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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2019, n. 3
Titolo:Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale4 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
Pubblicazione:(B.U. 20 giugno 2019, n. 47)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 669 del 03/06/2019.
Si segnala che di seguito è riportato il testo del r.r. 10 giugno 2019, n. 3, così come pubblicato nel B.U.R. n. 47 del 20 giugno 2019 e che:
1) ai sensi della d.g.r. n. 669 del 03/06/2019, il titolo di questo regolamento è il seguente: "Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall´esercizio dell´attività venatoria in attuazione dell´art. 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell´equilibrio ambientale e disciplina dell´attività venatoria)";
2) nel medesimo testo in alcuni casi la lettera "l" è stata erroneamente pubblicata nel citato B.U.R. in uno dei seguenti modi: "I", "!" o "i".

Sommario





1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie a dare attuazione all'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nei territori di caccia programmata.
2. Per la finalità di cui al comma 1 gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995 concedono, con risorse proprie, un risarcimento del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi dell'articolo 7 e provvedono alla fornitura e messa in opera degli strumenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni ai sensi dell'articolo 4.
3. Gli ATC, per gli adempimenti di cui al presente regolamento, possono stipulare convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).


1. Sono destinatari delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali, i pensionati da contribuzione agricola e gli imprenditori agricoli titolari di partita IVA con codice relativo all'attività agricola.


1. Sono ammessi al risarcimento di cui all'articolo 1, comma 2, i danni conseguenti a un'azione che determini la riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola, del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero il danneggiamento delle opere destinate e utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo.
2. Ai fini di questo regolamento sono considerate produzioni agricole le colture erbacee, orticole e arboree, gli impianti di arboricoltura da legno, i prati, i pascoli e le foreste condotti secondo i canoni ordinari di lavorazione.
3. Non sono ammessi a risarcimento i danni:
a) alle foreste, qualora essi non arrechino pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;
b) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica qualora non siano condotti o gestiti dai soggetti di cui all'articolo 2;
c) alle produzioni agricole realizzate con la finalità di incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica già oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 20 della I.r. 7/1995;
d) alle produzioni agricole già interessate, a qualsiasi titolo, da compensazioni monetarie per la diminuzione o la mancata produzione per cause attribuibili alla fauna selvatica;
e) alle produzioni agricole che superano una produzione lorda vendibile (PLV) di seimila euro per ettaro, sprovviste delle opere di prevenzione di cui all'articolo 4 o per le quali non è stata fatta richiesta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, salvo cause motivate o preventivamente autorizzate;
f) alle produzioni di castagneti, noceti, noccioleti e tartufaie per le quali il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto, a partire dal primo ciclo produttivo utile.

4. Ai fini di questo regolamento, l'ammontare della PLV è determinato in relazione al valore medio di mercato che i prodotti danneggiati hanno registrato nella Provincia nell'anno in corso o, qualora non disponibile, quello dell'anno precedente.


1. Ai fini di questo regolamento, sono opere di prevenzione tutte le strutture, misure o azioni finalizzate a ridurre il rischio di danneggiamento alle produzioni agricole di cui all'articolo 3, comma 2 e ai patrimonio zootecnico di bassa corte aventi efficacia comprovata in ordine alla potenziale riduzione del rischio di danneggiamento.
2. Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, gli ATC provvedono alla fornitura e messa in opera degli strumenti di prevenzione, anche avvalendosi di soggetti terzi.
3. Le opere di prevenzione fornite dagli ATC possono consistere, ad esempio, in:
a) recinzioni e altre misure previste dal Piano di controllo regionale del cinghiale;
b) protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;
c) prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente da utilizzarsi previa autorizzazione dell'ASUR.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono comunque accedere agli strumenti previsti dal Piano di sviluppo rurale (PSR) in materia di prevenzione.
5. Nel caso in cui I'ATC non possa provvedere alla fornitura e messa in opera degli strumenti di prevenzione, ovvero gli stessi strumenti non impediscano i! verificarsi del danno, il medesimo ATC provvede al risarcimento.


1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano la domanda per il risarcimento previsto dall'articolo 1, comma 2, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento a pena di inammissibilità della stessa, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con atto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente che ne determina il contenuto e i documenti da allegare.
2. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda o gli allegati siano incompleti o insufficienti, l'ATC chiede le necessarie integrazioni che devono pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di inammissibilità della domanda stessa.


1. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, gli ATC procedono all'accertamento del danno mediante sopralluogo. I sopralluoghi sono effettuati secondo l'ordine di ricevimento delle domande. Del giorno e dell'ora del sopralluogo viene data tempestiva comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per consentire la loro presenza, anche tramite un delegato.
2. Qualora la domanda contenga la richiesta motivata di accertamento del danno con urgenza, il sopralluogo è effettuato entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda stessa.
3. Nel caso in cui, per avverse condizioni atmosferiche, si determini uno stato di perdurante impossibilità  alla verifica del danno, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini indicati ai commi 1 e 2, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla cessazione delle condizioni che ne impediscano lo svolgimento.
4. Fino allo svolgimento del sopralluogo, o non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta motivata di accertamento del danno con urgenza, è fatto obbligo al richiedente di astenersi dal compiere attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato.
5. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell'esecuzione del sopralluogo, l'interessato è tenuto a integrare la domanda di cui all'articolo 5.
6. Del sopralluogo è redatto verbale, in duplice esemplare, secondo lo schema approvato con atto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente che ne determina il contenuto e i documenti da allegare. Nel verbale sono indicati, in particolare:
a) la superficie e la tipologia della produzione agricola oggetto del sopralluogo;
b) lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura; e) la quantità di prodotto perduto;
c) la superficie danneggiata;
d) la data presunta del danno;
e) le ore lavorative e i materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate nel caso di possibilità di risemina o rimpianto;
f) le indicazioni circa l'esistenza di opere di prevenzione;
g) gli eventuali ulteriori danni;
i) il nesso di causalità tra l'evento e il danno;
l) la stima del quantitativo della coltura o del prodotto danneggiato (unità o peso) espresso anche in termini di percentuale rispetto all'estensione del fondo coltivato, nonchè il danneggiamento delle opere che insistono sul fondo.

7. L'accertamento dei danno avviene in contradditorio con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, o con un loro delegato, che sottoscrivono il verbale di cui al comma 6 per accettazione. In caso di mancata accettazione i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono chiedere che ne vengano messi a verbale ì motivi. II verbale è compilato anche nel caso in cui non venga rilevato alcun danno riportandone le motivazioni. Un esemplare del verbale di accertamento viene rilasciato al richiedente all'atto della sottoscrizione.
8. Qualora non sottoscriva per accettazione ii verbale di cui al comma 6, l'interessato può produrre, entro quindici giorni dal sopralluogo, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, una perizia di parte sottoscritta da tecnici iscritti negli specifici albi professionali con oneri a proprio carico.
9. Le spese e gli oneri connessi o comunque riconducili alle operazioni di accertamento del danno sono a carico dell'ATC.

Nota relativa all'articolo 6
Si segnala che nella d.g.r. n. 669 del 3 giugno 2019 (Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall´esercizio dell´attività venatoria in attuazione dell´art. 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell´equilibrio ambientale e disciplina dell´attività venatoria)") il testo del comma 6 di questo articolo è il seguente:
"6. Del sopralluogo è redatto verbale, in duplice esemplare, secondo lo schema approvato con atto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente che ne determina il contenuto e i documenti da allegare. Nel verbale sono indicati, in particolare:
a) la superficie e la tipologia della produzione agricola oggetto del sopralluogo;
b) lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura;
c) la quantità di prodotto perduto;
d) la superficie danneggiata;
e) la data presunta del danno;
f) le ore lavorative e i materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate nel caso di possibilità di risemina o rimpianto;
g) le indicazioni circa l'esistenza di opere di prevenzione;
h) gli eventuali ulteriori danni;
i) il nesso di causalità tra l'evento e il danno;
l) la stima del quantitativo della coltura o del prodotto danneggiato (unità o peso) espresso anche in termini di percentuale rispetto all'estensione del fondo coltivato, nonchè il danneggiamento delle opere che insistono sul fondo.".



1. Sulla base del verbale di cui all'articolo 6, comma 6, e in particolare della stima di cui alla lettera I) del medesimo comma, l'ATC procede alla quantificazione del risarcimento calcolato secondo le mercuriali della Camera di commercio locale con riferimento all'annata agraria ovvero, in caso di difetto di riferimento tipologico nelle mercuriali, secondo le quotazioni della borsa merci di Bologna o delle borse nazionali.
2. Per i prodotti immessi direttamente sul mercato si può tenere conto del reale prezzo di vendita da dimostrare con le fatture dell'anno precedente o con contratti di coltivazione e di vendita sottoscritti antecedentemente ai raccolto.
3. Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi della coltura sono corrisposte le anticipazioni colturali sulla base delle spese ordinarie sostenute dall'inizio della coltivazione qualora non sia effettuata la risemina ovvero il costo delle spese vive di sostituzione o semina.
4. Qualora dai danno consegua l'impossibilità di ripristinare la semina, il risarcimento è pari al mancato raccolto; l'ammontare è determinato sulla base della produzione media della zona in cui insiste il fondo.
5. Se il danno è riferito ad almeno il 30 per cento del prodotto danneggiato come risultante da perizia e la restante parte è soggetta a deterioramento, il risarcimento è calcolato sull'intera produzione (frutti pendenti).
6. Nel caso di danno alle colture arboree che ne renda necessaria la sostituzione, l'ammontare del risarcimento è calcolato sulla base del costo delle nuove piante e della loro messa a dimora nonché del mancato raccolto dal momento della messa a dimora e sino al momento della produzione delle nuove piante.
7. L'ammontare del risarcimento tiene conto anche degli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento dannoso e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
8. Nel caso di danno alle opere, l'ammontare del risarcimento è calcolato sulla base del prezziario regionale vigente.


1. L'ATC, per l'accertamento, la stima e la quantificazione dei danni, si avvale di professionisti iscritti agli albi professionali e scelti in modo da assicurare la terzietà.


1. Nel caso si verifichino danni ulteriori sullo stesso terreno successivamente all'accertamento del tecnico incaricato e prima della liquidazione del danno, l'interessato è tenuto a produrre nuova domanda con le modalità di cui all'articolo 5. La conseguente stima del danno tiene conto della stima già effettuata.


1. La liquidazione del risarcimento è disposta dall'ATC entro novanta giorni lavorativi dall'accettazione delle operazioni di stima di cui all'articolo 6, comma 7.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'ATC è tenuto a corrispondere all'interessato gli interessi legali.
3. In ipotesi di mancata accettazione delle operazioni di stima da parte del danneggiato, le somme riconosciute dall'ATC a titolo di risarcimento sono in ogni caso oggetto di accantonamento in attesa della successiva definizione della procedura risarcitoria.
4. Il risarcimento previsto da questo regolamento non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo danno.


1. La struttura regionale compente in materia di attività venatoria effettua controlli, anche a campione, su ogni fase della procedura dettata da questo regolamento al fine di garantirne la corretta applicazione e in particolare il rispetto dei termini.


1. Fino all'approvazione della nuova modulistica di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerate valide le domande pervenute sulla base della modulistica in precedenza adottata. In tali casi l'ATC chiede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le eventuali integrazioni documentali necessarie per adeguare le suddette domande alle previsioni del presente regolamento.


1. ................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 abroga il r.r. 13 marzo 2013, n. 1.