Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 aprile 2011, n. 5
Titolo:Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici
Pubblicazione:( B.U. 14 aprile 2011, n. 28 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Titolo prima modificato dall'art. 1, l.r. 18 novembre 2013, n. 39, poi così sostituito dall'art. 4, l.r. 30 aprile 2020, n. 16.
In attuazione della presente legge e' stato emanato prima il r.r. 13 ottobre 2011, n. 6, poi il r.r. 2 marzo 2015, n. 2 (sulla definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici di cui all'art. 2).


Sommario





1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei pubblici esercizi indicati al comma 1 dell’articolo 2, in attività da almeno quaranta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 18 novembre 2013, n. 39.


1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 individua i locali storici.
1 bis. Per locali storici si intendono le osterie, le locande, le taverne, i bar e gli spacci di campagna. Ai fini della presente legge per spacci di campagna si intendono le attività commerciali di vicinato di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'individuazione e il censimento dei locali indicati al comma 1.
3. I Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento indicato al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli esercizi indicati dalla presente legge ubicati nel proprio territorio secondo le modalità previste nel regolamento medesimo.
4. (Abrogato)
5. La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento indicato al comma 3, l'elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 3, l.r. 18 novembre 2013, n. 39, e dall'art. 2, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40.
In attuazione del presente articolo è stato emanato prima il r.r. 13 ottobre 2011, n. 6, poi il r.r. 2 marzo 2015, n. 2.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2, r.r. 16 aprile 2020, n. 4, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4, r.r. 2 marzo 2015, n. 2, relativamente ai termini e alle modalità di aggiornamento degli elenchi dei locali storici di cui a questa legge regionale, per l'anno 2020, i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione degli elenchi e della relativa documentazione entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo r.r. 4/2020, nel rispetto delle modalità di trasmissione e delle condizioni di ricevibilità fissate dal predetto art. 4, r.r. 2/2015



1. I locali storici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale Storico Marche".
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5.
3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali storici nella quale sono indicati, in particolare:
a) localizzazione, anno di origine e fondatore dell'esercizio;
b) descrizione della sede e dell'attività;
c) eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio.



1. La Regione concede contributi ai titolari dei locali storici, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 5, per progetti d'intervento volti al recupero e alla valorizzazione dei locali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri, le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
3. I finanziamenti indicati al comma 1 sono concessi in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").


1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso.


1. L'utilizzo del logo di cui all'articolo 3, comma 1, da parte di soggetto non iscritto nell'elenco regionale ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
2. All'erogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), i Comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico.


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).