Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 09 agosto 2017, n. 28 |
Titolo: | Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 agosto 2017, n. 88 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Titolo cosi' sostituito dallo art. 2, l.r. 28 agosto 2018, n. 35. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 1 bis (Osservanza dell'obbligo vaccinale)
Art. 2 (Competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale)
Art. 3 (Informazione e formazione)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 1 bis (Osservanza dell'obbligo vaccinale)
Art. 2 (Competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale)
Art. 3 (Informazione e formazione)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Clausola valutativa)
1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.
Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.
1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”).
Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.
1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede:
a) all’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 del d.l. 73/2017, convertito nella legge 119/2017;
b) al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione, attraverso l’ASUR:
a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
b) predispone opuscoli informativi;
c) attiva un numero verde regionale;
d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima l.r. 9/2003.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 5, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.
1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione e sugli effetti di questa legge.