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Atto:LEGGE REGIONALE 28 novembre 2024, n. 20
Titolo:Assestamento del bilancio 2024-2026 e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 29 novembre 2024, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2023)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2023)
CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 5 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 6 (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 41/2012)
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 8/2022)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 15/2024)
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 7/2023)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 25/2023 e alla l.r. 26/2023)
Art. 13 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2024/2026)
Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del triennio 2024/2026)
Art. 15 ( Allegati)
Art. 16 (Copertura finanziaria)
Art. 17 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati


CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026


1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2023, già iscritti con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026) nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 3.201.960.230,05, sono rideterminati in euro 1.722.507.581,46 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2023.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2023, già iscritti con la l.r. 26/2023 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.159.267.155,08, sono rideterminati in euro 1.319.445.819,51 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2023.


1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2023, già iscritta con la l.r. 26/2023 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 295.900.450,79, è stabilita, per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2023, nell'importo di euro 588.984.484,55.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per l'anno 2023, è quantificato in euro 797.096.204,42.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2023, è pari complessivamente a euro 868.328.825,29.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2023 si chiude, con un disavanzo di amministrazione di euro 71.232.620,87 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2023.


1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 26/2023 in complessivi euro 141.151.172,38, è rideterminata in complessivi euro 71.232.620,87 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2023, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 7.282.100,95, è azzerato;
b) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 1.208.095,31, è azzerato;
c) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 9.299.498,69, è azzerato;
d) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 5.044.035,10, è azzerato;
e) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 6.788.947,38, è azzerato;
f) relativamente all'anno 2020 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 13.527.196,90, è azzerato;
g) relativamente all'anno 2021 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 13.969.566,32, è rideterminato in euro 12.591.536,90;
h) relativamente all'anno 2023 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 84.031.731,73, è rideterminato in euro 58.641.083,97.


CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE


1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 868.137,44 inerente le somme vantate dall'ERDIS nei confronti della Regione Marche con riferimento alle spese sostenute per il personale al 31 dicembre 2022.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2024/2026, annualità 2024, a carico della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo 2040410028.


1. Al Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilità 2024), iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, sono apportate le seguenti variazioni:
a) euro 100.000,00 nell'annualità 2025;
b) euro 100.000,00 nell'annualità 2026.

2. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 26/2023, iscritto nello stato di previsione della spesa, a carico della Missione 20, Programma 1, per l'annualità 2024 è aumentato di euro 5.506,90, per l'annualità 2025 è ridotto di euro 264.901,70, per l'annualità 2026 è aumentato di euro 21.922,87.
2. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 26/2023, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, è aumentato per l'annualità 2024 di euro 100.139.000,00.
3. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. La competente struttura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede alla cancellazione della sezione del sito istituzionale del medesimo Consiglio denominata "Situazione patrimoniale degli organismi di rilievo regionale".

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il titolo della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 2 abroga la lettera d) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 3 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.



1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 6, l.r. 27 aprile 2022, n. 8.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 quater all'art. 6, l.r. 27 aprile 2022, n. 8.



1. .............................................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 17 luglio 2024, n. 15.


1. .............................................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 sostituisce l'art. 32, l.r. 25 maggio 2023, n. 7.

CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. DISPOSIZIONI FINANZIARIE


1. Le tabelle allegate alla l.r. 25/2023 sono modificate come segue:
a) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge;
b) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata a questa legge;
c) la tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata a questa legge.

2. La tabella A " Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio", allegata alla l.r. 26/2023, è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Nel triennio 2024/2026, l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 26/2023, come modificata dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative), aumenta complessivamente di euro 59.586.455,98 di cui:
a) euro 30.467.562,87 nel 2024;
b) euro 12.360.524,51 nel 2025;
c) euro 16.758.368,60 nel 2026.

2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2024/2026, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 26/2023 in euro 375.067.487,95, e aumentata di euro 2.653.013,27 dal comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 16/2024, è rideterminata complessivamente in euro 437.306.957,20 di cui:
a) euro 152.764.096,16 nel 2024;
b) euro 228.609.482,44 nel 2025;
c) euro 55.933.378,60 nel 2026.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio del triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026".
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio del triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2024-2026".


1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2024-2026 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2024-2026 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2024-2026 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2024-2026 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2024-2026 e stato di previsione delle spese 2024-2026 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 25/2023 e alla l.r. 26/2023 (allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).



1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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