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Atto:LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 35
Titolo:

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

Pubblicazione:( B.U. 20 dicembre 2001, n. 147 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 2/2006 e 128/2019, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.
3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.
4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:
a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019;
b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d’imposta;
c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'agevolazione di cui a questo comma si applica altresì, senza soluzione di continuità, fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del medesimo d.lgs. 460/1997 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai soggetti di cui al primo periodo di questa lettera iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 dello stesso d.lgs. 117/2017, comprese le organizzazioni di volontariato di nuova costituzione;
d) (abrogata)
e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;
e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005;
e ter) al settore “altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento” di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d’imposta 2005;
e quater) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:
1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;
2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;
3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;
4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.

4 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta all’1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.
5 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all’anno precedente il tasso di premio per l’assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019:
a) imprese che esportano all’estero almeno il 50 per cento del fatturato dell’ultimo anno;
b) imprese rientranti nella definizione dell’Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:
1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;
2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;
3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale.
4) (Abrogato)

5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.
6. Ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all’importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.
7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 12, l.r. 11 marzo 2003, n. 3; dall'art. 35, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; dall'art. 19, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24; dall'art. 34, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall'art. 49, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 27, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 5, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 5, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49;  dal comma 1 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35; dall'art. 5, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39; dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41; dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 22 dicembre 2003, n. 25:
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,5 per cento per il settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT, attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3)
- a decorrere dall'anno 2004, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 7 è rideterminata secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla predetta l.r. 25/2003.
Ai sensi dell'art. 39, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, a decorrere dall'anno 2005, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 7 è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito:
a) fino a euro 15.500 - 0,9 per cento;
b) oltre euro 15.500 fino a euro 31.000 - 1,2 per cento;
c) oltre euro 31.000 fino a euro 70.000 - 3,25 per cento;
d) oltre euro 70.000 - 3,65 per cento.
Ai sensi dell'art. 24, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, per “settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio” di cui al comma 5 bis si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, a decorrere dall’anno di imposta 2006, l’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 21 dicembre 2006, n. 20, la disposizione contenuta nel comma 5 bis, lett. b), deve interpretarsi nel senso che la riduzione dell’aliquota IRAP al 4,50 per cento, prevista a decorrere dal periodo di imposta 2005 per i soggetti passivi ivi elencati, si applica alle imprese di cui alla lett. b) limitatamente al periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai nn. 1), 2), 3) e 4) della norma.
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 34 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Ai sensi dell'art. 33, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, al comma 5 bis per sede legale nel territorio regionale si intende anche la sede operativa dell’impresa nel territorio regionale, se la sede legale è ubicata fuori dalla regione.
Ai sensi dell'art. 27, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 27 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 5, commi 1 e 2, si applicano a decorrere rispettivamente per il periodo di imposta successivo e a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Si riporta di seguito il testo vigente dell'alinea della lettera b) del comma 5 bis di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35:
"b) imprese rientranti nella definizione dell’Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:".
L'art. 9, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, detta disposizioni in merito alla registrazione delle agevolazioni Irap nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La Corte costituzionale, con sentenza 128/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 6 di questo articolo limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 18, della stessa legge n. 41, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2020.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31, le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 18, della stessa legge n. 31, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2023.
Si riporta di seguito il testo vigente della dell'alinea della lettera b) del comma 5 bis di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31:
"b) imprese rientranti nella definizione dell’Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:".
Ai sensi del comma 2 dell'art. 7, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, le agevolazioni di cui ai commi 4, lettera c) (come modificata dall'art. 7 della medesima legge regionale), 4 bis e 5 di questo articolo sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE, del Regolamento (UE) 27 giugno 2014, n. 717/2014 e del Regolamento (UE) 25 aprile 2012, n. 360/2012.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati




























Tabella A
Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF (articolo 1, comma 7)
fino a euro 10.329,14:
0,9%
oltre euro 10.329,14 - fino a euro 15.493,7:
0,9%
oltre euro 15.493,71 - fino a euro 30.987,41:
1,91%
oltre euro 30.987,41 - fino a euro 69.721,68:
3,6%
oltre euro 69.721,68:
4,0%