque considerati beni mobili di uso corrente i beni di costo unitario inferiore ad un milione;
d) i beni conservati in scorta sono valutati al costo medio ponderato dell'esercizio;
e) i beni, i quali applicando i coefficienti fiscali risultino completamente ammortizzati, sono valutati al prezzo corrente di mercato con riferimento a beni della stessa natura e in analogo stato di conservazione.
3. La Giunta regionale adotta disposizioni per l'applicazione del presente articolo e per la classificazione dei beni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. ............................................................................................
2. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 25
Così modificato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 1 abroga, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, della presente legge, la l.r. 24 ottobre 1981, n. 31.