Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1977, n. 50 |
Titolo: | Variazione al bilancio 1977 III provvedimento. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 28 dicembre 1977, n. 76) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Variazione dello stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Modificazioni della legge regionale 6.7.1977, n. 24)
Art. 3 (Variazioni dello stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Convalidazione, con modificazioni, della deliberazione della giunta regionale n. 3181 del 19.10.1977)
Art. 5 (Termini per l’assunzione degli impegni di spesa)
Art. 6 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
Art. 2 (Modificazioni della legge regionale 6.7.1977, n. 24)
Art. 3 (Variazioni dello stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Convalidazione, con modificazioni, della deliberazione della giunta regionale n. 3181 del 19.10.1977)
Art. 5 (Termini per l’assunzione degli impegni di spesa)
Art. 6 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
Nello stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1977 sono introdotte le variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 1 bis annesse alla presente legge.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle nuove e delle maggiori entrate comprese nelle tabelle indicate nel comma precedente.
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Nota relativa all'articolo 2
Abroga l'art. 8, l.r. 6 luglio 1977, n. 24.
Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1977 sono introdotte le variazioni di cui alle tabelle n. 2 e n. 2 bis annesse alla presente legge.
E' autorizzata, a carico dei capitoli compresi nella tabella n. 2 di cui al comma precedente, la assunzione di impegni di spesa entro i nuovi limiti degli stanziamenti di competenza dei capitoli stessi, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte con la medesima tabella n. 2.
E' autorizzato, a carico dei capitoli compresi nelle tabelle n. 2 e n. 2 bis di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa nei capitoli stessi, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte con le medesime tabelle n. 2 e n. 2 bis.
La spesa di cui al capitolo 1435201 č dichiarata obbligatoria.
Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale 6-7-1977, n. 24, č convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 3181 del 19-10-1977, con la seguente modificazione: punto A) le parole 171.500.000 e 200.000.000 sono sostituite con le parole 171.750.000 e 200.250.000.
Restano salve le variazioni degli stanziamenti di cassa dei capitoli nn. 1100503, 1100504, 1100505, 1100507 e 1100508 introdotte per effetto dell'art. 4 della presente legge.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa a carico dei nuovi e maggiori stanziamenti recati dalla presente legge entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.
TABELLA 1
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER L'ANNO 1977 VARIAZIONI
TABELLA 1 bis
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER L'ANNO 1977 VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA
TABELLA 2
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 1977 VARIAZIONI
TABELLA 2 bis
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 1977 VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA