Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 10 |
Titolo: | Attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 12: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano". |
Pubblicazione: | ( B.U. 04 novembre 2004, n. 116 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Sommario
Art. 1 (Soggetto gestore del Repertorio)
Art. 2 (Modalità di gestione del Repertorio)
Art. 3 (Tipologie di intervento)
Art. 4 (Rete di conservazione e sicurezza)
Allegati
Art. 2 (Modalità di gestione del Repertorio)
Art. 3 (Tipologie di intervento)
Art. 4 (Rete di conservazione e sicurezza)
Allegati
1. L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) è il soggetto gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito dall’articolo 3 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), di seguito denominati Repertorio e legge.
2. La domanda di iscrizione al Repertorio, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, è presentata all’ASSAM sulla base del formulario allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione ivi prescritta (Allegato).
3. L’ASSAM provvede all’istruttoria delle domande e le invia, complete della documentazione, alla Commissione tecnico-scientifica competente istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge, per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4), della legge medesima.
4. Acquisito il parere favorevole della Commissione, l’ASSAM provvede all’iscrizione gratuita della varietà o razza e la comunica al richiedente.
5. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), della legge, la cancellazione dal Repertorio avviene previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica.
1. L’ASSAM provvede alla tenuta del Repertorio nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge.
2. Possono essere iscritte alle sezioni del Repertorio, d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, tutte le razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di interesse per la conservazione, coltivazione, allevamento e utilizzazione in campo agrario e forestale.
3. L’ASSAM iscrive d’ufficio nella sezione animale del Repertorio le razze e popolazioni autoctone delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina per le quali è stato riconosciuto dal competente Ministero il libro genealogico di razza o il registro anagrafico di popolazione.
4. L’ASSAM provvede, altresì, all’identificazione del materiale genetico repertoriato e all’individuazione di strutture disponibili presso le quali operare la conservazione.
5. I dati contenuti nel Repertorio sono pubblici. L’ASSAM determina le modalità di accesso ai dati medesimi rendendoli disponibili anche sul proprio sito web.
1. Nei confronti delle differenti categorie di risorse genetiche elencate nell’articolo 2 della legge, l’ASSAM esegue le tipologie di intervento sottoelencate:
a) monitoraggio del germoplasma regionale già conservato nei centri specializzati;
b) ricerca e monitoraggio delle risorse genetiche presenti sul territorio regionale non ancora repertoriate;
c) analisi morfo-fisiologica e agronomica del materiale genetico repertoriato ed eventuale analisi molecolare;
d) definizione della strategia di conservazione per ogni specie, compresa la metodica di moltiplicazione delle sementi;
e) valorizzazione del materiale genetico repertoriato e valutato per lo sviluppo di produzioni di qualità.
1. L’ASSAM gestisce e coordina la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, istituita dall’articolo 6 della legge.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ e ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all’articolo 2 della legge.
3. L’ASSAM predispone ed aggiorna annualmente l’elenco degli agricoltori custodi per la conservazione on farm delle varietà da conservare, individuati sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati dalle Commissioni tecnico-scientifiche di cui all’articolo 4 della legge.
4. Ogni agricoltore custode può coltivare nella stessa unità aziendale non più di una varietà per ciascuna specie salvo il caso di varietà non soggette ad impollinazione incrociata.
5. Gli agricoltori custodi che avviano la coltivazione seguendo le indicazioni relative alle strategie di moltiplicazione della semente, definite specificatamente per le singole varietà e specie e con l’ausilio tecnico dell’ASSAM, hanno diritto ai benefici individuati ai sensi dell’articolo 8 della legge.
6. L’agricoltore custode si impegna a riconsegnare all’ASSAM la quota di campione riprodotto nelle quantità stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica. L’ASSAM, dopo aver attestato il rispetto delle disposizioni fitosanitarie, rende disponibile il campione per le necessità degli operatori e degli istituti di ricerca che ne facciano richiesta sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
7. Gli operatori agricoli e gli istituti di ricerca, per l’utilizzo delle sementi delle varietà conservate presenti nel Repertorio, presentano domanda all’ASSAM, contenente le finalità della richiesta, il luogo della coltivazione, l’impegno a non utilizzare la quota di campione di cui al comma 6 a fini commerciali e l’autorizzazione alla verifica e al sopralluogo da parte dell’ASSAM medesimo.
8. Le sementi sono fornite dall’ASSAM secondo quanto previsto dalla Direttiva 98/95/CE, nonché dalla direttiva 2008/62/CE, con l’addebito dei soli costi di risanamento fitosanitario.
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 8, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.
Allegato acquisito in formato pdf