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Atto:LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2005, n. 29
Titolo:Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Pubblicazione:( B.U. 15 dicembre 2005, n. 111 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 12 del 26 gennaio 2006.

Sommario





1. La Regione costituisce una società a responsabilità limitata denominata "I.R.Ma Immobiliare Regione Marche" per la gestione e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La società è a totale capitale regionale. La Giunta regionale conferisce alla società un capitale iniziale di euro 100.000,00.


1. La società svolge l'attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei servizi ad esso connessi, nel rispetto dei principi in materia di amministrazione dei beni pubblici.
2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le necessarie operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie.
3. La Giunta regionale può conferire alla società beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione con esclusione dei beni immobili appartenenti all'ASUR e alle Aziende ospedaliere anche se dalle medesime conferiti alla Regione.


1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della società è deliberato dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto sociale deve prevedere:
a) la specificazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata;
b) l’organo amministrativo nella forma dell’amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;
c) l'organo deputato al controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, nominato dal Consiglio regionale;
d) l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare;
e) la durata della società;
f) l’obbligo di presentare all’approvazione della Giunta regionale il piano annuale di attività di cui all’articolo 4, nei termini ivi previsti.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 33, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, e dall'art. 27, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.


1. La società, sulla base delle previsioni contenute nella legge finanziaria regionale e nella legge regionale di approvazione del bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, presenta alla Regione il piano annuale di attività, corredato del budget economico e finanziario. Il piano è approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi al ricevimento.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal piano di cui al comma 1, la società stipula con la Regione apposite convenzioni, anche con valenza pluriennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Per gli immobili in uso al Consiglio regionale, le convenzioni sono stipulate con il Consiglio medesimo.

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 38, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, poi sostituito dall'art. 27, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, la società provvede all'acquisizione dell'immobile da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale, ubicato in Ancona e denominato Palazzo delle Ferrovie, il cui valore è stabilito in euro 16.500.000,00 al netto di IVA, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria b4.
2. (Abrogato)
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina, entro il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3, il titolare dell'organo di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo. Entro il 30 giugno 2006 il Consiglio regionale provvede alla nomina di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) secondo la procedura di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 2, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.


1. Per la spesa relativa alla costituzione della società di cui all’articolo 1, pari ad euro 100.000,00, si provvede, con la somma iscritta nell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2005 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha già istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2005.
2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri derivanti dall’articolo 2 della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall’anno 2006, a carico dell’UPB 1.03.07 nel capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione.
3. L’entità delle risorse necessarie verrà stabilita a decorrere dal 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Per l’intervento previsto dall’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:
a) per l’anno 2005, euro 6.000.000,00;
b) per l’anno 2006, euro 1.947.060,61;
c) per l’anno 2007, euro 1.721.800,00;
d) per l’anno 2008, euro 3.578.200,00;
e) per l’anno 2009, euro 6.600.000,00.

5. Alla copertura delle spese previste dal comma 4 si provvede:
a) quanto a euro 6.000.000,00 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2005 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2005;
b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2006 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2006;
c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 1.03.08, proiezione per l’anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;
d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 1.03.08, proiezione per l’anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;
e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009.


Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 41, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.