Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 10 luglio 2017, n. 23 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa” |
Pubblicazione: | ( B.U. 20 luglio 2017, n. 78 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2015)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 3/2015)
Art. 3 (Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 3/2015)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/2015)
Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2015)
Art. 6 (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2015)
Art. 7 (Disposizioni in materia di Commissioni speciali e di inchiesta)
Art. 8 (Disposizione transitoria)
Art. 9 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 3/2015)
Art. 3 (Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 3/2015)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/2015)
Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2015)
Art. 6 (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2015)
Art. 7 (Disposizioni in materia di Commissioni speciali e di inchiesta)
Art. 8 (Disposizione transitoria)
Art. 9 (Invarianza finanziaria)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 bis, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 ter, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga le lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 8, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
1. Alle Commissioni speciali e di inchiesta previste dall’articolo 24 dello Statuto si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni assembleari permanenti.
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale nel disciplinare d’intesa le modalità di redazione dell’ATN e dell’AIR ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 ter della l.r. 3/2015, così come inserito dall’articolo 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mettono a disposizione all’interno dell’organizzazione delle rispettive strutture amministrative adeguato ed identico supporto tecnico.
1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.