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Atto:LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 23
Titolo:Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita
Pubblicazione:(B.U. 21 dicembre 2023, n. 110)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto, della vigente normativa comunitaria e statale, nonché in coerenza con i contenuti della strategia europea "From farm to fork", del piano d'azione europeo "One health" e del Piano Nazionale della Prevenzione, valorizza le Marche come terra del benessere e della qualità della vita attraverso iniziative volte a:
a) accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano, coerente con la dieta mediterranea e rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, modelli produttivi innovativi e sostenibili a partire dal settore primario, valorizzando in tal modo il ruolo delle imprese agricole e delle imprese commerciali del settore alimentare;
c) facilitare un cambiamento consapevole degli stili di vita;
d) rafforzare le interazioni positive tra persone e territorio, valorizzando in particolare le potenzialità dell'ambiente montano, forestale, rurale e costiero;
e) preservare le aree agricole di pregio contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari vocati alle produzioni tipiche;
f) valorizzare le iniziative aziendali finalizzate al benessere dei lavoratori e dei loro familiari, nonché ad assicurare la loro sicurezza sul lavoro ed il rispetto delle norme antinfortunistiche;
g) promuovere opportunità formative di apprendimento continuo per tutti per un miglioramento del benessere individuale;
h) promuovere e valorizzare le Marche come regione del benessere e della qualità della vita anche al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura.

2. Per benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana ovvero il benessere fisico, mentale e sociale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda. L'educazione al benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione marchigiana, con particolare riguardo all'educazione delle giovani generazioni.
3. La legge promuove e tutela uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale.


1. Le finalità di questa legge, anche in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, sono realizzate attraverso un approccio integrato e interdisciplinare, che coinvolge ambiti trasversali tra i quali alimentazione, filiere agroalimentari, qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, salute e welfare, industria e artigianato, ambiente e territorio, turismo, cultura, sport e tempo libero, istruzione e formazione.
2. La Regione promuove lo sviluppo sostenibile e assicura la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e si ispira al principio della partecipazione delle persone e del protagonismo attivo di altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale e coinvolge, con le modalità indicate nell'articolo 3, i soggetti che, per ambito di attività possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di questa legge.
3. Negli strumenti di programmazione regionale relativi ai singoli ambiti settoriali, in quanto compatibili, la Giunta regionale promuove l'attuazione di strategie finalizzate alla valorizzazione del benessere e della qualità della vita, tenendo conto del Programma adottato ai sensi dell'articolo 5.


1. La Regione istituisce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, di seguito "Rete regionale".
2. Alla Rete regionale partecipano enti pubblici, agenzie regionali, università ed enti di ricerca, istituti scolastici, associazioni di rappresentanza delle categorie produttive, comprese quelle del commercio e del turismo, e organizzazioni sindacali, enti di formazione, ordini professionali e ogni altra associazione che svolga la sua attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché la rete regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea).
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di funzionamento della Rete regionale stabilendo i criteri per la partecipazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. I soggetti che aderiscono alla Rete regionale promuovono e stipulano accordi, allo scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti, nonché le modalità per la condivisione di competenze e professionalità.
5. La Regione realizza un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. La Giunta regionale determina con proprio atto i contenuti del logo e le modalità di utilizzo dello stesso da parte dei soggetti che partecipano alla Rete regionale.


1. La Regione istituisce il Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita di seguito chiamato Tavolo multisettoriale.
2. Al Tavolo multisettoriale sono assegnati i seguenti compiti:
a) predisporre linee guida per promuovere le Marche come terra del benessere e della qualità della vita, anche al fine della predisposizione del programma elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5;
b) favorire l'integrazione ed il coordinamento delle politiche previste dai singoli strumenti di programmazione;
c) promuovere un sistema di monitoraggio degli stili di vita e delle abitudini che coinvolga stabilmente, anche in forma partecipata, i soggetti del sistema.

3. Il Tavolo è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall'assessore competente in materia di agricoltura e alimentazione o suo delegato che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura e alimentazione o suo delegato;
c) da uno o più rappresentanti delle strutture in cui è organizzata la Giunta regionale interessate ai temi di questa legge;
d) da uno o più rappresentanti di ciascuna delle agenzie regionali che svolgono attività connesse agli obiettivi di questa legge;
e) da un rappresentante del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2018.

4. Con successivo atto del dirigente della struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura e alimentazione, verranno definite le modalità organizzative del Tavolo.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.


1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di questa legge, con l'obiettivo di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta il Programma regionale triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, di seguito denominato "Programma triennale", sentito il Tavolo multisettoriale di cui all'articolo 4, e attraverso il coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla Rete regionale di cui all'articolo 3.
2. Il Programma triennale viene approvato, in sede di prima applicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Lo stesso viene aggiornato annualmente, con proiezione triennale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio di previsione.
3. Il Programma triennale definisce le politiche regionali in tema di stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, considerato dal punto di vista alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale, per la realizzazione in particolare di:
a) iniziative di comunicazione e formazione idonee all'acquisizione di sane abitudini di vita e al conseguimento delle finalità di questa legge, attraverso la realizzazione di specifici format di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione;
b) studi e ricerche negli ambiti attinenti alle materie trattate da questa legge realizzate in collaborazione con il sistema universitario;
c) adozione di sistemi di monitoraggio e autovalutazione degli stili di vita, coerenti con le metodologie proposte dal Tavolo multisettoriale;
d) accordi stipulati tra soggetti istituzionali o tra gli stessi e altri soggetti, finalizzati a ottenere un impegno reciproco in ordine agli obiettivi di questa legge, attraverso la condivisione di competenze, professionalità, capacità o risorse;
e) ogni altra attività di propria competenza utile a garantire servizi migliori e più efficienti atti a soddisfare i bisogni e le esigenze di ogni categoria sociale, avendo sempre come riferimento il benessere collettivo.

4. Nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale la Regione attiverà azioni di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale.
5. Per le finalità di questa legge e nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca Marche Agricoltura Pesca in collaborazione con la Regione e con i soggetti della Rete regionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, promuove lo sviluppo delle filiere agricole e alimentari nell'individuazione di modelli produttivi innovativi e sostenibili al fine di accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano, coerente con la dieta mediterranea e rispettoso dell'ambiente e della biodiversità.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove le giornate del benessere e della qualità della vita nelle Marche, per favorire la sensibilizzazione e la consapevolezza sull'acquisizione di sani stili di vita, rivolgendo una particolare attenzione alle giovani generazioni.
2. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Giunta o mediante il coinvolgimento della Rete regionale di cui all'articolo 3.


1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore di questa legge e con periodicità biennale, trasmette all'Assemblea legislativa regionale una relazione sulle attività svolte per la sua attuazione.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 5 dell'articolo 3, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 e all'articolo 6, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
2. La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella Tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)).
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Per effetto del comma 2 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della l.r. 25/2023 per il "Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati all'alimentazione, benessere e qualità della vita" e per il "Fondo per la divulgazione e animazione sul territorio delle sane abitudini alimentari" sono azzerate.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 8
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.