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Atto:LEGGE REGIONALE 13 giugno 2019, n. 15
Titolo:Modifiche di disposizioni in materia sanitaria e socio sanitaria.
Pubblicazione:(B.U. 20 giugno 2019, n. 47)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. .................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 3, l.r. 1 aprile 2019, n. 7.
Il comma 2 sostituisce l'art. 6, l.r. 1 aprile 2019, n. 7.
Il comma 3 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 7, l.r. 1 aprile 2019, n. 7.
Il comma 4 sostituisce la lettera l) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 1 aprile 2019, n. 7.



1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2017, i tempi disciplinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 della medesima l.r. 3/2017, sono differiti al 30 novembre 2021.


1. Da questa legge non derivano nè possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.