Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 10 |
Titolo: | Protrazione al 31 dicembre 1973 dei termini per la chiusura dell'esercizio finanaziario 1972. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 21 maggio 1973, n. 18) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972 č protratta sino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza.
In conseguenza sono protratti di un anno i termini per il compimento di tutte le operazioni relative alla gestione di detto bilancio.
Gli accertamenti e la riscossione delle entrate, nonchč gli impegni e il pagamento delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, e afferenti al bilancio 1972, sono trasferiti alla competenza dell'esercizio stesso.
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.