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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 21
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2025)
Pubblicazione:(B.U. 30 dicembre 2024, n. 126)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)
Art. 3 (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2025/2027)
Art. 5 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)
Art. 6 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida per l'anno 2025)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 36/2005)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 19/2022 e alla l.r. 25/2023)
Art. 9 (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2024)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 10 (Copertura finanziaria)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati


CAPO I
Disposizioni generali


1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2025/2027 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2025: euro 6.225.330.738,06;
b) previsione entrate - anno 2026: euro 5.171.246.848,42;
c) previsione entrate - anno 2027: euro 4.987.778.102,72.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2025 -2027 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa è iscritto il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 100.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 100.000,00 nell'annualità 2027.

CAPO II
Disposizioni finanziarie


1. La Regione per il triennio 2025/2027 concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo complessivo massimo di euro 18.131.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo è così ripartito per le singole annualità:
a) euro 5.477.000,00 per l'anno 2025;
b) euro 6.354.000,00 per l'anno 2026;
c) euro 6.300.000,00 per l'anno 2027.

2. La copertura della spesa di cui al comma 1, è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027.


1. Per l'anno 2025, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative), continuano ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), come da Tabella F allegata alla legge medesima.


1. Ai nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2025, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025/2027.


1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce il comma 7 dell'art. 25, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.


1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 34, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 2 aggiunge la lettera b bis) al comma 2 dell'art. 34, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 3 aggiunge la lettera e bis) al comma 2 dell'art. 34, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 4 modifica il comma 9 dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 17, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.



1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di proroga di termini) è prorogato al 31 dicembre 2025.

CAPO III
Disposizioni finali


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2025/2027, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2025/2027.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.

Allegati

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