Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 5 maggio 1997, n. 29
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1997, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa
Art. 1 (Entrate di natura tributaria)
Art. 2 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello stato e dall'Unione Europea)
Art. 3 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 4 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti)
Art. 5 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 6 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 7 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 8 (Spese di amministrazione generale)
Art. 9 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 10 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 11 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 12 (Spese non ripartite)
Art. 13 (Estinzione di passività)
Art. 14 (Contabilità speciali)
Art. 15 (Stato di previsione della spesa)
Art. 16 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 17 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
TITOLO II Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità
Art. 18 (Fondi globali)
Art. 19 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 20 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 21 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 22 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
Art. 23 (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1997)
Art. 24 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 25 (Modalità e condizioni per la contrazione di mutui autorizzati)
Art. 26 (Emissione buoni obbligazionari regionali)
TITOLO III Disposizioni diverse
Art. 27 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 28 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale)
Art. 29 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 30 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
Art. 31 (Termini per la presentazione dei rendiconti)
Art. 32 (Semplificazioni procedurali)
Art. 33 (Recupero disponibilità finanziaria)
Art. 34 (Capitoli aggiunti)
Art. 35 (Integrazione alle disposizioni procedurali)
Art. 36 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999)
Art. 37 (Dichiaraizone d'urgenza)

TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 1.882.396.374 e di lire 1.878.990.197.230 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 1.199.417.171.344 e lire 1.729.301.405.278 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.


1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 1997 nei complessivi importi di lire 18.607.482.024 e di lire 37.790.705.888, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 363.972.913.984 e di lire 934.237.654.602 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 7.300.000.000.000 e di lire 7.300.000.000.000, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.


1. E' approvato in lire 12.039.126.364.029 in termini di competenza e in lire 12.344.474.594.264 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote, di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1997, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 199.584.000.000, di cui lire 194.794.000.000 per spese di parte corrente e lire 4.790.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 1997, in complessive lire 604.364.739.766 di cui lire 190.137.449.830 per spese di parte corrente e lire 414.227.289.936 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 440.892.000.320 di cui lire 136.206.764.000 per spese di parte corrente e lire 304.685.236.320 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 2.928.028.488.796 di cui lire 2.764.601.628.390 per spese di parte corrente e lire 163.426.860.406 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997, attengono:
a) quanto a lire 2.000.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 50.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 67.045.250.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 200.000.000 per altre spese.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1997 risulta determinato in complessive lire 70.404.581.250 di cui lire 29.690.000.000 per spese di parte corrente e lire 40.714.581.250 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:
a1) amministrazione generale lire zero
a2) territorio e ambiente lire 74.889.142.893
a3) produzione lire 38.808.191.214
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi di lire 152.553.883.159;
c) l'ammortamento di mutui passivi lire 64.898.000.000;
d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve lire zero.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinata per l'anno 1997 in lire 331.149.217.266.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 7.300.000.000.000 e lire 7.300.000.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato in lire 12.039.126.364.029 in termini di competenza ed in lire 12.241.350.853.254 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge (tabella 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 ed a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 4).
TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termine di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" lire 26.440.000.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 12.600.000.000;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con ricorso al mutuo", lire 28.005.250.000.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201, 5100203 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco 5 allegato alla presente legge.
2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1997, in lire 3.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1997, in lire 50.000.000 e tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 57, sesto comma, della l.r. 25/1980, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1997, in lire 500.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.


1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 1997, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per finalità di cui alla denominazione dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2 è autorizzata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della l.r. 25/1980 la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 95.569.577.353 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 25.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002228 dello stato di previsione dell'entrata.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della l.r. 25/1980, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 77.815.598.429;
b) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 nell'importo di lire 26.240.000.000;
c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1996 nell'importo di lire 60.647.738.202.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002006, 5002005, 5002227 dello stato di previsione dell'entrata.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 23 e 24 e per fronteggiare quota del disavanzo sanitario al 31 gennaio 1995, fino all'importo massimo di lire 360.272.913.984 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a quindici anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concludersi dagli enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma della l.r. 25/1980.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.


1. Per l'anno 1997 è confermata l'autorizzazione concessa con l'articolo 7 della l.r. 5 novembre 1996, n. 45 con le medesime modalità e condizioni ivi stabilite.
TITOLO III
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, commi primo e secondo, della l.r. 25/1980, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonchè la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 1997, in lire 20.000.
2. E' consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1996, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.
3. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della l.r. 25/1980, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la Giunta regionale è stabilito, per l'anno 1997, in lire 2.000 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 25/1980, non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede per l'anno 1997, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1997, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.


1. La periodicità prevista per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati, prevista trimestralmente dall'articolo 95, primo comma, della l.r. 25/1980, è stabilita con periodicità semestrale.


1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti - pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del penultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 25/1980.


1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorchè derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della l.r. 25/1980, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione, e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1997, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per i quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1997, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. Il Dirigente del servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.


1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della l.r. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.