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Atto:LEGGE REGIONALE 3 giugno 2020, n. 20
Titolo:Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche
Pubblicazione:(B.U. 4 giugno 2020, n. 47)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione con questa legge istituisce i fondi straordinari per l'emergenza Covid-19 di cui agli articoli 2, 3 e 4 e prevede ulteriori misure straordinarie ed urgenti.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati a promuovere l'attivazione di misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza stessa.
3. Il finanziamento degli interventi con i fondi istituiti da questa legge avviene nel rispetto della normativa statale ed europea.


1. Le quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono destinate alla costituzione del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19".
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 58.632.117,20 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 9.537.994,36.
2 ter. Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 2.622.124,45.
3. La copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita per euro 46.881.089,97 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, e per euro 11.751.027,23 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 allegata a questa legge.
3 bis. La copertura della spesa stabilita al comma 2 bis per euro 9.537.994,36 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte con la legge regionale 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 3, per euro 2.308,20 e dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge?
3 ter. La copertura della spesa stabilita al comma 2 ter per euro 2,622.124,45 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020", allegata a questa legge.
4. La Giunta regionale disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e di quanto disposto dall'articolo 109, comma 1 ter, del d.l. 18/2020.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.
Si riporta il testo del comma 3 bis di questo articolo, aggiunto dall'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43, come pubblicato in BUR n. 70 del 3 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 concernente: "Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale", il comma 3 bis di questo articolo, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43, è il seguente: "3 bis. La copertura della spesa stabilita al comma 2 bis per euro 9.537.994,36 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte con la legge regionale 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 3, per euro 2.308,20 e dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge".



1. Le quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resesi disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto, sono destinate alla costituzione del "Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti dell'emergenza Covid-19".
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 42.770.021,28 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
3. La copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3.
4. La Giunta regionale disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.


1. Il "Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19" è costituito dalle risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 e dalle ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione di interventi. Le risorse del fondo sono destinate a supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore delle imprese.
1 bis. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19) come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 (Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio).
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 3.250.000,00 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 3.000.000,00 e Titolo 2 per euro 250.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
3. La Regione acquisisce al Titolo 3,, Tipologia 05, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro 3.000.000,00.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 4, l.r. 5 agosto 2020, n. 46.


1. E' istituito il "Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura" per supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 1.018.697,13 per il 2020 ed euro 51.429,85 per il 2021 e sono iscritte con questa legge nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per euro 988.697,13 nel 2020, per euro 51.429,85 nel 2021, nonché a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 per euro 30.000,00 nel 2020.
3. Il fondo di cui al comma 1 trova copertura per complessivi euro 1.018.697,13 nelle risorse già iscritte per il 2020 ed euro 51.429,85 per il 2021 a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1.".
4. La Giunta regionale disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui al medesimo comma.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43. Così modificato dall'art. 8, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49.


1. In via straordinaria per la durata della stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture di cui al Capo I, al Capo II, Sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare, a modifica di quelli già inoltrati ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 9/2006, entro il 30 giugno.


1. (Abrogato)
2. E' ammessa, previo accordo con gli stabilimenti balneari collocati alla minor distanza, la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi insistenti sull'arenile presso le strutture d'ombreggio e negli spazi aperti; è lasciata alla libera intesa fra i concessionari di spiaggia, bagnino e gestore di bar ristorante, l'organizzazione dell'attività di somministrazione.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.


1. In via provvisoria e in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Comuni o le Autorità competenti possono assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due concessioni demaniali marittime ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione demaniale marittima per un massimo di 12 metri lineari al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo, in coerenza con le norme e le linee guida vigenti.
2. I Comuni e le Autorità competenti possono, altresì, assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto e fino a un massimo di 100 mq.


1. Per l'attuazione di questa legge, allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 - Variazioni alle entrate del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
2. Per l'attuazione di questa legge, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 3 - Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
2 bis. Per effetto della ratifica della delibera di Giunta n. 729 del 15 giugno 2020 e della delibera di Giunta 876 del 6 luglio 2020, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni In termini di competenza e di cassa indicate nella "Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020" - Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022 e nella "Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022), allegate a questa legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.


1. Con questa legge si approva l'Allegato di interesse del tesoriere (Tabella 4).
1 bis. é allegata la "Tabella 4 bis. Ratifica DGR 729/2020", (Allegato di interesse del tesoriere) e la "Tabella 4 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Allegato di interesse del tesoriere).
2. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche alle seguenti voci iscritte nella Missione 15, Programma 2: la voce: "AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CNI 2020 RIF. 2150210119 S_CNI/20" è sostituita dalla voce: "AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private"; la voce: "Trasferimenti per attuazione interventi di formazione continua - CNI 2020 RIF. 2150210118 S_CNI/20" è sostituita dalla voce: "AZIONI PER PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Trasferimenti correnti a imprese".
3. Le autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui al comma 2, per l'anno 2020, a carico della Missione 14, Programma 4, concernenti: "spese per interoperabilità SUAP - assistenza all'utente e formazione" e "spese per interoperabilità SUAP - Sviluppo software e manutenzione evolutiva", per i rispettivi importi di euro 30.000,00 ed euro 220.000,00, sono azzerate.
4. Alla tabella C allegata alla l.r. 41/2019 sono inoltre apportate le variazioni indicate nella Tabella 5 allegata a questa legge.
4 bis. Alla Tabella C allegata alla l.r. 41/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 5 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.
4 ter. Alla Tabella D allegata alla l.r. 41/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 5 ter. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.
5. Alla tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le modifiche indicate nella Tabella 6 allegata a questa legge.
5 bis. Alla Tabella A allegata alla l.r. 42/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 6 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 3, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.
I commi 2, 3 e 4 modificano la Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.
Il comma 5 modifica la Tabella A, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
L'art. 2, l.r. 3 agosto 2020, n. 43, approva i seguenti allegati di questa legge:
"Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020" e "Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022), di cui al comma 2 bis dell'art. 8 di questa legge, come inserito dalla l.r. 43/2020;
"Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020" e "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020" di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 2 di questa legge, come aggiunti dalla l.r. 43/2020
"Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020" e "Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" di cui al comma 2 bis dell’art. 8 di questa legge, come aggiunto dalla l.r. 43/2020
"Tabella 4 bis. Ratifica DGR 729/2020 (Allegato di interesse del tesoriere)" e "Tabella 4 ter. Ratifica DGR 876/2020 (Allegato di interesse del tesoriere)" di cui a comma 1 bis dell’art. 9 di questa legge, come aggiunto dalla l.r. 43/2020
"Tabella 5 bis. Ratifica DGR 729/2020" di cui al comma 4 bis dell’art. 9 di questa legge, come aggiunto dalla l.r. 43/2020
"Tabella 5 ter. Ratifica DGR 729/2020" di cui al comma 4 ter dell’art. 9 di questa legge, come aggiunto dalla l.r. 43/2020;
"Tabella 6 bis. Ratifica DGR 729/2020" di cui al comma 5 bis dell’art. 9 di questa legge, come aggiunto dalla l.r. 43/2020.