Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 10 aprile 2020, n. 13 |
Titolo: | Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 |
Pubblicazione: | (B.U. 10 aprile 2020, n. 31) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
CAPO I Misure in favore delle imprese
Art. 2 (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)
Art. 3 (Misure di sostegno e soggetti attuatori)
Art. 4 (Attuazione delle misure di sostegno)
Art. 5 (Criteri e modalità di attuazione)
Art. 6 (Rendicontazione, controlli e restituzione)
CAPO II Altri interventi a favore delle imprese agricole
Art. 7 (Misure specifiche di sostegno al settore dell'agricoltura)
Art. 8 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali)
Art. 9 (Disposizioni in deroga per le attività agrituristiche)
Art. 10 (Misure di sostegno per il settore zootecnico)
Art. 11 (Promozione della vendita a domicilio)
Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza)
CAPO I Misure in favore delle imprese
Art. 2 (Istituzione del Fondo emergenza Covid-19 e soggetti beneficiari)
Art. 3 (Misure di sostegno e soggetti attuatori)
Art. 4 (Attuazione delle misure di sostegno)
Art. 5 (Criteri e modalità di attuazione)
Art. 6 (Rendicontazione, controlli e restituzione)
CAPO II Altri interventi a favore delle imprese agricole
Art. 7 (Misure specifiche di sostegno al settore dell'agricoltura)
Art. 8 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali)
Art. 9 (Disposizioni in deroga per le attività agrituristiche)
Art. 10 (Misure di sostegno per il settore zootecnico)
Art. 11 (Promozione della vendita a domicilio)
Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività, la Regione promuove l'attivazione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato.
2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Misure in favore delle imprese
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito per i seguenti soggetti:
a) imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;
b) lavoratori autonomi.
2. Al fine dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.
3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 2:
a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a) devono:
1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;
2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché lettera b) per i contributi di cui all'articolo 4, comma 6 bis, essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE);
b) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2020, n. 47.
1. La Regione trasferisce le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:
a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
c) riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.
2. I benefici delle misure di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
c) operare per le imprese del territorio.
4. Ai fini di cui al comma 1, i Confidi possono anche costituirsi in associazione temporanea d'impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
5. I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono presentare l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) esclusivamente in una associazione temporanea di impresa con almeno un Confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila, fermo restando per i Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 il rispetto dei limiti di operatività di cui allo stesso articolo.
1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).
2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione:
a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.
3. Le risorse del fondo, di cui al comma 12, trasferite ai Confidi sono utilizzate per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a euro 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale;
d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento.
6. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;
b) la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di centoventi mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAN di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile;
b bis) resta impregiudicata la facoltà dell'istituto di credito di applicare, al contratto di finanziamento, un TAEG alle condizioni di mercato.
6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;
c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.
7. La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuata con le seguenti modalità:
a) l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;
b) la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;
c) sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a sessanta mesi;
d) i Confidi applicano un costo massimo per la concessione della garanzia pari a 1,7 per cento una tantum per operazioni a breve termine e pari a 0,5 per cento annuo del finanziato per finanziamenti a medio termine con un tetto massimo pari al 3,5 per cento una tantum del finanziato.
8. La concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
9. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 5, 6 e 6 bis. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge.
10. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono stabilite in euro 3.999.522,86 e iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
11. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.
12. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono stabilite in euro 500.000,00 e iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
13. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro 215.450,46. Il fondo di cui al comma 12 trova copertura per euro 284.549,54, nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 3.
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 25; dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2020, n. 47; dall'art. 3, l.r. 25 giugno 2021, n. 13, e dall'art. 1, l.r. 27 ottobre 2022, n. 24.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 24 novembre 2020, n. 47, i contributi previsti al comma 6 bis di questo articolo, come inserito dalla medesima legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.
1. Con uno o più decreti dei dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti sono stabiliti:
a) i termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei Confidi per il trasferimento delle risorse del fondo ai sensi dell'articolo 3;
b) i termini e le modalità di trasferimento delle risorse ai Confidi medesimi;
c) la modulistica e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) i termini e le modalità per lo svolgimento dell'attività di relazione e rendicontazione di cui all'articolo 6 da parte dei Confidi;
e) le procedure operative necessarie per la gestione delle risorse;
f) le modalità e i criteri del rientro delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, risultanti al termine della gestione delle operazioni di cui all'articolo 4, nonché delle restituzioni di cui all'articolo 12, comma 3;
g) quanto non previsto da questa legge e necessario ai fini della concessione delle misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 2.
2. Il trasferimento delle risorse è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno da parte dei Confidi di non applicare, nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, alcun costo di intermediazione percentuale relativa all'emissione della garanzia richiesta dal beneficiario medesimo.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2020, n. 47.
1. I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione, quindicinale, intermedia e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite, del numero e dei tempi medi di istruttoria e di erogazione del credito o di accesso alle garanzie delle procedure avviate, con i criteri e le modalità indicate nel decreto del dirigente della struttura regionale competente di cui all'articolo 5. La rendicontazione è trasmessa all'Assemblea legislativa regionale, al fine di effettuare un monitoraggio costante dell'applicazione di questa legge.
2. La struttura organizzativa regionale competente effettua gli opportuni controlli e verifiche sul corretto utilizzo delle risorse secondo le disposizioni di questa legge.
3. Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al comma 1, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui a questa legge, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della l.r. 20/2003 e per analoghi interventi del settore agricoltura finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole.
Altri interventi a favore delle imprese agricole
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove ulteriori misure di sostegno ai settori agrituristico, zootecnico e agricolo di cui agli articoli 9, 10 e 11.
1. Per i soggetti con la residenza o sede legale o sede operativa nel territorio regionale, i termini relativi al pagamento dei contributi dovuti al Consorzio di bonifica delle Marche, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020, sono sospesi.
2. I pagamenti indicati al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), per le aziende agrituristiche, è consentita l'attività di ristorazione senza somministrazione mediante consegna a domicilio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge fino al termine dello stato di emergenza dichiarata ai sensi della normativa statale.
1. La Regione promuove i seguenti interventi a sostegno delle aziende agricole zootecniche:
a) contributi una tantum per pecora fino a 6 euro per allevamenti iscritti a circuito IGP e fino a 4 euro per gli altri allevamenti;
b) contributi una tantum di 4 centesimi al litro del latte bovino fresco QM e 2 centesimi per il latte bovino non QM ed il latte ovicaprino.
2. La misura di sostegno di cui al comma 1, lettera a) si applica per le macellazioni effettuate nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
3. La misura di sostegno di cui al comma 1, lettera b) si applica per il latte prodotto nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 maggio 2020.
4. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui a questo articolo e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. Nel caso in cui le conseguenze economiche negative dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19 perdurino oltre le date di cui ai commi 2 e 3, il medesimo dirigente può prorogare i suddetti termini, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
5. I contributi di cui a questo articolo vengono concessi fino ad un massimo per azienda di 5.000,00 euro nel caso dell'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 e di 20.000,00 euro nel caso dell'intervento di cui alla lettera b) del comma 1.
6. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti euro 600.000,00 per l'anno 2020 a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.
1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Quadro temporaneo"), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi realizzati dalle imprese agricole, ad esclusione di quelle agrituristiche, per favorire la vendita a domicilio:
a) investimenti aziendali o interaziendali, finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali, realizzati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge fino alla proroga dei termini stabiliti nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Quadro temporaneo"), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. E' ammessa la vendita di prodotti agricoli non aziendali a condizione che questi rappresentino in termini di fatturato meno del 50 per cento del totale venduto;
b) costi di gestione per l'attività di vendita di cui alla lettera a), nel periodo indicato alla medesima lettera a);
c) costi per l'attività di promozione e informazione delle attività di vendita di cui alla lettera a), sostenuti nel periodo indicato alla medesima lettera a).
2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono erogati aiuti complessivi fino ad un massimo di euro 20.000,00 per impresa e fino a un massimo di euro 50.000,00 per gruppi di tre o più imprese associate o aggregate, con un tasso di aiuto pari al:
a) fino al 60 per cento per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), elevati fino al 70 per cento per il settore florovivaistico;
b) 70 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera b), elevati all'80 per cento per il settore florovivaistico;
c) 80 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera c).
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui a questo articolo e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.
4. La struttura organizzativa regionale competente pubblica in una sezione dedicata del proprio sito web i riferimenti di tutte le imprese agricole e agrituristiche che intendono effettuare la vendita a domicilio.
5. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 900.000,00 per l'anno 2021.
Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, e dall'art. 4, l.r. 25 giugno 2021, n. 13.
1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 21 dicembre 2023, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nel caso in cui successivamente alla data di cui al comma 2 le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 31 luglio 2024.
4. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti adottano gli atti di cui agli articoli 5, comma 1, 10, comma 4, e 11, comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2020, n. 47; dall'art. 5, l.r. 25 giugno 2021, n. 13; dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33; dall'art. 8, l.r. 16 giugno 2022, n. 13; dall'art. 15, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.
1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) è autorizzata la spesa di euro 3.999.522,86 da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 3.999.522,86.
4. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 12, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, e Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.
5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 4 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro 215.450,46 e dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 3, Titolo 2, per euro 284.549,54.
6. Per l'anno 2020 per gli interventi previsti dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.
7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 6 è garantita dalle risorse già iscritte nell'anno 2020 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 459.964,00 e Titolo 2 per euro 140.036,00.
8. Per gli interventi previsti dall'articolo 11 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 600.000,00 e al Titolo 2 per euro 400.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 iscritta a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 400.000,00 e al Titolo 2 per euro 500.000,00.
9. La copertura degli oneri autorizzati al comma 8 è garantita nell'anno 2020 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 2 per euro 9.964,00 e al Programma 3, Titolo 1, per euro 100.000,00 e Titolo 2 per euro 890.036,00; per l'anno 2021 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 250.000,00 e Titolo 2 per euro 150.000,00 e al Programma 3, Titolo 1 per euro 500.000,00.
10. A decorrere dal 2021, la spesa per l'attuazione di questa legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziate con la legge di bilancio.
11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.