Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 2 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 "Interventi per il coordinamento dei tempi delle cittŕ e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietŕ sociale” |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 marzo 2016, n. 30 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Inserimento dell’articolo 5.1 nella l.r. 27/2001)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge l'art. 5.1, l.r. 13 novembre 2001, n. 27.
1. La Giunta regionale adotta gli atti previsti da questa legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.