Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 11 maggio 2022, n. 2
Titolo:

Ulteriore modifica del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)

Pubblicazione:(B.U. 19 maggio 2022, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:DEMANIO E PATRIMONIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 518 del 09/05/2022.


Sommario





1. .............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 10, r.r. 3 aprile 2015, n. 4.


1. Nelle more delle procedure di trasmigrazione dei dati e dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore), le disposizioni di cui all'articolo 10 del r.r. 4/2015, come modificato dall'articolo 1 di questo regolamento, si applicano anche agli enti già iscritti nell'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato già iscritte nei registri speciali di settore, che a tal fine integrano i soggetti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 10.