Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 25 maggio 2023, n. 7 |
Titolo: | Disposizioni concernenti l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) |
Pubblicazione: | (B.U. 1 giugno 2023, n. 49) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ENERGIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali)
Art. 3 (Regime delle opere e dei beni)
Art. 4 (Ricognizione delle opere e dei beni)
Art. 5 (Durata delle concessioni)
Art. 6 (Valutazioni preliminari)
Art. 7 (Modalità di assegnazione delle concessioni)
Art. 8 (Società a capitale misto pubblico e privato)
Art. 9 (Procedimento unico di assegnazione)
Art. 10 (Fasi del procedimento unico)
Art. 11 (Requisiti di ammissione)
Art. 12 (Contenuti del bando)
Art. 13 (Contenuti dell'istanza)
Art. 14 (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)
Art. 15 (Commissione giudicatrice)
Art. 16 (Criteri di valutazione)
Art. 17 (Consultazioni)
Art. 18 (Conferenza di servizi)
Art. 19 (Provvedimento unico di concessione)
Art. 20 (Obblighi e limitazioni gestionali)
Art. 21 (Miglioramenti energetici)
Art. 22 (Miglioramento e risanamento ambientale)
Art. 23 (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)
Art. 24 (Clausole sociali)
Art. 25 (Cessione gratuita di energia)
Art. 26 (Canoni di concessione)
Art. 27 (Destinazione dei canoni di concessione)
Art. 28 (Garanzie)
Art. 29 (Cessazione della concessione)
Art. 30 (Sanzioni amministrative)
Art. 31 (Clausola valutativa)
Art. 32 (Disposizioni finanziarie)
Art. 33 (Norme transitorie e finali)
Art. 2 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali)
Art. 3 (Regime delle opere e dei beni)
Art. 4 (Ricognizione delle opere e dei beni)
Art. 5 (Durata delle concessioni)
Art. 6 (Valutazioni preliminari)
Art. 7 (Modalità di assegnazione delle concessioni)
Art. 8 (Società a capitale misto pubblico e privato)
Art. 9 (Procedimento unico di assegnazione)
Art. 10 (Fasi del procedimento unico)
Art. 11 (Requisiti di ammissione)
Art. 12 (Contenuti del bando)
Art. 13 (Contenuti dell'istanza)
Art. 14 (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)
Art. 15 (Commissione giudicatrice)
Art. 16 (Criteri di valutazione)
Art. 17 (Consultazioni)
Art. 18 (Conferenza di servizi)
Art. 19 (Provvedimento unico di concessione)
Art. 20 (Obblighi e limitazioni gestionali)
Art. 21 (Miglioramenti energetici)
Art. 22 (Miglioramento e risanamento ambientale)
Art. 23 (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)
Art. 24 (Clausole sociali)
Art. 25 (Cessione gratuita di energia)
Art. 26 (Canoni di concessione)
Art. 27 (Destinazione dei canoni di concessione)
Art. 28 (Garanzie)
Art. 29 (Cessazione della concessione)
Art. 30 (Sanzioni amministrative)
Art. 31 (Clausola valutativa)
Art. 32 (Disposizioni finanziarie)
Art. 33 (Norme transitorie e finali)
1. Questa legge, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e nel rispetto della normativa statale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali disciplina:
a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, come definite dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
b) la determinazione del canone per le concessioni di cui alla lettera a).
2. Questa legge persegue gli obiettivi:
a) dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi;
b) dell'uso plurimo e sostenibile delle risorse idriche;
c) del risanamento e del miglioramento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni.
1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, le funzioni amministrative per l'assegnazione della relativa concessione sono di competenza della regione nel cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1, la Regione stipula intese con le Regioni interessate al fine di definire i rapporti necessari all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.
1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e negli altri casi di cessazione previsti all'articolo 29, le opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna.
2. Le opere di cui al comma 1 sono destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato, ai sensi dell'articolo 6, un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico.
3. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, al medesimo concessionario è riconosciuto, alla riassegnazione della concessione, un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, determinato mediante dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, le medesime, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo concessionario.
4. Ai fini dell'acquisizione di beni diversi da quelli di cui al comma 1 dei quali si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma e seguenti dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati alla lettera n) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.
1. Almeno quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione idroelettrica, il concessionario uscente trasmette alla struttura organizzativa regionale competente un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni ed ai rapporti giuridici concernenti l'esercizio della concessione medesima.
2. Nei casi in cui sia intervenuta la decadenza o la rinuncia ai sensi dell'articolo 29, il rapporto di fine concessione è presentato alla struttura organizzativa regionale competente dal concessionario uscente rispettivamente entro centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza o contestualmente alla rinuncia.
3. Il rapporto di fine concessione contiene:
a) l'inventario delle opere definite al primo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione nonché l'inventario dei beni riconducibili alla disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo con distinzione tra beni immobili e mobili;
b) una perizia asseverata descrittiva dei seguenti dati ed elementi relativi alle opere e beni di cui alla lettera a):
1) stato di fatto e caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali;
2) stato di efficienza e funzionamento;
3) stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, con i dati concernenti idonei rilievi, nonché eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
4) stato di consistenza aggiornato, costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici nonché dati catastali e manuali di uso e manutenzione; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e beni;
c) elenco dei rapporti giuridici concernenti l'esercizio della concessione, delle prescrizioni di autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione, nonché delle eventuali obbligazioni giuridiche, impegni, servitù, pesi o gravami assunti dalla concessione verso terzi, a qualsiasi titolo, interessanti le opere e i beni medesimi;
d) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con particolare riferimento a quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
e) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;
f) il progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;
h) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati di cui al secondo comma dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933, i dati e le informazioni, per le finalità di cui alla lettera n) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.
4. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni, la struttura organizzativa regionale competente assegna al concessionario uscente un termine perentorio per provvedere.
5. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti:
a) può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative, con costi a carico del concessionario uscente;
b) valuta l'inadempimento ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
6. La struttura organizzativa regionale competente effettua la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente.
7. Il concessionario uscente ha l'obbligo di consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
8. Contestualmente all'assegnazione della concessione, la Regione definisce il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'assegnatario entra nel possesso dei beni previsti in questo articolo.
9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è reso pubblico nell'ambito del procedimento di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 9, salva la facoltà del concessionario uscente di presentare alla struttura organizzativa regionale competente opposizione motivata per ragioni di segreto industriale.
1. La concessione di grande derivazione idroelettrica ha una durata compresa tra i venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui gli articoli 21 e 22.
2. Il termine massimo di durata di cui al comma 1 può essere incrementato sino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.
1. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi di questa legge, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, accerta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione, se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico. A tale scopo è pubblicato ed aggiornato, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione, l'elenco delle concessioni assegnate contenente, per ciascuna di esse, le principali caratteristiche e le scadenze.
2. Nell'accertamento di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto:
a) della necessità del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
b) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo;
c) delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi;
d) delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.
1. Qualora la Giunta regionale accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico dispone di procedere all'assegnazione della concessione idroelettrica, fissando il termine entro il quale avviare il relativo procedimento, con una delle seguenti modalità:
a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016.
2. La Giunta regionale ricorre, in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 1. Con provvedimento motivato, la medesima può avviare le procedure di cui alle lettere b) o c) del comma 1, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione.
3. Qualora vi siano più concessioni insistenti nello stesso bacino idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici, l'assegnazione può riferirsi anche ad un accorpamento di più concessioni.
1. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con oggetto sociale esclusivo, società a capitale misto pubblico privato alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016.
2. La quota di partecipazione della Regione a tale società non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.
3. La Giunta regionale individua la forma societaria e gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società e definisce la quota di capitale da riservare al socio privato.
1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'articolo 4 del d.lgs. 50/2016 per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto.
2. Il procedimento unico è avviato:
a) in caso di concessione in scadenza, almeno due anni prima della medesima;
b) in caso di decadenza o rinuncia, entro i sei mesi successivi al relativo provvedimento;
c) in caso di nuova concessione, entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il procedimento unico è avviato con l'approvazione del bando di cui all'articolo 12, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7 ed è concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'articolo 19 entro diciotto mesi.
4. Alla valutazione e selezione delle proposte progettuali partecipano, secondo le modalità disciplinate agli articoli 15 e 18, tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale, compresi i ministeri e gli altri soggetti indicati alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.
1. Il procedimento unico, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione e approvazione e pubblicazione del bando di cui all'articolo 12;
b) presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 13;
c) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate dall'articolo 14;
d) convocazione della commissione giudicatrice secondo le modalità indicate all'articolo 15;
e) pubblicazione del progetto selezionato e consultazioni ai sensi dell'articolo 17;
f) convocazione della conferenza di servizi per l'assegnazione della concessione e l'autorizzazione del progetto ai sensi della lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, secondo le modalità indicate all'articolo 18;
g) costituzione delle garanzie nelle forme e modalità di cui all'articolo 28;
h) adozione del provvedimento unico di concessione ai sensi dell'articolo 19.
1. Alla procedura per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del medesimo decreto e che sono in possesso di una capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione.
2. Ai fini della dimostrazione di un'adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni, uno o più impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 12 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il medesimo ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo in favore del concessionario uscente ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 nonché per l'acquisizione dei beni di cui al comma 4 del medesimo articolo dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, diretti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.
5. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione alle procedure di assegnazione per un periodo di cinque anni se, alla cessazione della concessione, risultino a suo carico inadempienze nell'esercizio della medesima.
1. Il bando di assegnazione ha il seguente contenuto essenziale:
a) indica la durata e l'oggetto della concessione con particolare riferimento all'utenza idrica, all'indicazione dei limiti geografici ed alla producibilità idroelettrica minima;
b) individua i destinatari e le finalità del bando in relazione alla modalità individuata tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 7;
c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni e le relative caratteristiche principali;
d) definisce le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni nonché le eventuali opere da realizzare, le modifiche ed integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia producibile o della potenza installata;
e) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 20, i miglioramenti minimi in termini energetici di cui all'articolo 21, i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 22, nonché le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'articolo 23;
f) specifica, ai sensi dell'articolo 11, i requisiti di ordine generale e quelli relativi alla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria degli operatori economici;
g) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 26;
h) individua le garanzie di cui all'articolo 28 da presentare a corredo dell'offerta;
i) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui al comma 3 dell'articolo 3 nonché il prezzo base per l'acquisizione dei beni di cui al comma 4 dell'articolo 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo;
j) specifica i criteri di valutazione dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
k) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di cui all'articolo 24;
l) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di assegnazione e della relativa documentazione da produrre;
m) indica le fasi e le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni di questa legge;
n) individua l'ammontare dell'importo derivante dalla monetizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 25;
o) prevede l'obbligo dell'assegnatario di dotarsi di una sede operativa nel territorio regionale avente risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione da assegnare.
2. Al bando di gara è allegato lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
3. Il bando di gara e l'allegato schema del disciplinare di concessione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
1. L'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione ha il seguente contenuto essenziale:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11;
c) impegno a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 28 per l'esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;
d) proposta progettuale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica ai sensi dell'articolo 16;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale, nonché ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. All'istanza di partecipazione è allegata la proposta progettuale predisposta a livello corrispondente al progetto definitivo di cui al comma 7 dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016.
1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, la struttura organizzativa regionale competente verifica l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 11 e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di mancata integrazione delle istanze nei termini stabiliti, i proponenti vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell'istanza di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 13, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1 e il proponente è escluso dal procedimento.
1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni ai sensi dell'articolo 14, è costituita presso la Giunta regionale una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale e alla quale partecipano i soggetti indicati alla lettera m) del comma 1 ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.
2. I componenti della commissione sono designati, su richiesta della struttura organizzativa regionale competente, dalle amministrazioni di cui al comma 1 e sono scelti tra soggetti dotati di elevata ed adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della procedura.
3. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50/2016.
4. La commissione individua la migliore proposta progettuale in applicazione dell'articolo 16 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal proponente. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale è data dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. In esito alle operazioni di cui a questo comma è predisposta la graduatoria finale delle proposte progettuali. La graduatoria è trasmessa alla struttura organizzativa regionale competente.
5. Rimangono a carico delle singole amministrazioni di cui al comma 1 gli oneri eventualmente derivanti dalla partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla commissione.
Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 6, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.
1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione della concessione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale:
a) entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 26 posto a base della procedura;
b) qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. L'offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi, basati sui seguenti parametri:
a) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel bando, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, ovvero tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto medesimo;
b) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione ambientale e territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime indicate nel bando;
c) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti;
d) l'attività di gestione dell'invaso, con riferimento ai seguenti elementi:
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
4) interventi che garantiscono un uso plurimo della risorsa idrica;
e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 24, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi a carico del concessionario;
g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
j) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
k) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.
3. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 26.
4. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
1. La struttura organizzativa regionale competente, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 15, pubblica il progetto selezionato sul sito istituzionale della Regione.
2. Entro quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione, il pubblico interessato di cui alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. 152/2006 può presentare osservazioni al progetto selezionato.
3. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le osservazioni, la struttura organizzativa regionale competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni.
4. Su richiesta motivata del proponente, la medesima struttura può concedere, per una sola volta, la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
5. Qualora entro il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e si procede all'archiviazione della stessa.
1. La struttura organizzativa regionale competente, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione della consultazione di cui all'articolo 17 ovvero alla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, convoca una conferenza di servizi.
2. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato.
3. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
1. La struttura organizzativa regionale competente adotta, ai sensi dell'articolo 14 quater della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione.
2. Il provvedimento unico di concessione comprende la valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la realizzazione degli interventi e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell›energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità).
3. Il provvedimento unico definisce altresì la durata della concessione.
4. Il provvedimento unico è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed i relativi dati sono inseriti nel sistema informativo del Catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui all'articolo 29 della legge regionale 9 giugno 2006 n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).
5. In caso di archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, la struttura organizzativa regionale competente procede secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 alla pubblicazione della proposta progettuale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatta salva l'emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.
6. Qualora non vi siano proposte progettuali classificate in posizione utile ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.
1. Ai sensi della lettera g) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e di utilizzo delle opere e delle acque, si riferiscono ai seguenti aspetti:
a) la sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché la sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
b) la previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata ovvero per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 167 del d.lgs. 152/2006;
c) la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) il recupero o il mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti;
e) il miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici.
1. I miglioramenti minimi in termini energetici di cui alla lettera h) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 si riferiscono all'incremento:
a) della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto, anche con aumento del salto utile;
c) della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.
1. I livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale di cui alla lettera i) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in coerenza con la pianificazione vigente in materia e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, si riferiscono ai seguenti aspetti:
a) il mantenimento della continuità fluviale;
b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina in materia;
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui alla lettera l) del comma 1- ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e sono destinate ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione, compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure di cui al comma 1 si riferiscono ai seguenti aspetti:
a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché la tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) riassetto territoriale e paesaggistico;
c) risparmio ed efficienza energetica;
d) conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;
e) valorizzazione turistica ed infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione.
1. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni previste in questa legge trovano applicazione, ai sensi della lettera o) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte del concessionario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
1. Ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore dell'energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione da destinare, per il 50 per cento, ai servizi pubblici ed alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.
2. La monetizzazione dell'energia di cui al comma 1, da applicarsi contestualmente alla componente variabile del canone di cui al comma 3 dell'articolo 26, viene effettuata, in conformità alle deliberazioni dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), sulla base del prezzo all'ingrosso, individuato con riferimento al prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto e determinato a consuntivo, su base annua solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari dei proventi della monetizzazione nonché i relativi criteri di riparto.
1. Ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione un canone annuo articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi di questo articolo.
2. La componente fissa è quantificata in un importo pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto all'ammontare del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. La componente variabile è quantificata, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e nel rispetto delle linee guida approvate dalla medesima, come una percentuale della somma, a consuntivo e su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete ed il corrispondente prezzo zonale orario effettivamente registrato nel Mercato del Giorno Prima nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico. La percentuale da applicare è fissata nella misura del 2,5 per cento.
4. Per tenere conto della cessione gratuita di energia alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 25, la componente variabile del canone è in ogni caso ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la monetizzazione, determinata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25, e la percentuale che rileva ai fini della componente variabile.
5. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni previste in questa legge, l'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita:
a) all'utilizzo della forza motrice e dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione;
b) all'incremento della componente fissa del canone nonché della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile.
6. Per le finalità di cui a questo articolo, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione di questa legge.
7. La componente fissa del canone è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
8. La componente variabile del canone è corrisposta semestralmente a consuntivo rispettivamente: per il primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce il canone, per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.
9. La Giunta regionale può richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati, anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone, e può effettuare periodici controlli.
10. Fino all'assegnazione della nuova concessione, il concessionario scaduto è tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione, in misura pari ad euro 30,00 per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.
1. Una quota pari al 50 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni è destinata annualmente al finanziamento di interventi regionali diretti a sostenere la produzione ed il consumo di energie rinnovabili, le comunità energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico degli edifici, delle strutture pubbliche e della pubblica illuminazione nonché l'efficientamento energetico, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie smart grid, e l'incremento della resilienza della rete elettrica e la riduzione della povertà energetica.
2. Una quota pari al 45 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni è destinata annualmente ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, compresi i comuni ricadenti nei bacini imbriferi montani, al fine di finanziare interventi diretti a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei relativi territori, con particolare riguardo alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, alla manutenzione del territorio, alla viabilità ed ai trasporti, compresa la mobilità sostenibile, la sentieristica e la rete dei cammini regionali, nonché alle vocazioni agricole, produttive e turistiche.
3. Una quota pari al 5 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni è destinata annualmente al finanziamento delle misure del piano regionale di tutela delle acque dirette alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici.
5. Con riferimento alla quota di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le singole iniziative da finanziare, i soggetti beneficiari nonché i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.
1. L'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione idroelettrica, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 26, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare ogni cinque anni in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui al comma 2 del medesimo articolo 26, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dal concedente, in caso di decadenza, rinuncia ovvero in caso di inadempimento.
2. Il bando stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1.
1. Le concessioni cessano per scadenza del termine di durata ovvero nei casi di decadenza o rinuncia di cui agli articoli 24 e 26 della l.r. 5/2006.
1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 dell'articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 15.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni semestre di ritardo.
3. La mancata realizzazione della proposta progettuale ovvero l'esecuzione parziale o non conforme alla medesima comporta, in relazione all'importo dell'investimento, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 400.000,00 per ogni semestre di ritardo.
4. Nell'ipotesi di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui al comma 7 dell'articolo 26 o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui al comma 10 del medesimo articolo, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione contenente informazioni:
a) sugli effetti finanziari ed economici derivanti dall'attuazione di questa legge;
b) sulle modalità di svolgimento degli adempimenti previsti e sul conseguimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni.
1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, stimate per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in euro 3.330.553,25 sono introitate, ad incremento dello stanziamento già iscritto al Titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 01 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024/2026.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1 sono inscritte, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, secondo le percentuali indicate all'articolo 27, a carico delle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024/2026, come di seguito specificato:
a) una quota del 50 per cento, pari ad euro 1.665.276.63, Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2;
b) una quota del 45 per cento, pari ad euro 1.498.748,96, Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2;
c) una quota del 5 per cento, pari ad euro 166.527,66, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Titolo 2.
3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e di spesa sulla base dell'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 32
Così modificato dall'art. 6, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.
1. I canoni di cui all'articolo 26 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 25.
3. Per il biennio 2024/2025 le quote indicate all'articolo 27 sono calcolate sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei canoni previsti da questa legge, al netto di quelle già inscritte nel bilancio regionale.
4. Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge, resta ferma la normativa statale e regionale di settore vigente in materia.