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Atto:LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 4
Titolo:Nuove norme in materia di servizio farmaceutico
Pubblicazione:( B.U. 26 febbraio 2015, n. 17 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:In attuazione dell'articolo 21 di questa legge è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.

Sommario


Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Competenze dei Comuni)
Art. 2 (Competenze dell'ARS)
Art. 3 (Competenze dell'ASUR e delle aziende ospedaliere)
Capo II Esercizio delle funzioni amministrative in materia farmaceutica
Art. 4 (Istituzione nuove farmacie)
Art. 5 (Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale)
Art. 6 (Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione riservate all'esercizio privato)
Art. 7 (Composizione e nomina della commissione giudicatrice)
Art. 8 (Autorizzazione all'apertura di farmacie)
Art. 9 (Trasferimento della sede farmaceutica)
Art. 10 (Vigilanza nel settore farmaceutico)
Art. 11 (Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico)
Art. 12 (Commissione per la determinazione dell’indennità di avviamento)
Capo III Orari, turni e ferie delle farmacie
Art. 13 (Orari di apertura)
Art. 14 (Guardia farmaceutica)
Art. 15 (Ferie)
Art. 16 (Cartelli e segnaletica obbligatoria)
Art. 17 (Sanzioni amministrative e disciplinari)
Capo IV Indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali in particolari situazioni
Art. 18 (Indennità di residenza)
Art. 19 (Indennità aggiuntiva)
Art. 20 (Modalità di erogazione dei contributi)
Capo V Disposizioni finali
Art. 21 (Regolamento di attuazione)
Art. 22 (Norme transitorie e finali)
Art. 23 (Disposizioni finanziarie)
Art. 24 (Modifiche e abrogazioni)

Capo I
Disposizioni generali



1. Sono di competenza del Comune:
a) la disciplina degli orari delle farmacie ai sensi del Capo III di questa legge;
b) il rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
c) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 17;
d) il trasferimento delle sedi farmaceutiche in altri locali.



1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) esercita le funzioni amministrative concernenti l’indizione e lo svolgimento di concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, da destinarsi al privato esercizio, nonché l’approvazione delle relative graduatorie e l’assegnazione delle sedi.


1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
a bis) autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006;
b) gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie);
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'articolo 369 del r.d. 1265/1934;
d) autorizzazione all’apertura e all’esercizio e gestione di farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici;
e) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 475/1968;
f) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico e sull’attività di commercio all’ingrosso di farmaci per uso umano per i distributori intermedi e depositari, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
g) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
h) riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali;
i) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'articolo 12 della legge 475/1968;
l) disciplina dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, ai sensi del Capo III.

2. L’ASUR esercita altresì le funzioni già di competenza del medico provinciale, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione dalla vigente normativa ed ogni altra funzione ad essa attribuita dalla questa legge.
3. L’ASUR esercita, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
a) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie convenzionate per la fornitura di farmaci e di altri prodotti a carico del servizio sanitario regionale;
b) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) esercitano le funzioni amministrative in tema di organizzazione della farmacia ospedaliera.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 32, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 34, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Capo II
Esercizio delle funzioni amministrative in materia farmaceutica



1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno pari individuano ai sensi dell’articolo 2 della legge 475/1968, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.
2. L’atto indicato al comma 1 è adottato sulla base della rilevazione della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente, pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica, sentiti l’ASUR e l’ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono individuati i criteri per l'adozione dell'atto indicato al comma 1, assicurando un’omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale.
4. L'atto indicato al comma 1 è trasmesso alla Regione unitamente all'indicazione delle farmacie di cui il Comune si riserva la gestione ai sensi della normativa statale vigente.

Nota relativa all'articolo 4
In attuazione del comma 3 di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.


1. La Regione, anche su proposta del Comune e sentiti l’ASUR e l’ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio può istituire, nel rispetto della normativa statale vigente, una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie;
c) nelle stazioni marittime;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione;
e) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati.

2. Le farmacie di cui al comma 1 possono essere istituite dalla Regione nel limite del 5 per cento delle sedi farmaceutiche presenti nella regione medesima, secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare.



1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.
2. Le procedure concorsuali sono svolte dall'Agenzia regionale sanitaria che indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. L'ammissione dei candidati è effettuata dall'Agenzia regionale sanitaria prima dell’inizio dei lavori della commissione esaminatrice.
4. L’Agenzia regionale sanitaria approva la graduatoria degli idonei e provvede alla assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi già assegnate che si rendano eventualmente disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati idonei che non siano già assegnatari di altre farmacie.
5. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della graduatoria e del provvedimento di assegnazione e possono essere utilizzate per l’assegnazione di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.
6. L'Agenzia regionale sanitaria comunica i risultati della procedura concorsuale ai Comuni ed all’ASUR.



1. La Commissione giudicatrice per i concorsi di cui all’articolo 6 è composta:
a) dal direttore o da un dirigente dell’ARS;
b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui uno abilitato all'esercizio della professione di farmacista e uno della professione di avvocato;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 1 e quelle di segretario da un dipendente della Regione.
3. La commissione è nominata con delibera di Giunta regionale che determina altresì i compensi spettanti ai membri della commissione medesima.


Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 giugno 2018, n. 18.


1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie è subordinata:
a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali;
b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva ai sensi dell'articolo 111 del r.d. 1265/1934.

2. La richiesta di autorizzazione all’apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è presentata all’ASUR, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale di assegnazione.
3. L'autorizzazione all'apertura ed all’esercizio della farmacia è rilasciata dall’ASUR entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.
4. L’apertura della farmacia deve essere effettuata entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
5. L'ASUR invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi di questo articolo alla Giunta regionale, al Comune competente per territorio e all’ordine provinciale dei farmacisti.



1. Il trasferimento della farmacia ad altri locali è autorizzato dal Comune, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio e l’ASUR, subordinatamente:
a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'ASUR;
b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva da parte dell'ASUR ai sensi dell'articolo 111 del r.d. 1265/1934.



1. Il regolamento di cui all'articolo 21 determina i criteri e le modalità di svolgimento da parte dell'ASUR:
a) delle ispezioni sulle farmacie di cui agli articoli 111 e 127 del r.d. 1265/1934;
b) delle ispezioni ai magazzini di distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e veterinario previste dalla normativa statale vigente.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Comune competente per territorio, sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate dall'ASUR, applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia è disposta dall'ASUR nei casi previsti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate previa diffida a mettersi in regola entro un termine perentorio o a presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza è disposta se non sono state ritenute sufficienti le controdeduzioni presentate o se è infruttuosamente decorso il termine assegnato.


Nota relativa all'articolo 10
In attuazione del comma 1 di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.


1. L'ASUR effettua negli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei medicinali la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni di legge, l'ASUR è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASUR effettua ispezioni con cadenza triennale.
3. In caso di reiterate violazioni si può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 21 di questa legge.

Nota relativa all'articolo 11
In attuazione del comma 3 di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.


1. Per la determinazione dell’indennità di avviamento di cui all’articolo 110 del r.d. 1265/1934, il direttore generale dell’ASUR nomina con cadenza quinquennale una commissione composta da:
a) due dirigenti dell’ASUR, di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie, il quale svolge le funzioni di Presidente;
b) un dirigente dell'ASUR esperto in materia farmaceutica;
c) due farmacisti iscritti all’albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti d’intesa dagli ordini professionali dei farmacisti e dalle organizzazioni sindacali della categoria.

2. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spesa.
3. L'indennità di avviamento è determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.
Capo III
Orari, turni e ferie delle farmacie



1. Le farmacie, oltre il servizio di turno, restano aperte nei giorni feriali per una durata complessiva non inferiore a 38 ore settimanali.
2. Nell’ambito delle 38 ore di cui al comma 1, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura, comprese le ore di chiusura notturne e diurne, è disposta dal Comune sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti, le organizzazioni sindacali di categoria e l’ASUR.
3. Ai sensi della normativa statale vigente, i turni, ivi compresi quelli di cui all’articolo 15, e gli orari delle farmacie stabiliti secondo le modalità previste in questo Capo non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. A tal fine i farmacisti interessati comunicano, secondo modalità stabilite con regolamento di cui all’articolo 21, al Comune ed alla competente struttura dell’ASUR, gli orari di apertura della farmacia diversi da quelli obbligatori.


Nota relativa all'articolo 13
In attuazione del comma 3 di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.


1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale chiusura infrasettimanale è garantito un servizio di guardia farmaceutica, sulla base di turni stabiliti dall’ASUR, sentiti i Comuni interessati e l'ordine provinciale dei farmacisti nonché le organizzazioni sindacali di categoria.
2. Nei giorni festivi e nelle ore di chiusura pomeridiane, il servizio farmaceutico è assicurato:
a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti aperti senza intervallo pomeridiano, dalle farmacie site nello stesso Comune;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti aperti con eventuale intervallo diurno o a battenti chiusi e a chiamata, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini.

3. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino il servizio farmaceutico è assicurato:
a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti, a turno dalle farmacie site nel Comune a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata, con il farmacista presente in farmacia fino all’apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie e i comuni competenti per territorio;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti chiusi e a chiamata, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e i Comuni competenti per territorio.

4. Per chiamata, ai fini di questo articolo, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.
5. Una farmacia, di norma, non può effettuare più di sette giorni di turno per guardia farmaceutica su ventotto giorni.
6. L’ASUR può prevedere che le farmacie rurali sussidiate effettuino esclusivamente i turni diurni ed i festivi.


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 11, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.


1. I turni di ferie delle farmacie aperte al pubblico, anche se appartenenti ad enti pubblici, sono stabiliti dall’ASUR sentiti i Comuni competenti per territorio, l’ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria.
2. L’ASUR adotta l’atto indicato al comma 1 su proposta degli interessati da formulare entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La chiusura per ferie non può superare i trenta giorni lavorativi annui. Deve comunque essere garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.



1. All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante:
a) il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa;
b) le giornate e gli orari di apertura maggiori rispetto a quelli obbligatori.

2. All’esterno di ciascuna farmacia deve essere posizionata un’insegna costituita da una croce verde luminosa, nel rispetto della normativa statale vigente.


1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il farmacista che non effettua i turni obbligatori o non rispetta gli orari minimi o le altre disposizioni stabilite da questo Capo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 ad euro 3000,00.
2. L'accertamento della violazione delle norme contenute in questo Capo è demandato all'ASUR oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia.
3. La sanzione amministrativa prevista da questo articolo è applicata dal Comune.
4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni di questo Capo è trasmessa all'ordine professionale ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.
5. Per quanto non previsto da questo articolo si osservano le disposizioni della l.r. 33/1998.
Capo IV
Indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali in particolari situazioni



1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con volume d’affari fino a euro 1.250.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:
a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.
2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.
3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.
4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere variati con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.


1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 18, spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dell’anno precedente nella misura seguente:
a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;
b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.
2. La misura del volume di affari indicato al comma 1 può essere variata con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.


1. Le indennità ed i contributi previsti da questa legge sono erogati dall’ASUR, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati all’ASUR medesima entro il 30 giugno.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 21. Lo stesso regolamento fissa, inoltre, i criteri per la determinazione del volume di affari indicato all’ articolo 18.

Nota relativa all'articolo 20
In attuazione del comma 2 di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.
Capo V
Disposizioni finali



1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta nel rispetto della normativa vigente il regolamento di attuazione di questa legge, con il quale in particolare determina:
a) la modalità di individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie ai sensi dell'articolo 4;
b) le modalità per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle farmacie e sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico;
c) le specifiche disposizioni attuative della disciplina di cui al Capo III;
d) le modalità di presentazione della domanda di cui all’articolo 20;
e) le modalità per garantire il regolare esercizio del servizio farmaceutico in caso di assenza, dovuta a qualsiasi causa, del farmacista;
f) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 10.
g) i criteri per la determinazione del volume di affari previsto all’ articolo 18.

2. Il regolamento indicato al comma 1 in particolare assicura che lo scambio di comunicazioni e la presentazione di istanze, dichiarazioni, informazioni e documenti previsti da questa legge tra farmacie e amministrazioni pubbliche siano effettuati per via telematica, ai sensi della normativa statale vigente.


Nota relativa all'articolo 21
In attuazione di questo articolo è stato emanato il r.r. 18 aprile 2019, n. 2.


1. Il regolamento di cui all’articolo 21 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Sino all’adozione del regolamento di cui al comma 1, e dei provvedimenti attuativi previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’articolo 24 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge in materia di servizio farmaceutico.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il direttore generale dell’ASUR individua le strutture competenti all’espletamento delle attività attribuite all’azienda medesima.
4. Per quanto non previsto da questa legge, la Regione esercita le altre funzioni in materia farmaceutica ad essa espressamente attribuite dalla normativa statale ed in particolare le funzioni relative all’istituzione, revisione con eventuale soppressione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali. I gestori di dispensari stagionali comunicano al Comune e all’ASUR il periodo e l’orario di apertura.
4 bis. Nelle zone in cui è prevista una farmacia convenzionata, i dispensari eventualmente presenti sono soppressi a decorrere dall’apertura della farmacia medesima.
4 ter. La disposizione di cui al comma 4 bis si applica anche nel caso di apertura di farmacie succursali.
5. Fino alla completa attuazione da parte della Regione del processo di riordino in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province continuano a svolgere le funzioni da esse esercitate sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine, in particolare, i Comuni effettuano le comunicazioni indicate all’articolo 4, comma 4, anche alla Provincia competente per territorio.


Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 34, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede per l’anno 2015 mediante impiego di quota parte delle risorse assegnate alla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale e iscritte nella Missione 13 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi mediante impiego, nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario e della programmazione regionale, delle somme autorizzate con le rispettive leggi di bilancio finanziario regionale.
2. Alla copertura delle spese indicate all’articolo 7 si provvede a decorrere dall’anno 2015 mediante impiego di quota delle risorse dell'ARS per gli importi autorizzati dai rispettivi bilanci sulla base della legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi con eventuale compartecipazione dei concorrenti alla copertura dei costi amministrativi.


Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 34, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. All’allegato 2, Tabella B, alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) le parole: “Commissione di Vigilanza sulle farmacie (art. 28, l.r. n. 7/1982) - 32,00” sono soppresse.
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 modifica l'allegato 2, Tabella B, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 2 abroga la l.r. 28 marzo 1977, n. 9; il titolo II della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7; la l.r. 20 giugno 1988, n. 23; la l.r. 27 maggio 1989, n. 12; la l.r. 29 marzo 1991, n. 9; la l.r. 23 luglio 1996, n. 29; l'art. 48, l.r. maggio 1998, n. 12; i commi 2 e 3 dell'art. 65, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; la l.r. 23 febbraio 2005, n. 13; i commi 1, 2 e 3 dell’art. 33, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.