Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 novembre 2021, n. 30 |
Titolo: | Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione |
Pubblicazione: | (B.U. 2 dicembre 2021, n. 99) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Beni culturali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)
Art. 3 (Logo)
Art. 4 (Campagne di comunicazione ed informazione)
Art. 5 (Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 6 (Comitato tecnico-consultivo)
Art. 7 (Attivazione di formazione e di spettacolo)
Art. 8 (Disposizioni di attuazione)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 2 (Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)
Art. 3 (Logo)
Art. 4 (Campagne di comunicazione ed informazione)
Art. 5 (Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 6 (Comitato tecnico-consultivo)
Art. 7 (Attivazione di formazione e di spettacolo)
Art. 8 (Disposizioni di attuazione)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La Regione, ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione relativi alle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), quali componenti essenziali del proprio patrimonio culturale, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo nonché fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del proprio territorio.
2. Ai fini di questa legge, i beni di cui al comma 1 devono essere ubicati nel territorio regionale ed appartenere a soggetti pubblici o privati che costituiscono accordi di partenariato con il sistema pubblico, diretti alla fruizione pubblica dei beni interessati per un periodo non inferiore a dieci anni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'attività di formazione e la nascita di start up giovanili nei settori dei servizi turistico-culturali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 presentano alla struttura organizzativa regionale competente in materia di cultura la domanda di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione fotografica dell'immobile e/o del complesso, dalla quale risultano le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, culturale, architettonico ed ambientale, nonché da informazioni sulla proprietà, sullo stato di conservazione del bene, sull'utilizzo in atto e sull'esistenza di vincoli di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente in materia di cultura individua i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di accreditamento di cui al comma 2.
4. L'accreditamento alla Rete di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'eventuale erogazione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 5.
1. Ai beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2 è riconosciuto un logo identificativo attraverso il quale la Regione promuove la propria immagine culturale. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico relativo ai beni medesimi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione assembleare competente in materia di cultura nonché le associazioni e le fondazioni rappresentative a livello regionale nel settore della valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1, individua le caratteristiche ideografiche del logo.
3. Nel caso di beni accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale la grafica del logo è integrata dalle parole "visit-abile".
1. La Regione provvede alla realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali website e social network, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano negli ambiti e per le finalità previsti da questa legge.
2. La Regione sostiene altresì la creazione e la consultazione web degli archivi storici della Rete anche da parte delle persone con privazioni sensoriali o motorie.
3. Le risorse della Rete sono rese disponibili, anche su apposito spazio web dedicato sul sito istituzionale della Regione, accessibili gratuitamente e riutilizzabili.
1. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 al fine di favorire la realizzazione di progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004, aventi ad oggetto interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 8, in misura non superiore al 70 per cento rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile.
3. I contributi per le spese tecniche di progettazione sono concessi fino al massimo del 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento riconosciuto ammissibile.
4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata, a pena di decadenza, al rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004 e al mantenimento, per il tempo indicato nel progetto e comunque non inferiore a dieci anni, della fruibilità pubblica del bene, almeno in relazione alla parte interessata dall'intervento oggetto del contributo.
5. La Regione promuove altresì la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di cui al comma 1.
6. I contributi di cui a questo articolo sono revocati nei casi disciplinati dall'avviso di cui all'articolo 8.
1. A fini consultivi e di coordinamento nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali, il Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato Comitato tecnico consultivo per la valorizzazione delle dimore e degli altri immobili di valore storico-artistico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha funzione di supporto alla Giunta regionale e alla Commissione assembleare competente in materia di cultura quale strumento idoneo a favorire ogni possibile confronto e sinergia tra i soggetti attuatori ed i destinatari di questa legge. In particolare il Comitato esprime parere alla Giunta regionale sulle domande di accreditamento alla Rete di cui all'articolo 2 e sulla determinazione degli indirizzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.
3. Il Comitato è presieduto dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato, ed è composto:
a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;
b) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di governo del territorio, o suo delegato;
c) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
d) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione e istruzione, o suo delegato;
e) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, o suo delegato;
f) da tre rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1;
g) da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della tutela ambientale.
4. Ai lavori del Comitato partecipa, in qualità di invitato permanente, un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali.
5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 8, determina i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese.
7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e redige una relazione annuale dell'attività svolta, da trasmettere anche alla Commissione assembleare competente in materia di cultura.
1. Nel quadro delle attività previste a sostegno della Rete, la Regione può, in collaborazione con le Università delle Marche che hanno promosso corsi di laurea o curricula della classe di laurea L-1 in beni culturali o L-32 in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura o LM-60 in scienza della natura, nonché L-25 in scienze e tecnologie agrarie e forestali, LM-73 in scienze e tecnologie forestali e ambientali, L-21 in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e LM-03 in architettura del paesaggio, promuovere e sostenere finanziariamente specifiche attività di formazione e stage nel settore dei servizi turistico-culturali, per garantire una piena promozione e fruizione del patrimonio architettonico, paesaggistico storico e storico-artistico della Rete all'interno dell'offerta del turismo culturale e di qualità della Regione.
2. A sostegno della valorizzazione dei siti della Rete, la Regione può promuovere e finanziare la realizzazione, presso gli stessi, di iniziative culturali e spettacoli dal vivo di natura varia (musica, video-mapping, teatro, prosa) in collaborazione con i Conservatori, le Accademie di Belle Arti, le Università della regione, le associazioni e fondazioni culturali.
3. Riguardo alle attività di formazione e di spettacolo di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula specifiche convenzioni e protocolli d'intesa con le Università, le Accademie di Belle Arti e i Conservatori interessati.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione assembleare competente in materia di cultura, determina:
a) gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere e alle risorse da utilizzare;
b) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accreditamento alla Rete di cui al comma 2 dell'articolo 2;
c) le caratteristiche ideografiche del logo di cui all'articolo 3;
d) i criteri e le modalità di concessione e revoca dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 5;
e) i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 6.
2. Sulla base della deliberazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di cultura, provvede ad adottare uno o più avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all'articolo 5 nonché le procedure per il monitoraggio nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 30.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 170.000,00 per le spese di investimento.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitŕ culturali", Programma 02 "Attivitŕ culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e "Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 per euro 170.000,00 del bilancio di previsione 2021/2023.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 9
Cosě modificato dall'art. 9, l.r. 4 ottobre 2022, n. 20.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la Commissione assembleare competente in materia di cultura, adotta la deliberazione di cui all'articolo 8.
2. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Per tutto quanto non previsto da questa legge, resta ferma la normativa statale e regionale di settore vigente in materia.