Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65
Titolo:Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.
Pubblicazione:( B.U. 27 novembre 1997, n. 84 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo, di cornea, di tessuto e di midollo.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 31 agosto 1999, n. 24.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l' Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:
a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi nonchè di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.
3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquantamila giornaliere. Detto importo è rivalutato all'inizio di ciascun anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore.
4 bis. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate anche al donatore vivente di organo o di parte di esso ai sensi della normativa statale vigente.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 31 agosto 1999, n. 24; dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2000, n. 16, e dall'art. 31, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 31, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, la disposizione di cui al comma 4 bis di questo articolo si applica anche ai donatori che hanno avviato l’iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della predetta legge.



1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute.
2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dall'Azienda unità sanitaria locale.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 3, l.r. 31 agosto 1999, n. 24.


1. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa all'assistito, o ai suoi eredi, le spese sanitarie sostenute all'estero per le prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 65/1997.
2. L'Azienda unità sanitaria locale eroga altresì all'assistito, che è stato autorizzato secondo la normativa statale vigente ad effettuare i trapianti di organo, di cornea, di tessuto e di midollo all'estero, ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 31 agosto 1999, n. 24.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 31 agosto 1999, n. 24, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2 anche i soggetti che dopo l'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati ad effettuare trapianto d'organo all'estero; le domande per ottenere i contributi sono presentate all'Azienda unità sanitaria locale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta l.r. 24/1999.



1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge si provvede, con decorrenza dall'anno 1998, mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2, si provvede, per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1997/1999, all'uopo utilizzando la proiezione per lo stesso anno della partita 6 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi nelle spese di accompagnamento dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo", lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abroga gli artt. 6, 7 e 8 e il secondo comma dell'art. 9, l.r. 27 giugno 1984, n. 15.