Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. 4 |
Titolo: | Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 marzo 1976, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Totale generale della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Diritto allo studio)
Art. 5 (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno)
Art. 6 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 7 (Pianificazione urbanistica degli Enti Locali)
Art. 8 (Interventi in favore degli emigrati ed immigrati)
Art. 9 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 10 (Finanziaria regionale)
Art. 11 (Assistenza ospedaliera)
Art. 12 (Anticipazioni agli Enti Ospedalieri)
Art. 13 (Esercizio delle funzioni già dell’ONMI)
Art. 14 (Comunità montane, asili nido e attrezzature ospedaliere)
Art. 15 (Fondi Globali)
Art. 16 (Utilizzazione delle somme accantonate nei fondi globali)
Art. 17 (Impiego del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo)
Art. 18 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 19 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 20 (Restituzione di somme ricevute in deposito o percepite per conto di terzi)
Art. 21 (Deposito di fondi sul conto corrente fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato)
Art. 22 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 23 (Spese in conto capitale)
Art. 24 (Spese finanziate con mutui e prestiti)
Art. 25 (Spesa per l’ammortamento di mutui e il rimborso di prestiti)
Art. 26 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 27 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 28 (Istituzione di nuovi capitoli di entrata)
Art. 29 (Capitoli aggiunti)
Allegati
Art. 2 (Totale generale della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Diritto allo studio)
Art. 5 (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno)
Art. 6 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 7 (Pianificazione urbanistica degli Enti Locali)
Art. 8 (Interventi in favore degli emigrati ed immigrati)
Art. 9 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 10 (Finanziaria regionale)
Art. 11 (Assistenza ospedaliera)
Art. 12 (Anticipazioni agli Enti Ospedalieri)
Art. 13 (Esercizio delle funzioni già dell’ONMI)
Art. 14 (Comunità montane, asili nido e attrezzature ospedaliere)
Art. 15 (Fondi Globali)
Art. 16 (Utilizzazione delle somme accantonate nei fondi globali)
Art. 17 (Impiego del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo)
Art. 18 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 19 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 20 (Restituzione di somme ricevute in deposito o percepite per conto di terzi)
Art. 21 (Deposito di fondi sul conto corrente fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato)
Art. 22 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 23 (Spese in conto capitale)
Art. 24 (Spese finanziate con mutui e prestiti)
Art. 25 (Spesa per l’ammortamento di mutui e il rimborso di prestiti)
Art. 26 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 27 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 28 (Istituzione di nuovi capitoli di entrata)
Art. 29 (Capitoli aggiunti)
Allegati
E' approvato in L. 283.345.695.119, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1976 annesso alla presente legge (Tabella n. 1).
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione, e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1976, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata l'emanazione di provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
E' approvato in L. 283.345.695.119, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge (Tabella n. 2).
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1976, in conformità dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente e delle disposizioni di cui alla presente legge.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 annesso alla presente legge (Tabella n. 3).
Ai sensi dell'articolo 12 - ultimo comma - della legge regionale 23-1-1975 n. 4, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa complessiva di L. 5.600.000.000 per la concessione di contributi agli enti destinatari delle deleghe in materia di diritto allo studio, così suddivisa:
a) scuola materna L. 1.400.000.000
b) scuola dell'obbligo L. 2.600.000.000
c) scuola secondaria superiore L. 1.600.000.000
di cui L. 800.000.000 per i trasporti e L. 800.000.000 per ogni altro intervento, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4 della legge regionale 23-1-1975 n. 4.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1022101, 1022102 e 1022103, rispettivamente per gli importi di L. 1.400.000.000; L. 2.600.000.000 e L. 1.600.000.000.
Sono stabiliti, per l'anno 1976, i seguenti limiti di impegno:
a) L. 11.000.000, per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse degli Enti Locali (articoli 2 e 17 della legge 3-8-1949 n. 589; legge 22-6-1950 n. 480; articolo 2 della legge 15-2-1953 n. 194);
b) L. 15.000.000, per la concessione di contributi costanti trentacinquennali ai Comuni, loro consorzi e agli altri Enti autorizzati, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (articoli 13 e 15 del R.D. 11-3-1968 n. 1090);
c) L. 11.500.000, per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli Enti Locali (articolo 1 - II comma - e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3-8-1949 n. 589; legge 22-6-1950 n. 480; legge 9-8-1954 n. 649; legge 29-7-1957 n. 634; legge 29-7-1957 n. 657; legge 2-7-1960 n. 677; legge 27-1-1968 n. 38 e legge 2-4-1968 n. 506).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 2042103, 2042301 e 2042302, rispettivamente per gli importi di L. 11.000.000, L. 15.000.000, e L. 11.500.000.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950 n. 329, 23 ottobre 1963 n. 1481 e 19 febbraio 1970 n. 76 concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei corrispettivi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa, e per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
Ai sensi dell'articolo 12 - II comma - della legge regionale 19-5-1975 n. 35, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa complessiva di L. 1.190.000.000, così suddivisa:
a) L. 50.000.000, per spese e contributi per la formazione della “carta tecnica della Regione" (articolo 5);
b) L. 120.000.000, per la concessione di contributi ai Comuni e loro consorzi per la formazione di strumenti urbanistici (articolo 2 - lettere b, c, d, e, f);
c) L. 570.000.000, per la concessione di contributi ai Comuni e loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi (articolo 3, lettere a, b, c);
d) L. 450.000.000, per la concessione di contributi ai Comuni per la formazione di piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico e ambientale (articolo 4 - lettera a).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 2041101, 2044102, 2044201 e 2051201, rispettivamente per gli importi di L. 50.000.000, L. 120.000.000, L. 570.000.000 e L. 450.000.000.
Ai sensi dell'articolo 8 - lettera a - della legge regionale 27-2-1975 n. 8, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 130.000.000, quale contributo della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore di lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1073103.
Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23-1-1975, n. 5, è autorizzata per l'anno 1976, la spesa complessiva di L. 1.010.000.000, così suddivisa:
a) L. 200.000.000, per contributi e spese per la lotta fito-sanitaria;
b) L. 250.000.000, per finanziamento ai gruppi di coltivatori e associazioni per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende;
c) L. 100.000.000 per finanziamenti alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e l'assistenza tecnica;
d) L. 250.000.000, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo;
e) L. 210.000.000, per finanziamenti alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza alle cooperative.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1101301, 1101303, 1102102, 1132201 e 1132202, rispettivamente per gli importi di L. 200.000.000, L. 250.000.000, L. 100.000.000, L. 250.000.000 e L. 210.000.000.
Ai sensi dell'articolo 12 - III comma - della legge regionale 21-11-1974 n. 42, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di L. 1.000.000.000, per la sottoscrizione e versamento di quote sociali della costituenda società per azione “Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche".
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2111201.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni per la convalida con la legge regionale:
1) alle variazioni della somma iscritta al capitolo numero 3001101 dello Stato di previsione dell'entrata, in relazione alla ripartizione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al D.L. 8-7-1974 n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17-8-1974 n. 386 riguardante l'assistenza ospedaliera e, per importo complessivamente equivalente ed in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, alle variazioni degli stanziamenti dei capitoli numeri 1067101, 1067102, e 1067106, ed alla iscrizione delle occorrenti dotazioni dei capitoli numeri 1067103, 1067105 e 2067101 dello stato di previsione della spesa, nonché alle variazioni compensative tra gli anzidetti capitoli;
2) alla iscrizione, al capitolo 3001102 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme relative ai proventi del ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera (di cui all'articolo 12 - I comma del D.L. 8-7-1974 n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17-8-1974 n. 386; all'articolo 16 della legge regionale 12-5-1975 n. 30 e all'articolo 2 - lettera b - della legge regionale 24-4-1975 n. 25) e, per importo complessivamente equivalente ed in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, alla iscrizione delle occorrenti dotazioni dei capitoli numeri 1067107, 1067108 e 1067109 dello stato di previsione della spesa, nonché alle variazioni compensative tra gli anzidetti capitoli;
3) alla iscrizione, ai capitoli numeri 3001103 e 3001104 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme relative ai proventi di cui all'articolo 13 del D.L. 8-7-1974 n. 264 convertito, con modificazione, nella legge 17-8-1974 n. 386, articolo 2 - lettera b - della legge regionale 24-4-1975 n. 25, e, per importo equivalente, alla iscrizione dello stanziamento del capitolo numero 1067110 dello stato di previsione della spesa, e alle successive variazioni;
4) alla iscrizione, al capitolo numero 3001105 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme relative ai proventi di cui all'articolo 2 - lettera c - della legge regionale 24-4-1975 n. 25 e, per importo equivalente, alla iscrizione dello stanziamento del capitolo numero 1067112 dello stato di previsione della spesa, e alle successive variazioni;
5) alla iscrizione ai capitoli numeri 3001106 e 3001107 dello stato di previsione dell'entrata delle somme relative, rispettivamente, ai proventi netti delle gestioni patrimoniali e delle gestioni di aziende speciali degli Enti ospedalieri e, per importo equivalente, alla iscrizione dello stanziamento del capitolo numero 1067113 dello stato di previsione della spesa e, alle successive variazioni;
6) alla iscrizione, al capitolo 3001108 dello stato di previsione dell'entrata, delle somme relative agli avanzi della gestione dell'assistenza ospedaliera degli Enti ospedalieri della Regione e, per importo equivalente salva compensazione con le somme relative ad eventuali disavanzi dell'anzidetta gestione, alla iscrizione dello stanziamento del capitolo numero 1067114 dello stato di previsione della spesa e alle successive variazioni.
E' autorizzata la concessione di anticipazioni agli Enti ospedalieri della Regione Marche per lo svolgimento delle attività di cui al D.L. 8-7-1974 n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17-8-1974, n. 386, e dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 24-4-1975 n. 25 concernenti l'assistenza ospedaliera, salvo recupero in sede di trasferimento dei relativi fondi da parte dello Stato.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono disposte con imputazione al capitolo 4200011 del titolo quarto - contabilità speciali - parte II - partite di giro - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976; contestualmente alla concessione delle anzidette anticipazioni, sono accertati equivalenti importi con imputazione al corrispondente capitolo numero 6200011 del titolo sesto - contabilità speciali - parte II - partite di giro - dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976.
E' autorizzata la concessione di anticipazioni mensili ai comuni e alle amministrazioni provinciali della Regione Marche per lo svolgimento delle attività già di competenza dell'Opera Nazionale della maternità e infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 693, salvo il recupero in sede di trasferimento dei relativi fondi da parte dello Stato.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono disposte con imputazione al capitolo 4200013 del titolo quarto - contabilità speciali - parte II - partite di giro - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976; contestualmente alla concessione delle anzidette anticipazioni, sono accertati equivalenti importi con imputazione al corrispondente capitolo numero 6200013 del titolo sesto - contabilità speciali - parte II - partite di giro - dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni per la convalida con legge regionale, in relazione alla ripartizione dei fondi di cui alla legge 11-3-1975 n. 72 concernente il finanziamento delle Comunità montane, dei fondi di cui alla legge 6-12-1971 n. 1044, concernente l'attuazione del piano quinquennale di costruzione di asili nido comunali, nonché dei fondi di cui alla legge 12-2-1968 n. 132 - articolo 23 - e alla legge 8-5-1971 n. 304 concernenti il finanziamento delle spese per le attrezzature ospedaliere, alla variazione delle somme iscritte, rispettivamente, a fronte dei capitoli numeri 3000101, 3000107 e 3000106 dello stato di previsione dell'entrata, nonché alle conseguenti variazioni degli stanziamenti dei correlativi capitoli numeri 2045101, 2071106, 2062101 e 2063101 dello stato di previsione della spesa.
E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976:
a) del capitolo 1147001 del titolo primo, rubrica quattordicesima, per provvedere alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri da parte corrente, come da elenco n. 3 annesso alla presente legge, con la dotazione di L. 3.447.000.000;
b) del capitolo 2147001 del titolo secondo, rubrica quattordicesima, per provvedere alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese in conto capitale, come da elenco n. 4 annesso alla presente legge, con la dotazione di L. 19.481.000.000.
Le disponibilità del bilancio della Regione per l'anno 1975 destinate al finanziamento degli oneri derivanti da leggi regionali non perfezionate al termine dell'anno medesimo e utilizzate ai sensi della legge 27-2-1955 n. 64, sono poste a carico della competenza dell'esercizio 1976, ferma restando l'attribuzione delle anzidette disponibilità all'esercizio 1975.
Le somme attribuite alla Regione a valere sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16-5-1970 n. 281 sono utilizzati, per l'anno 1976, per il finanziamento delle spese iscritte a carico dei capitoli compresi nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge.
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - capitolo 1144001 - e alla loro iscrizione ai capitoli di bilancio compresi nell'elenco di cui al comma precedente.
Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del R.D. 18-11-1923 n. 2440, è stabilito, per l'anno finanziario 1976, in L. 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni per la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1145001, e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 18 ed al successivo articolo 20, o a nuovi capitoli.
Per gli effetti di cui all'articolo 41 - secondo comma - del R.D. 18-11-1923 n. 2440 sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute a Enti e Istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere nel modo indicato nel precedente articolo 17 all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli compresi nell'elenco numero 2 di cui al primo comma del presente articolo, e a istituire nuovi capitoli destinati al finanziamento di oneri della stessa natura, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, e sempre che resti inalterato l'equilibrio del bilancio.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al Consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, a iscrivere a carico del capitolo 4000501 dello stato di previsione delle entrate e per equivalente importo a carico del capitolo 2148001 dello stato di previsione della spesa, stanziamenti pari ai proventi spettanti a qualsiasi titolo alla Regione, versati dallo Stato sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e intestati alla Regione.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finché non sia diversamente disposto da leggi regionali.
Alle spese di cui ai capitoli iscritti nel titolo II Spese in conto capitale (o di investimento) dello stato di previsione della spesa, si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 36/bis del R.D. 18-11-1923 n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
Nelle more del perfezionamento dei mutui e prestiti autorizzati con leggi regionali e per l'attuazione di quanto in esse disposto possono essere effettuati pagamenti in acconto, da recuperarsi in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo degli stessi mutui e prestiti.
I pagamenti di cui al comma precedente sono disposti con imputazione al capitolo 4200033 del titolo quarto - contabilità speciali, parte seconda - partite di giro - dello stato di previsione della spesa; contestualmente alla concessione delle anzidette anticipazioni, sono accertati equivalenti importi con imputazione al corrispondente capitolo 6200033 del titolo sesto - contabilità speciali - parte seconda - partite di giro - dello stato di previsione dell'entrata.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel primo comma del precedente articolo 11 e in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni di assunzione di mutui e prestiti previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi sui debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborsi dei mutui e prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti il rimborso dei mutui e prestiti.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al Consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, in relazione alle assegnazioni di fondi dallo stato per l'esercizio di funzioni delegate, alle conseguenti variazioni dello stato di previsione della spesa, mantenendo alle stesse le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al Consiglio entro 5 giorni, alle variazioni di bilancio occorrenti per la applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione, al Consiglio regionale, del bilancio di previsione per l'anno 1976, e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Quando non vi provveda direttamente la legge regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, nei modi indicati nel primo comma del precedente
articolo 11 la istituzione di nuovi capitoli di entrate in corrispondenza di nuovi capitoli non compresi nello stato di previsione dell'entrata.
In conformità all'articolo 144 del R.D. 23-5-1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con atti deliberativi, da comunicarsi al consiglio entro 15 giorni, la istituzione di capitoli aggiuntivi agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1976, per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio per l'anno 1976, i capitoli corrispondenti.
La Giunta regionale è autorizzata altresì a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti già istituiti, in relazione alla istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza.
I residui risultati al 1 gennaio 1976 sui capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1976, soppressi a seguito della istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli accertamenti e le riscossioni effettuate nonché gli impegni assunti e i pagamenti già disposti con imputazione agli stessi capitoli aggiunti si intendono trasferiti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
(Omissis).