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Atto:LEGGE REGIONALE 29 aprile 2021, n. 6
Titolo:Sviluppo della comunitŕ delle start-up innovative nella regione Marche
Pubblicazione:(B.U. 6 maggio 2021, n. 35)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al fine di incoraggiare l'evoluzione e il rafforzamento del sistema economico regionale, di potenziare le conoscenze e competenze delle filiere produttive con l'applicazione delle tecnologie digitali e di favorire le opportunità di lavoro e i processi di ricambio e di rigenerazione in chiave innovativa dell'imprenditoria del territorio, la Regione, con questa legge, promuove iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative, come definite all'articolo 2, nonché a rafforzare la comunità delle start-up e la rete dei luoghi finalizzati al loro sviluppo.
2. In particolare, tramite il sostegno alle start-up innovative, la Regione intende:
a) promuovere lo sfruttamento industriale e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuove soluzioni tecnologiche;
b) diffondere una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità;
c) creare occupazione qualificata, in particolare giovanile;
d) favorire lo sviluppo dell'economia digitale nell'industria e nei servizi;
e) promuovere l'utilizzo di nuove soluzioni produttive ad elevata sostenibilità ambientale;
f) diffondere nuovi modelli di impresa, anche nel settore dell'industria culturale e creativa e nelle attività sociali.

3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM(2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM(2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).
4. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. Ai fini di questa legge:
a) le start-up innovative sono quelle che rispettano i requisiti previsti all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che risultano iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) le start-up a vocazione sociale sono le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del d.l. 179/2012 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
c) l'incubatore di start-up innovative, nella definizione data dalla Commissione europea (The smart guide to Innovation Based Incubators. IBI), è uno spazio dove gli imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze necessarie ai loro bisogni, a sviluppare le loro idee di business e a trasformare queste in realtà sostenibili;
d) l'acceleratore è uno spazio nel quale si offre supporto imprenditoriale volto ad accelerare lo sviluppo delle start-up e di imprese giovani attraverso l'erogazione di servizi professionali di consulenza strategica, consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare e organizzazione di attività di networking;
e) l'incubatore certificato di start-up innovative è una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 25 del d.l. 179/2012;
f) i portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono le piattaforme online che hanno come finalità la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale;
g) il temporary management è l'attività di natura temporanea finalizzata ad affiancare un'azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria;
h) il mentoring è una metodologia di formazione che prevede l'affiancamento di un soggetto con elevata esperienza a un soggetto con minore esperienza, al fine di aiutare quest'ultimo a sviluppare e migliorare le proprie competenze;
i) il coaching è un metodo volto allo sviluppo delle potenzialità di persone, gruppi, organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento e miglioramento tramite l'affiancamento di persone esperte.



1. Ai fini di cui all'articolo 1, e in attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 richiamata al comma 3 del medesimo articolo, la Regione concede contributi alle start-up innovative per le seguenti tipologie di progetti:
a) progetti di avvio e primo investimento in fase di ingresso nel mercato;
b) progetti di consolidamento ed espansione volti al rafforzamento e al completamento strutturale;
c) progetti di aggregazione in rete.

2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto investimenti sia materiali sia immateriali.
3. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere presentati anche da start-up che non hanno la sede legale nel territorio regionale. In tale caso il progetto deve prevedere investimenti in una unità produttiva ubicata nel territorio regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
4. In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 11 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2 del bilancio vigente.
5. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Regione sostiene la cultura imprenditoriale, la formazione e l'accompagnamento manageriale delle start-up innovative.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale sostiene le start-up che partecipano ad iniziative realizzate dalle Università, da centri e istituti di formazione, dagli enti locali, fondazioni o altre organizzazioni pubbliche o private e dalle associazioni di categoria, volte a:
a) elaborare e sviluppare idee progettuali, potenzialmente valorizzabili con nuove iniziative imprenditoriali o professionali, tra cui start-up espressione delle Università marchigiane e di altri soggetti;
b) favorire la formazione manageriale delle start-up e dei gestori degli incubatori e degli acceleratori di impresa, con particolare riferimento alla promozione di servizi qualificati di temporary management, mentoring, coaching.

3. Per il triennio 2021/2023 gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse regionali di cui all'articolo 11 iscritte a carico della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio vigente.
4. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi:
a) sostegno dell'accesso delle start-up innovative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 6;
b) realizzazione, potenziamento e messa in rete di strutture pubbliche o private di incubazione e accelerazione di cui all'articolo 7;
c) sostegno allo sviluppo della comunità delle start-up innovative e dei servizi comuni di cui all'articolo 8;
d) sostegno per la partecipazione delle start-up ad eventi e manifestazioni a carattere internazionale finalizzati a promuovere partnership fra imprese consolidate e start-up nell'ottica dell'open innovation e a supportare le imprese nell'espansione del loro business all'estero.

2. Gli interventi previsti da questo articolo, e specificati agli articoli 6, 7 e 8, possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. Al fine di accelerare il percorso di crescita e di consolidamento delle start-up innovative, la Regione può promuovere:
a) l'accesso al credito;
b) il ricorso al capitale di rischio;
c) l'attivazione di forme di garanzia dell'investimento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante la costituzione di appositi fondi o la concessione di contributi.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può altresì promuovere la realizzazione di portali di raccolta di capitali (crowdfunding), come definiti dalla normativa europea e statale vigente, finalizzati a sostenere specifiche iniziative e progetti di particolare rilevanza anche da parte di start-up innovative a vocazione sociale.


1. Al fine di supportare i processi di generazione, avviamento e crescita delle start-up, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up di servizi qualificati, anche attraverso l'utilizzo di spazi per lo sviluppo di idee e progetti di impresa e di strutture e tecnologie messe a disposizione dai vari soggetti che operano nel campo dell'innovazione e della promozione dell'imprenditorialità, valorizzando in tale contesto le strutture pubbliche e private di incubazione e accelerazione, nonché la collaborazione con strutture di ricerca e di formazione.
2. In particolare, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up:
a) di servizi rivolti allo sviluppo delle idee, alla contaminazione delle competenze, alla progettazione, all'avvio e sviluppo delle nuove imprese, anche valorizzando in tale contesto le strutture di incubazione e accelerazione;
b) di servizi volti allo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze e competenze organizzative e manageriali;
c) dei servizi per la promozione e il rafforzamento della loro presenza sui mercati internazionali, anche con azioni di sistema da realizzarsi in collaborazione con l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e le Camere di commercio.

3. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere attuati anche dalle start-up avvalendosi degli incubatori ed acceleratori, anche in collaborazione con le Università, con centri di formazione avanzata, con imprese tecnologicamente avanzate, con reti e organizzazioni nazionali e internazionali volte a favorire la circolazione delle idee e dei progetti, attivare rapporti di collaborazione ed entrare in contatto con le migliori pratiche.


1. La Regione può promuovere, anche attraverso il supporto e la gestione via web, la messa in rete delle start-up e degli incubatori e acceleratori per sviluppare la comunità delle start-up innovative e mettere a disposizione servizi comuni finalizzati a:
a) accedere a servizi di carattere amministrativo, fiscale e legale necessari per le attività di impresa offerti dal mondo delle professioni e dei servizi alle imprese;
b) favorire processi di conoscenza reciproca per generare collaborazioni e costruzione di reti;
c) favorire la visibilità esterna delle start-up e la messa in contatto con imprese già consolidate per attivare rapporti di fornitura, committenza, collaborazione;
d) promuovere l'accesso a strumenti finanziari, anche informali, per la crescita e lo sviluppo dell'impresa;
e) costruire opportunità per lo sviluppo di legami internazionali, rapporti di scambio e collaborazione, entrando in relazione con altri ecosistemi, trasferimenti di conoscenza e servizi per l'innovazione o per la certificazione dei prodotti;
f) accedere a opportunità di formazione e sviluppo imprenditoriale.

2. Per l'attuazione dei servizi di cui a questo articolo, la Regione può promuovere la realizzazione di piattaforme informatiche, anche mediante soggetti terzi specializzati.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni:
a) i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di selezione dei progetti per la concessione dei contributi previsti all'articolo 3, tenendo prioritariamente conto del contenuto innovativo, delle potenzialità di mercato, nonché della qualità, credibilità e sostenibilità degli stessi;
b) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti all'articolo 5.



1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e europee, in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, con questa legge si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 1.000.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, con questa legge si autorizza per gli anni 2021, 2022, 2023 la spesa annua di euro 40.000,00 nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1.
4. All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli interventi di cui agli articoli 3 e 4.
6. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 3 è garantita per euro 21.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023, dalle risorse già iscritte a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2021 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2022 ed euro 19.000,00 nel 2023 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
8. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
9. Per effetto dei commi 2 e 3 alle autorizzazioni della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche: la voce "Contributi per la creazione delle nuove imprese", iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", e la voce "Spese per adesione al protocollo d'intesa per il progetto E-Capital", iscritta nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", sono azzerate.
10. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 9 modifica la Tabella E, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53.