Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 02 marzo 2015, n. 2
Titolo:Definizione dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)
Pubblicazione:( B.U. 12 marzo 2015, n. 22 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 121 del 02/03/2015.

Sommario





1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), disciplina i criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici così come indicati al comma 1 della medesima l.r. 5/2011 e come definiti all’articolo 2 del presente regolamento.
 



1. Per l'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) osteria: è il tradizionale locale pubblico attrezzato per la mescita di vino e alcolici e, talvolta, per un modesto servizio di ristoro alimentare con cibo semplice;
b) taverna: è il locale pubblico, di tipo rustico, nel quale il cliente può consumare cibo e bevande;
c) locanda: è la struttura sia ristorativa sia ricettiva dove è possibile consumare prodotti tipici locali e prendere in locazione una stanza a fini turistici;
c bis) bar: è il locale pubblico dove i clienti possono consumare, in piedi o seduti, liquori, bevande e cibi leggeri. Può altresì fornire modesti servizi accessori;
d) spaccio di campagna: è l’attività commerciale polifunzionale abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale (attività di somministrazione di alimenti e bevande, monopoli di stato e simili).


Nota relativa all'articolo 2
Cosí modificato dall'art. 1, r.r. 16 aprile 2020, n. 4.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 37, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8, la lett. a) del comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che la tipologia di locale indicata non comprende i bar.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 37, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8, la lett. b) del comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che i locali che possono rientrare nella tipologia ivi indicata devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) ambiente rustico, caratterizzato da arredi semplici ed essenziali;
b) cucina semplice e tipica;
c) numero contenuto di posti;
d) prezzi modici;
e) conduzione familiare.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 37, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8, la lett. d) del comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che l’attività commerciale di vicinato deve essere prevalente rispetto agli altri servizi forniti



1. Ai fini dell’individuazione di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2011, i locali storici di cui all’articolo 2 del presente regolamento devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere sede della stessa tipologia di vendita o di somministrazione originaria;
b) aver continuato ad avere lo stesso tipo di gestione;
c) aver continuato a trattare il medesimo genere merceologico;
d) non aver subito trasferimenti di sede fisica;
aver mantenuto le caratteristiche originarie identificative dell’attività.

2. I locali storici di cui all’articolo 2 devono risultare in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d) per almeno quaranta anni, anche non continuativi.
3. I requisiti di cui al comma 1 si considerano rispettati anche nel caso in cui:
a) il locale abbia subito, nel corso del tempo, l’alternarsi di gestioni diverse, ma vi si sia sempre svolta l’attività originaria;
b) il locale sia stato per alcuni periodi, o sia attualmente, chiuso al pubblico, purché l’attività originaria risulti essere stata svolta per almeno quarant’anni e prima della richiesta di riconoscimento torni a esservi esercitata;
c) vi siano stati ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell’offerta merceologica che risultano tuttavia attinenti al genere già trattato e non variazioni dello stesso.

4. Caratteristiche quali l’eccellenza degli arredi, l’aspetto architettonico o l’originalità e tipicità delle merci non sono rilevanti ai fini della individuazione del locale storico.
5. La continuità dell’attività nel medesimo locale con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di somministrazione è attestata tramite produzione di idonea documentazione o tramite dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
a) Comune;
b) Camera di commercio;
c) enti o associazioni pubbliche.

6. La dichiarazione resa dal titolare non è sufficiente a dimostrare la continuità dell’attività nel medesimo locale.


1. Ai fini del censimento dei locali storici, di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 5/2011, i Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale trasmettono l’elenco dei locali storici ubicati nel loro territorio alla struttura regionale competente in materia di commercio.
2. L’elenco redatto dai soggetti di cui al comma 1 contiene per ogni singolo esercizio censito:
a) i dati anagrafici del titolare e, se in possesso, i dati relativi ai precedenti proprietari;
b) la denominazione del locale storico e descrizione analitica dell’attività svolta;
c) la data di prima autorizzazione dell’attività storicamente significativa;
d) una descrizione delle eventuali connessioni dell’attività con attività culturali, tecniche, produttive e turistiche;
e) la documentazione attestante la continuità dell’attività per almeno quarant’anni;
f) ogni altra eventuale dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento.

3. All’elenco di cui al comma 1 è inoltre allegata per ogni singolo locale storico censito:
a) la documentazione fotografica a colori che rappresenta in forma esaustiva l’insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell’attività;
b) l’elenco e la descrizione degli arredi e delle attrezzature, con allegata documentazione fotografica;
c) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50 o, in alternativa, copia fotostatica della piantina catastale dei locali;
d) gli atti o il riferimento ad atti di tutela e di menzione specifica o di protezione di cui all’articolo 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del locale ai fini della valorizzazione culturale, artistico-architettonica, edilizia, urbanistica e merceologica;
e) una relazione illustrativa contenente le caratteristiche del locale, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione delle sue caratteristiche con documentazione visiva, audiovisiva, cartacea e su supporto informatico, volta a testimoniare il rilievo e la permanenza nel tempo dell’impresa e del locale di riferimento.
4. In mancanza della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’elenco è irricevibile nella parte relativa ai locali cui la documentazione mancante si riferisce.
5. Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, il Comune e le associazioni interessate provvedono con cadenza annuale all’aggiornamento e conseguente trasmissione dei loro elenchi, con la relativa documentazione. La trasmissione alla struttura regionale competente in materia di commercio deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di trasmissione comporta la irricevibilità degli aggiornamenti.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 38, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2, r.r. 16 aprile 2020, n. 4, fermo restando quanto previsto dal comma 5 di questo articolo relativamente ai termini e alle modalità di aggiornamento degli elenchi dei locali storici di cui alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), per l'anno 2020, i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione degli elenchi e della relativa documentazione entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo r.r. 4/2020, nel rispetto delle modalità di trasmissione e delle condizioni di ricevibilità fissate da questo articolo. 



1. In sede di prima applicazione, i Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale provvedono alla trasmissione alla struttura regionale competente in materia di commercio dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di trasmissione comporta la irricevibilità dell’elenco.
2. Non sussiste l’obbligo di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del presente regolamento, relativa al singolo locale storico, nel caso in cui questa sia stata interamente trasmessa sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico ai sensi del regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6 (Definizione dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici”).
3. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei locali storici di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, così come modificata dalla legge regionale 18 novembre 2013, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici"), e ne definisce i criteri e le modalità per la tenuta e l’aggiornamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In attuazione del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 39/2013, i locali storici individuati in base ai criteri di cui all’articolo 1 del regolamento regionale 6/2011, che non hanno i requisiti per l’accesso al nuovo elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, possono continuare ad avvalersi del logo di “Locale storico delle Marche”, purché mantengano i requisiti previsti dalla norme vigenti al momento del rilascio del logo stesso. La Giunta regionale definisce le modalità di controllo della sussistenza dei requisiti.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga il r.r. 13 ottobre 2011, n. 6.