Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 9 |
Titolo: | Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 27 aprile 1978, n. 21) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Classificazione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Bilancio pluriennale)
Art. 6 (Formazione professionale)
Art. 7 (Pianificazione urbanistica degli enti locali)
Art. 8 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette da cani randagi e da animali predatori)
Art. 9 (Spese per i consultori familiari)
Art. 10 (Interventi a favore degli emigrati e immigrati)
Art. 11 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 12 (Fondo per il credito alle imprese artigiane)
Art. 13 (Propaganda turistica)
Art. 14 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 15 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 16 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 17 (Fondi di riserva per sopperire eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa)
Art. 18 (Fondi globali)
Art. 19 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 20 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 21 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 22 (Capitoli aggiunti)
Art. 23 (Protrazione del termine di chiusura dell’esercizio)
Art. 24 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Classificazione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Bilancio pluriennale)
Art. 6 (Formazione professionale)
Art. 7 (Pianificazione urbanistica degli enti locali)
Art. 8 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette da cani randagi e da animali predatori)
Art. 9 (Spese per i consultori familiari)
Art. 10 (Interventi a favore degli emigrati e immigrati)
Art. 11 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 12 (Fondo per il credito alle imprese artigiane)
Art. 13 (Propaganda turistica)
Art. 14 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 15 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 16 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 17 (Fondi di riserva per sopperire eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa)
Art. 18 (Fondi globali)
Art. 19 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 20 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 21 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 22 (Capitoli aggiunti)
Art. 23 (Protrazione del termine di chiusura dell’esercizio)
Art. 24 (Dichiarazione di urgenza)
E' approvato in L. 378.968.335.169 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1978 annesso, alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1978 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
E' approvato in L. 378.968.335.169 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1978 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19-5-1976, n. 335 e quelle contenute nella presente legge.
Per l'anno 1978, in mancanza delle determinazioni di cui all'art. 9 - sesto comma - della legge 19-5-1976, n. 335, le spese della Regione sono classificate secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge (allegato n. 1).
Le spese stesse sono altresì riclassificate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 - settimo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, secondo le risultanze di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge (allegato n. 2).
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, annesso alla presente legge (tabella n. 3).
Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle leggi della Regione è adottato il bilancio pluriennale per il periodo 1978/ 1981, allegato alla presente legge.
Ai sensi dell'art. 18 - primo comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1978, in L. 5.130.000.000.
Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:
a) L. 1.177.500.000 per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, nonché per il finanziamento delle spese di cui all'art. 20 - quarto comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24;
b) L. 3.052.500.000 per il finanziamento della spesa occorrente per l'attuazione del piano dei corsi dell'anno formativo 1977- 1978 approvato con atto amministrativo del consiglio regionale n. 123 in data 28-7-1977, in aggiunta all'importo di L. 850.000.000 di cui al secondo comma - lettera c - dell'art. 7 della legge regionale 6-7-1977, n. 24;
c) L. 900.000.000 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1978- 1979, di cui L. 250.000.000 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della legge e L. 650.000.000 per l'attività formativa da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.
Le somme di cui alla lettera a) del comma precedente sono destinate:
1) quanto a L. 196.000.000 per l'attuazione di iniziative pilota di formazione professionale e per la copertura delle spese di cui agli artt. 9 - lettere e, f, g, h, i - e 20 - quarto comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24;
2) quanto a L. 800.000.000, per l'istituzione e il funzionamento dei corsi per la formazione professionale del personale paramedico;
3) quanto a L. 181.500.000 per l'attuazione di progetti speciali di formazione professionale ammessi al contributo del Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 9 - lettera c - della legge regionale 23-8-1976, n. 24.
Le somme di cui alla lettera b) del comma precedente sono destinate:
1) quanto a L. 373.747.893, per il finanziamento dei corsi compresi nel piano dell'anno formativo 1977- 1978 da attuarsi a cura degli enti destinatari della delega in materia di istruzione professionale, in aggiunta all'importo di L. 250.000.000 di cui al secondo comma - lettera c - dell'art. 7 della legge regionale 6-7-1977, n. 24;
2) quanto a L. 1.969.368.008, per contributi da erogare agli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, per il finanziamento dei corsi compresi nel piano dell'anno formativo 1977- 1978 da attuarsi a cura degli enti medesimi, in aggiunta all'importo di L. 600.000.000 di cui al secondo comma - lettera c - dell'art. 7 della legge regionale 6-7-1977, n. 24;
3) quanto a L. 500.384.099, per il pagamento delle mensilità estive, relativi ratei di tredicesima mensilità e accantonamento per anzianità per il personale degli enti di cui al precedente punto 2 salvo conguaglio in sede di liquidazione delle dette competenze;
4) quanto a L. 200.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 della legge 12-2-1967, n. 36;
5) quanto a L. 9.000.000 per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di formazione professionale.
Al pagamento dei contributi di cui al punto 4 del comma precedente si provvede entro 60 giorni dal verificarsi di quanto ivi indicato; i contributi di cui al predetto punto sono corrisposti, in via d'acconto, sino alla concorrenza di L. 100.000.000 e, in via definitiva, entro 60 giorni dalla ripartizione indicata nello stesso punto 4.
Le somme di cui alle lettere a, b, c, del secondo comma del presente articolo sono iscritte a carico degli stanziamenti di competenza dei capitoli 1312101, 1312102, 1312104, 1322101 e 1322102, rispettivamente per gli importi di L. 196.000.000, L. 800.000.000, L. 181.500.000, L. 623.747.893 e L. 3.328.752.107 sulla base delle specificazioni indicate ai nn. 1, 2 e 3 del terzo comma e ai nn. 1, 2, 3 e 4 del quarto comma dello stesso articolo.
L'eventuale maggiore importo della quota di ripartizione delle disponibilità del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori – F.A.P.L. - rispetto a quello di L. 2.500.000.000 ascritto al capitolo 2000331 dello stato di previsione delle entrate dell'anno 1978, resta acquisito al bilancio della Regione.
Ai sensi dell'art. 12 - secondo comma della legge regionale 19-5-1975, n. 35 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l'anno 1978, la spesa di L. 400.000.000 per spese e contributi per la formazione della “Carta tecnica", di cui all'art. 5 della stessa legge regionale 19-5-1975, n. 35.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1211101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 25-8-1977, n. 33 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1213104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'art. 15 - secondo comma - della legge regionale 31-3-1977, n. 11, la quota dello stanziamento autorizzato dalla legge regionale 21-5-1975, n. 40, da utilizzarsi, ai sensi del primo comma - lettera b - dell'art. 15 della stessa legge regionale 31-3-1977, n. 11 per il finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del servizio dei consultori familiari è stabilita per l'anno 1978, in L. 300.000.000.
Nessuna quota dell'assegnazione di cui alla legge 23-12-1975, n. 698 è utilizzata, per l'anno 1978, ai sensi del primo comma - lettera c - dell'art. 15 della legge regionale 11-3-1977, n. 11, per il finanziamento delle spese indicate nel comma precedente.
La somma di L. 300.000.000 di cui al primo comma del presente articolo è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1423301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 in aumento della somma stanziata a carico dello stesso capitolo quale quota di ripartizione delle disponibilità recate, per lo stesso anno, dalla legge 29-7-1975, n. 405.
Ai sensi dell'art. 8 - lettera a - della legge regionale 27-2-1975, n. 8 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335 è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 400.000.000 quale contributo della Regione al fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1434201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23-1-1975, n. 5 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l'anno 1978, la somma complessiva di L. 2.160.000.000 così suddivisa:
a) L. 250.000.000 per contributi e spese per la lotta fito-sanitaria (art. 9 - primo e quarto comma);
b) L. 155.000.000 per contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e assistenza tecnica (art. 4);
c) L. 155.000.000 per contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (art. 2);
d) L. 450.000.000 per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi di sviluppo (art. 5);
e) L. 300.000.000 per contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni, per l'attuazione di assistenza tecnica alle aziende (art. 7);
f) L. 850.000.000 per la concessione di contributi a cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (art. 6).
Le somme di cui all'articolo precedente sono iscritte a carico degli stanziamenti di competenza dei capitoli 1511301, 1512203, 1512204, 1513201, 1524201 e 1513203, rispettivamente per gli importi di L. 250.000.000 L. 155.000.000, L. 155.000.000, L. 450.000.000, L. 300.000.000 e L. 850.000.000.
Ai sensi dell'art. 1 - secondo comma - della legge regionale 14-6-1977, n. 23, per la concessione alle imprese artigiane dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 17-3-1975, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 80.263.195 pari all'importo netto degli interessi maturati alla data del 30-9-1977 sul fondo di cui allo stesso art. 9 della citata legge regionale 17-3-1975, N. 13, amministrato dalla cassa per il credito alle imprese artigiane.
La somma di cui al comma precedente, al netto delle relative imposte, è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 2612202 in corrispondenza al capitolo 3000607 dello stato di previsione dell'entrata.
Ai sensi dell'art. 2 - primo comma - della legge regionale 23-7-1977, n. 29 in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l'anno 1978, la spesa di L. 600.000.000 per l'attuazione della seconda parte del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico per il triennio 1977- 1979.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1613301 dello stato di previsione della spesa.
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9-5-1950, n. 329; 23-10-1963, n. 481; 19-2-1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
Sono dichiarate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 del RD 18-11-1923 n. 2440 e dell'art. 12 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, quelle comprese nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - capitolo 1700201 e alla loro iscrizione a carico dei capitoli di bilancio compresi nell'elenco di cui al comma precedente.
Il fondo di riserva per le spese impreviste da utilizzare ai termini dell'art. 42 del RD 18-11-1923, n. 2440 è stabilito, per l'anno 1978, in lire 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalidazione con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1700202 e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli che non riguardino le spese di cui al precedente art. 15.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 - quarto comma - della legge 19-5-1976, n. 335 il fondo di riserva per sopperire a eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa è stabilito, per l'anno 1978, in L. 20.000.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stanziamento di cassa del capitolo 1700203.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli di spesa per la integrazione dei rispettivi stanziamenti di cassa sono disposti dal consiglio regionale con proprie deliberazioni amministrative non soggette a controllo.
Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, la giunta regionale sia autorizzata a modificare gli stanziamenti di competenza dei capitoli già istituiti o a istituire nuovi capitoli o capitoli aggiunti, gli stanziamenti di cassa dei detti capitoli sono stabiliti nello stesso importo degli stanziamenti di competenza, contro contestuale riduzione, per la eventuale somma differenziale, del fondo di riserva per sopperire alle deficenze di cassa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 19-5-1976, n. 335 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, i seguenti capitoli con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) capitolo 1700101 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" L. 8.598.000.000;
b) capitolo 1700102 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con il fondo di cui all'art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281, L. 1.012.000.000;
c) capitolo 2700101 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" L. 10.405.000.000;
d) capitolo 2700102 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti finanziate con il fondo di cui all'art. 9 della legge 19-5-1970, n. 281, L. 2.000.000.000.
I fondi di cui al comma precedente sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelevamento di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli per effetto dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Le quote degli stessi fondi non utilizzate al termine dell'esercizio 1978, costituiscono economie di spese.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finché non sia diversamente disposto da leggi regionali.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, in relazione alle assegnazioni di fondi dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, alle conseguenti variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, mantenendo alle dette assegnazioni le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.
Quando non vi provveda direttamente la legge, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 9 giorni, alle variazioni di bilancio di cassa e di competenza occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione al consiglio regionale, del bilancio di previsione per l'anno 1978 e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Gli stanziamenti di cassa dei capitoli istituiti per effetto del comma precedente sono stabiliti nello stesso ammontare dei relativi stanziamenti di competenza.
In conformità al disposto dell'art. 144 del RD 23-5-1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 30 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1978 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio 1978, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa, contro contestuale riduzione, per pari importo, del fondo di riserva di cui al precedente art. 17.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione alla istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza.
I residui risultanti all'1-1-1978 sui capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1978, soppressi a seguito della istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli accertamenti e le riscossioni effettuati, nonché gli impegni assunti e i pagamenti già disposti con imputazione agli stessi capitoli aggiunti sono trasferiti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 - secondo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31-12-1978 la chiusura dei conti è protratta fino al 31-1-1979.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.