Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 maggio 1987, n. 24 |
Titolo: | Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1987 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 18 maggio 1987, n. 52) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
TITOLO I
Autorizzazione di spesa per l'anno 1987 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)
Art. 3 (Adesione a organismi associativi)
Art. 4 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere idrauliche di interesse regionale)
Art. 7 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 8 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 9 (Completamento carta geologica)
Art. 10 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sullo adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 11 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 12 (Formazione dei piani paesistici)
Art. 13 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 14 (Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 15 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 16 (Salvaguardia di boschi dagli incendi)
Art. 17 (Formazione di un parco-progetti per la viabilità)
Art. 18 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 19 (Partecipazione al capitale sociale della costituenda società Aerdorica-Sogesam S.p.A.)
Art. 20 (Acquisto e urbanizzazione di aree per la realizzazione del carico merci intermodale C.E.M.I.M.)
Art. 21 (Opere pubbliche a totale cario della Regione. Completamento dei programmi deliberati in anni precedenti)
Art. 22 (Opere pubbliche, programma 1987)
Art. 23 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate mediante contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti)
Art. 24 (Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energi)
Art. 25 (Interventi finanziari per il commercio)
Art. 26 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 27 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
Art. 28 (Finanziamenti all'ente di sviluppo nelle Marche)
Art. 29 (Servizi di sviluppo agricolo)
Art. 30 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 31 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 32 (Sviluppo della cooperazione in agricoltura)
Art. 33 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 34 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 35 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 36 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 37 (Promozione turistica)
Art. 38 (Integrazioni dei bilanci degli enti turistici)
Art. 39 (Tutela e orientamento dei consumatori)
Art. 40 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici)
Art. 41 (Formazione professionale)
Art. 42 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 43 (Promozione delle attività culturali)
Art. 44 (Contributi all'associazione "Giustizia e Costituzione Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 45 (Promozione e diffusione della informazione nelle scuole)
Art. 46 (Attività di educazione permanente)
Art. 47 (Prevenzione e sicurezza stradale)
Art. 48 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 49 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 50 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 51 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 52 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 53 (Dialisi domiciliare)
Art. 54 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 55 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 56 (Asili nido)
Art. 57 (Intervento per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 58 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26 modificata con la L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 59 (Intervento diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 60 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 61 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 62 (Diritto allo studio universitario)
Art. 63 (Interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie)
Art. 64 (Protezione civile)
Art. 65 (Fondi globali)
Art. 66 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 67 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 68 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1987 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 69 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione - completamento programma anno 1986)
Art. 70 (Opere idrauliche di interesse regionale - completamento del programma dell'anno 1986)
Art. 71 (Contributi pluriennali agli enti locali per la ristrutturazione, completamento e sistemazione di mercati ittici all'ingrosso)
Art. 72 (Funzioni delegate alle comunità montane e alle associazioni dei comuni in materia di agricoltura)
Art. 73 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici)
Art. 74 (Reiscrizione, nel bilancio per l'anno 1987, di stanziamenti iscritti nel bilancio 1986 e non impegnati)
Art. 75 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
Art. 76 (Entrate di natura tributaria)
Art. 77 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 78 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 79 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 80 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 81 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 82 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 83 (Spese di amministrazione generale)
Art. 84 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 85 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 86 (Spese per i servizi sociali)
Art. 87 (Spese non ripartite)
Art. 88 (Estinzione di passività)
Art. 89 (Contabilità speciali)
Art. 90 (Stato di previsione della spesa)
Art. 91 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 92 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 93 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1987)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 94 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 95 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 96 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 97 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 98 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 99 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 100 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 101 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 102 (Capitoli aggiunti)
Art. 103 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 104 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennaio 1987/ 1989)
Art. 105 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 1 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)
Art. 3 (Adesione a organismi associativi)
Art. 4 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere idrauliche di interesse regionale)
Art. 7 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 8 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 9 (Completamento carta geologica)
Art. 10 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sullo adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 11 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 12 (Formazione dei piani paesistici)
Art. 13 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 14 (Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 15 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 16 (Salvaguardia di boschi dagli incendi)
Art. 17 (Formazione di un parco-progetti per la viabilità)
Art. 18 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 19 (Partecipazione al capitale sociale della costituenda società Aerdorica-Sogesam S.p.A.)
Art. 20 (Acquisto e urbanizzazione di aree per la realizzazione del carico merci intermodale C.E.M.I.M.)
Art. 21 (Opere pubbliche a totale cario della Regione. Completamento dei programmi deliberati in anni precedenti)
Art. 22 (Opere pubbliche, programma 1987)
Art. 23 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate mediante contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti)
Art. 24 (Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energi)
Art. 25 (Interventi finanziari per il commercio)
Art. 26 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 27 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
Art. 28 (Finanziamenti all'ente di sviluppo nelle Marche)
Art. 29 (Servizi di sviluppo agricolo)
Art. 30 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 31 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 32 (Sviluppo della cooperazione in agricoltura)
Art. 33 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 34 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 35 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 36 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 37 (Promozione turistica)
Art. 38 (Integrazioni dei bilanci degli enti turistici)
Art. 39 (Tutela e orientamento dei consumatori)
Art. 40 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici)
Art. 41 (Formazione professionale)
Art. 42 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 43 (Promozione delle attività culturali)
Art. 44 (Contributi all'associazione "Giustizia e Costituzione Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 45 (Promozione e diffusione della informazione nelle scuole)
Art. 46 (Attività di educazione permanente)
Art. 47 (Prevenzione e sicurezza stradale)
Art. 48 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 49 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 50 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 51 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 52 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 53 (Dialisi domiciliare)
Art. 54 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 55 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 56 (Asili nido)
Art. 57 (Intervento per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 58 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26 modificata con la L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 59 (Intervento diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 60 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 61 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 62 (Diritto allo studio universitario)
Art. 63 (Interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie)
Art. 64 (Protezione civile)
Art. 65 (Fondi globali)
Art. 66 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 67 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 68 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1987 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 69 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione - completamento programma anno 1986)
Art. 70 (Opere idrauliche di interesse regionale - completamento del programma dell'anno 1986)
Art. 71 (Contributi pluriennali agli enti locali per la ristrutturazione, completamento e sistemazione di mercati ittici all'ingrosso)
Art. 72 (Funzioni delegate alle comunità montane e alle associazioni dei comuni in materia di agricoltura)
Art. 73 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici)
Art. 74 (Reiscrizione, nel bilancio per l'anno 1987, di stanziamenti iscritti nel bilancio 1986 e non impegnati)
Art. 75 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
Art. 76 (Entrate di natura tributaria)
Art. 77 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 78 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 79 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 80 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 81 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 82 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 83 (Spese di amministrazione generale)
Art. 84 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 85 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 86 (Spese per i servizi sociali)
Art. 87 (Spese non ripartite)
Art. 88 (Estinzione di passività)
Art. 89 (Contabilità speciali)
Art. 90 (Stato di previsione della spesa)
Art. 91 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 92 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 93 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1987)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 94 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 95 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 96 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 97 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 98 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 99 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 100 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 101 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 102 (Capitoli aggiunti)
Art. 103 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 104 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennaio 1987/ 1989)
Art. 105 (Dichiarazione d'urgenza)
Autorizzazione di spesa per l'anno 1987 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
1. Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1983, n. 19, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 50 milioni per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. n. 19/1983.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 770 milioni per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa.
1. In conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione a organismi associativi e istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1987, negli importi controindicati:
a) L.R. 18 ottobre 1974, n. 24, Consiglio dei comuni d'Europa, lire 15 milioni;
b) L.R. 18 ottobre 1974, n. 25, Comunità dei porti adriatici, lire 5 milioni;
c) L.R. 18 ottobre 1974, n. 26, Comitato permanente regioni marittime d'Europa, lire 5.150.000;
d) L.R. 18 ottobre 1974, n. 27, Fiera della pesca di Ancona, lire 5 milioni;
e) L.R. 18 marzo 1975, n. 15, Istituto nazionale di sociologia rurale, lire 1 milione;
f) L.R. 22 luglio 1977, n. 28, Istituto A. Olivetti, lire 50 milioni;
g) L.R. 8 aprile 1985, n. 11, Istituto nazionale urbanistica - I.N.U. - sezione regionale Marche, lire 5 milioni;
h) L.R. 19 maggio 1976, n. 10, Istituto regionale di storia del movimento di liberazione, lire 55 milioni.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620110 e 4112102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 8 giugno 1983, n. 12, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla stessa L.R. n. 12/1983.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1620109 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 51.500.000 per l'ufficio del difensore civico.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 6.000 milioni per la realizzazione delle opere idrauliche di interesse regionale, con onere a totale carico della Regione, previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della L.R. 3 maggio 1985, n. 29 ed indicate nell'allegato B annesso alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previsto dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 5.300 milioni.
2. Lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 2113201, pari a lire 6.500 milioni è destinato:
a) quanto a lire 5.300 milioni, al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1;
b) quanto a lire 1.200 milioni al pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8 della L.R. 30 dicembre 1986, n. 29.
1. Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 19 maggio 1975, n. 35, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 500 milioni, di cui lire 400 milioni per la formazione e aggiornamento della carta tecnica della Regione e lire 100 milioni per la gestione della stazione grafica interattiva.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2114101 e 2114102 dello stato di previsione della spesa.
1. Per il completamento della carta geologica della Regione è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2114103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1983, n. 29, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 3 milioni per la corresponsione delle competenze agli esperti, estranei all'amministrazione, incaricati dell'istruttoria tecnica delle domande di cui all'articolo 4 della predetta L.R. n. 29/1982, e della L.R. 22 agosto 1984, n. 25.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2122101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 25 agosto 1977, n. 33, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 300 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1984, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 300 milioni per il completamento dei piani paesistici previsti dall'articolo 10 della stessa L.R. n. 24/84, con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132102 dello stato di previsione della spesa.
1. Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, rispettivamente la spesa di lire 50 milioni e la spesa di lire 100 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 agosto 1983, n. 23, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 20 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 6 della medesima LR n. 23/1983;
b) lire 30 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 6 della medesima L.R. n. 23/1983.
2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2133105 e 2133201 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione di contributi alle province nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana e delle opere di irrigazione, previste dall'articolo 30 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 1.100 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2141102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della L.R. 29 maggio 1980, n. 43, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per le attività dirette alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, lire 150 milioni;
b) per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1976, n. 47, alle persone comunque impiegate nello spegnimento degli incendi boschivi, lire 100 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2144102 e 2144104 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione agli enti locali di contributi per la formazione di documenti progettuali relativi a tratte viarie di rilevante interesse regionale, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 1.500 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2221101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) della L.R. 4 gennaio 1979, n. 5, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 24 marzo 1986, n. 6, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 500 milioni per l'acquisizione di ulteriori azioni della società Aerdorica-Sogesam S.p.A.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222211 dello stato di previsione della spesa.
1. Per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree necessarie alla realizzazione del centro intermodale di cui alla L.R. 23 giugno 1986, n. 15, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.000 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222213 dello stato di previsione della spesa.
1. Per il pagamento delle obbligazioni assunte negli anni 1985 e precedenti, per il completamento delle oepre pubbliche a totale carico della Regione, comprese nei programmi già approvati negli anni 1985 e precedenti, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 509.000.000 per le opere comprese nel programma dell'anno 1981;
b) lire 1.795.750.661 per le opere comprese nei programmi degli anni 1982 e 1983;
c) lire 9.316.035.295 per le opere comprese nel programma dell'anno 1984;
d) lire 7.429.000.000 per le opere comprese nel programma dell'anno 1985.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2227209, 2227202, 2227210 e 2227212.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, è autorizzata, per l'anno 1987, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche indicate negli elenci A, B, C, D, E, F, allegati alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nei detti elenchi.
1. Per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 10, ottavo comma, della legge 9 agosto 1986, n. 488 di conversione del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, è autorizzato un limite di impegno di lire 1.520 milioni di durata ventennale, decorrente dall'anno 1987 e con termine nell'anno 2006, comportante una spesa complessiva di lire 30.400 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2227215 dello stato di previsione della spesa.
1. Per il proseguimento delle attività di studio e di ricerca previste dall'articolo 20 della L.R. 7 novembre 1984, n. 35, dirette a promuovere iniziative volte a favorire la razionalizzazione dell'uso e il contenimento del consumo di energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, è autorizzata, per l'anno 1987, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la spesa di lire 200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta:
a) per la quota di lire 100 milioni, a carico del capitolo 2228101 dello stato di previsione della spesa;
b) per la restante quota di lire 100 milioni, a carico del capitolo 2228102 dello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 20, primo comma, lettera b), della L.R. 22 gennaio 1987, n. 11, per la sottoscrizione, da parte della Regione, di quota per la partecipazione alle società consortili che realizzino mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale o provinciale, prevista dall'articolo 3 della stessa L.R.: 11/1987, già stabilita, per l'anno 1987, in lire 100 milioni, è aumentata, per il detto anno, a lire 200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2235202 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 977 milioni per la concessione di contributi alle associazioni dei comuni e alle comunità montane nelle spese di funzionamento degli organi statutari.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.
1. Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato stimate per l'anno 1987, in lire 51.430 milioni, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per le relative finalità e per i controindicati importi:
- capitolo 2141201 lire 4.000 milioni
- capitolo 2142205 lire 1.000 milioni
- capitolo 2142222 lire 1.000 milioni
- capitolo 2142224 lire 1.500 milioni
- capitolo 2144103 lire 200 milioni
- capitolo 3112104 lire 600 milioni
- capitolo 3112108 lire 2.400 milioni
- capitolo 3112109 lire 1.500 milioni
- capitolo 3113101 lire 700 milioni
- capitolo 3113103 lire 100 milioni
- capitolo 3114202 lire 900 milioni
- capitolo 3115103 lire 3.400 milioni
- capitolo 3115105 lire 800 milioni
- capitolo 3118101 lire 400 milioni
- capitolo 3118102 lire 400 milioni
- capitolo 3122230 lire 280 milioni
- capitolo 3122 288 lire 6.000 milioni
- capitolo 3122293 lire 2.500 milioni
- capitolo 3124104 lire 5.500 milioni
- capitolo 3132101 lire 500 milioni
- capitolo 3132102 lire 12.000 milioni
- capitolo 3132107 lire 4.000 milioni
- capitolo 5100203 lire 1.300 milioni
- capitolo 6300241 lire 250 milioni
- capitolo 6300250 lire 200 milioni
TOTALE lire 51.430 milioni
2. Lo stanziamento del capitolo 3122293 è destinato al pagamento delle spese relative alle obbligazioni assunte per effetto dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 30 dicembre 1986, n. 29.
3. Lo stanziamento del capitolo 3132102 è destinato, per l'importo di lire 6.500 milioni, al pagamento delle spese relative alle obbligazioni assunte per effetto dell'articolo 12, secondo comma, della stessa L.R. 29/1986.
4. Lo stanziamento del capitolo 3132107 è destinato, per l'importo di lire 2.000 milioni, al pagamento delle spese relative alle obbligazioni assunte per effetto dell'articolo 13 della medesima L.R. 29/1986.
1. Per la concessione all'ente di sviluppo nelle Marche dei contributi previsti dall'articolo 21, lettera b, della L.R. 24 novembre 1979, n. 41, è autorizzata per l'anno 1987, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 25 aprile 1980, n. 25, la spesa di lire 2.800 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3111103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per le attività da svolgersi dall'ente di sviluppo nelle Marche, previste dall'articolo 3 della stessa L.R. n. 20/1985, lire 600 milioni;
b) per le attività di difesa delle produzioni vegetali previste dall'articolo 5, da svolgersi a cura dei soggetti indicati dall'articolo 11 della stessa L.R. n. 20/1985, lire 700 milioni;
c) per le attività di miglioramento degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, previste dall'articolo 5, lire 900 milioni;
d) per il finanziamento di progetti di assistenza e consulenza aziendale, previsti dall'articolo 6, lire 3.400 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3112104, 3113101, 3114202 e 3115103.
1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 30 aprile 1985, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1987, la concessione in favore delle associazioni provinciali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, di anticipazioni sul contributo dello Stato per l'importo massimo di lire 1.300 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3114109 dello stato di previsione della spesa;
le somme introitate per il recupero delle anticipazioni di cui al medesimo comma saranno imputate al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1982, n. 14, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 50 milioni quale quota di partecipazione alle spese per il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del consiglio della comunità economica europea del 6 febbraio 1979, n. 270.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3115106 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono atuorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (articolo 4);
b) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
c) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione e per la utilizzazione di personale per lo svolgimento di programmi di avviamento e di sviluppo (articolo 5);
d) lire 5.500 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi a titolo di concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (articolo 6).
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della L.R. 26 aprile 1982, n. 13, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 300 milioni per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della L.R. 23 aprile 1980, n. 23, e dell'articolo 2, quarto comma, della L.R. 12 agosto 1983, n. 21, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative nelle spese per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperative e per l'assistenza tecnica alle cooperative, lire 200 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per prestiti di esercizio, lire 400 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3213201 e 3213204 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria (articolo 11), lire 30 milioni;
b) per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del capitale sociale e per il credito di esercizio (articoli 13 e 14), lire 3.200 milioni;
c) per la concessione di contributi a consorzi e associazioni di imprese per convenzioni e consulenze di personale altamente qualificato (articolo 19, primo comma, lettera a), lire 250 milioni;
d) per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti (articolo 19, primo comma, lettere b e c), lire 253 milioni;
e) per la concessione di contributi nelle spese di costituzione, avviamento e gestione di cooperative e consorzi di imprese artigiane (articolo 19, primo comma, lettera d), lire 17.500.000;
f) per la concessione di contributi alle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale (articolo 30), lire 100 milioni;
g) per la concessione di contributi alle imprese artigiane colpite da eventi calamitosi (articolo 36), lire 50 milioni.
2. Ai sensi dell'articolo 42, ultimo comma, della predetta L.R. 6/1985, sono atuorizzate, per l'anno 1987, le seguenti ulteriori spese:
a) per la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi per l'acquisto di aree e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane (articolo 3, ultimo comma), lire 250 milioni;
b) per la concessione di anticipazioni ai comuni e loro consorzi per le finalità di cui alla precedente lettera a) (articolo 3, primo comma), lire 1.500 milioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3222205, 3222101, 3221105, 3222206, 3213101, 3223203, 3222207, 2231203 e 2231204 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 21 novembre 1984, n. 36, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 3.500 milioni per l'attuazione del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione agli enti provincali per il turismo, e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dei contributi previsti dalla legge 4 marzo 1964, n. 114 e dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono autorizzate per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 1.236 milioni, per contributi agli enti provinciali del turismo;
b) lire 2.625 milioni, per contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3231102 e 3231103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 30 agosto 1986, n. 24, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per il funzionamento della conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumatori e dell'osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi (articolo 2), lire 25 milioni;
b) per iniziative informative nonchè per l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti (articolo 8), lire 25 milioni;
c) per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici (articolo 9), lire 70 milioni;
d) per il rimborso alle province delle spese sostenute per le attività dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi (articolo 14), lire 30 milioni.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3246101, 3246102, 3246103 e 1340129 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della L.R. 3 aprile 1985, n. 31, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R.: 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della spesa complessiva per gli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 31/1985 è stabilita, per l'anno 1987, in lire 1.000 milioni, così ripartita:
a) per la concessione di contributi in capitale nelle spese per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti di acquacoltura (articolo 2, secondo comma, lettera a), lire 330 milioni;
b) per le iniziative dirette a favorire l'occupazione giovanile nelle attività di pesca (articolo 2, secondo comma, lettera b), lire 120 milioni;
c) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese di progettazione e la realizzazione di un "centro pilota" per lo sbarco di prodotti ittici e il loro invio ai mercati (articolo 2, secondo comma, lettera c), lire 32 milioni;
d) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di centri di ridistribuzione all'ingrosso di pesce fresco nelle zone interne (articolo 2, secondo comma, lettera d), lire 120 milioni;
e) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di strutture di vendita al dettaglio di pesce fresco (articolo 2, secondo comma, lettera e), lire 40 milioni;
f) per la concessione di contributi per iniziative promozionali per l'incremento del consumo del pesce azzurro (articolo 2, secondo comma, lettera f), lire 40 milioni;
g) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per l'ampliamento e l'ammodernamento di magazzini per l'approvviggionamento dei natanti, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articolo 2, secondo comma, lettera g), lire 230 milioni;
h) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di impianti per la raccolta e la depurazione di molluschi bivalvi (articolo 2, secondo comma, lettera h) lire 48 milioni;
i) per la concessione di contributi nelle spese per iniziative sperimentali dirette all'incremento e alla tutela delle risorse ittiche della fascia costiera (articolo 2, secondo comma, lettera i), lire 40 milioni.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3261201, 3261101, 3261202, 3261203, 3261204, 3261102, 3261205, 3261206 e 3261103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, e dell'articolo 4, secondo comma, della L.R. 24 maggio 1980, n. 39, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1987, in lire 13.125 milioni, così ripartito:
a) lire 9.025 milioni per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1986/ 1987 - periodo dall'1 gennaio 1987 al 30 settembre 1987;
b) lire 2.850 milioni per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1986/1987 - periodo dall'1 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
c) lire 1.250 milioni per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzato nelle strutture regionali ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34.
2. Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104 dello stato di previsione della spea, per i rispettivi importi di lire 630 milioni, lire 985.797.000, lire 924.103.000, lire 9.335.100.000 e lire 1.250 milioni.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della L.R.: 1 settembre 1979, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa complessiva di lire 1.550 milioni così suddivisa:
a) lire 550 milioni, per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali, articoli 3, 9 e 10 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53;
b) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima L.R. 53/1974.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della L.R. 13 luglio 1981, n. 16, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 3.350 milioni per la promozione di attività e iniziative culturali.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 50 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Allessandrini".
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 2 marzo 1984, n. 3, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni per la concessione ai comuni di contributi diretti a promuovere la diffusione nelle scuole della regione di periodici di interesse nazionale e locale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 19 maggio 1980, n. 30, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 600 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 204 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previtse dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 29 agosto 1986, n. 23, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni per iniziative educative ed informative finalizzate alla migliore conoscenza delle norme di comportamento stradale e per l'addestramento all'uso dei motocicli e ciclomotori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113112 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera d), della L.R. 31 maggio 1980, n. 46, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli o associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, previste dall'articolo 6 della stessa L.R. 46/1980, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesdima L.R. 46/1980, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, prevista dall'articolo 8 della stessa L.R. 46/1980, lire 400 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono, rispettivamente, iscritte a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa L.R. 36/1983.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4122104 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 150 milioni, per la predisposizione del piano faunistico (articolo 4);
b) lire 10 milioni, per gli osservatori ornitologici (articolo 14);
c) lire 50 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina (articolo 16);
d) lire 150 milioni, per la concessione, alle province, di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina (articolo 17);
e) lire 150 milioni, per l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione delle normative sulla caccia, nonchè per la preparazione tecnica per gli aspiranti cacciatori (articolo 24);
f) lire 20 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il rilascio dei tesserini di caccia (articolo 27);
g) lire 25 milioni, per i corsi di qualificazione e di aggiornamento degli agenti venatori (articolo 39);
h) lire 60 milioni, per la predisposizione dei tesserini di caccia (articolo 27, sesto comma);
i) lire 200 milioni, per la concessione, alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche, di contributi per la organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale (articolo 43);
l) lire 900 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 45);
m) lire 50 milioni, per la concessione di contributi, agli allevatori di selvaggina per uso alimentare e ripopolamento (articolo 34).
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123108, 4123109, 4123110, 4123111, 4123112, 4123113, 4123114, 4123115, 4123116, 4123117 e 4123201.
1. Ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della L.R. 19 agosto 1983, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) lire 30 milioni, per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale (articolo 1);
b) lire 20 milioni, per studi e ricerche, nonchè per la formazione della carta ittica regionale (articolo 4);
c) lire 10 milioni per studi e ricerche sui corpi ittici per la immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale (articolo 28);
d) lire 15 milioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione e di aggiornamento per gli agenti ittici (articolo 40);
e) lire 70 milioni, per la concessione, alle associazioni piscatorie nazionali operanti a livello regionale, di contributi per interventi attinenti l'attività di pesca sportiva (articolo 41);
f) lire 260 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 44).
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123118, 4123119, 4123120, 4123121, 4123122 e 4123123 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 2 novembre 1978, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto 1° di Ancona.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221157 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 80 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 70 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221157 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4222107 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 14 aprile 1986, n. 8, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla erogazione di contributi nelle spese sostenute dagli accompagnatori dei soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori del territorio regionale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4222109 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della stessa L.R. 30/1979 è determinata, per l'anno 1987, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nelle spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, lire 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, lire 1.700.000 per ogni posto-bambino autorizzato, e per un numero di posti da autorizzare non superiore a 2.900.
2. Ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della predetta L.R. 30/1979, l'assegnazione statale di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, è integralmente destinata al finanziamento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Per gli interventi previsti dall'articolo 13 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4.930 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.
4. La somma di cui al comma 3 è iscritta a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della L.R. 6 agosto 1982, n. 30, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione ai comuni e alle unità sanitarie locali di contributi per interventi nel settore delle tossico-dipendenze.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4232103 dello stato di previsione della spesa.
1. Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1987, nell'importo di lire 38.480 milioni, ivi comprese le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè le somme necessarie per l'erogazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della L.R. 22 agosto 1982, n. 31.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera a), della L.R. 26/1980 ed all'articolo 1, secondo comma, della L.R. 31/1982, le somme da erogare ai comuni per le funzioni già svolte dalla disciolta Onpi e dal disciolto Enaoli e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori ed ai portatori di handicaps sono stabilite, per l'anno 1987, rispettivamente in lire 3.000 milioni (di cui lire 400 milioni per le attività della disciolta Onpi e lire 2.600 milioni per le attività del disciolto Enaoli) e in lire 2.000 milioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera c), della L.R. 26/1980, la somma da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'Onpi, dall'Enaoli e dall'Onig, è stabilita, per l'anno 1987, nell'importo di lire 370 milioni ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
4. La somma di lire 38.480 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234101 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della L.R. 12 maggio 1982, n. 18, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.300 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione; della predetta somma, una quota non superiore a lire 150 milioni è destinata all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 8, ultimo comma, della stessa L.R. 18/1982.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati, vittime civili di guerra e portatori di handicaps.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234104 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi del'articolo 8, primo comma, della L.R. 18 aprile 1986, n. 9, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni per la concessione, alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di finanziamenti per l'espletamento dei propri compiti.
2. La somma di cui al comma 1 è comprensiva dell'importo di lire 100 milioni pari alla spesa autorizzata per l'anno 1986 e non potuta impegnare entro il termine di chiusura del detto esercizio ed è iscritta a carico del capitolo 4234110 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi, lire 6.200 milioni;
b) per gli investimenti per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e degli impianti degli enti regionali per lo studio universitario, lire 2.000 milioni.
2. Le somme relative alle autorizzazioni di spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4236101 e 4236201 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della L.R. 23 aprile 1981, n. 10, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di lire 700 milioni per interventi in favore dei lavoratori marchigiani emigrati all'estero e delle loro famiglie.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della L.R. 19 ottobre 1983, n. 31, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 500 milioni quale apporto, a carico del bilancio, al fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 20.450 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese correnti finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato a destinazione vincolata", lire 500 milioni;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali"; lire 3.676 milioni;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziati con l'assunzione di mutui", lire 21.500 milioni;
e) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziati con assegnazione di fondi dallo Stato a destinazione vincolata", lire 10.773.866.000.
2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 1, 3 bis, 2, 3 e 4, allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 5100101, 5100102, 5100201, 5100202, 5100203 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1987, in lire 16.934.761.474, di cui lire 16.500 milioni per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi, e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.
2. Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, quarto comma, della stessa L.R. 25/80 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 5, allegato alla presente legge.
1. Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1987, in lire 20 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.
1. AI sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1987, in lire 70.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
Trasferimento all'anno 1987 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. n. 25/80, è autorizzata, per l'anno 1987, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese nell'allegato B annesso alla L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per le quali, alla data del 31 dicembre 1986 non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. La suddetta autorizzazione non è rinnovabile.
3. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1, unitamente alle obbligazioni già assunte negli anni precedenti per le medesime finalità non potranno venire a scadenza, nell'anno 1987, per importi eccedenti lire 10.000 milioni.
4. La somma occorrente per il pagamento delle spese di cui al comma 3 è iscritta a carico del capitolo 2227213 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1987, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere idrauliche di interesse regionale a totale carico della Regione, già indicate nell'allegato A annesso alla L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per le quali, alla data del 31 dicembre 1986, non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. La suddetta autorizzazione non è rinnovabile.
3. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1, non potranno venire a scadenza, nell'anno 1987, per importi eccedenti l'ammontare di lire 6.551.835.270.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 3 sono comprese nello stanziamento del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. 25/1980, è rinnovata, per l'anno 1987, l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi di durata non superiore a 20 anni nelle spese per il completamento, la sistemazione e la ristrutturazione dei mercati ittici all'ingrosso di cui all'elenco n. 18, approvato con l'articolo 84 della L.R. 3 aprile 1982, n. 11 e per i quali non siano stati concessi i detti contributi entro il termine del 30 settembre 1985.
2. La suddetta autorizzazione non è rinnovabile.
3. La misura del contributo di cui al primo comma è stabilita in ragione del 5%.
4. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno eccedere l'importo di lire 110.500.000 annue e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1988.
1. La spesa di lire 800 milioni, già autorizzata, per effetto dell'articolo 66 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, per l'anno 1986, per la concessione alle comunità montane e alle associazioni dei comuni dei finanziamenti per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura e per la gestione dei piani zonali agricoli, previsti dall'articolo 21 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, si intende autorizzata per la stessa finalità, per l'anno 1987.
2. La somma di lire 800 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3115104 dello stato di previsione della spesa.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, ultimo comma, della L.R. 3 aprile 1985, n. 31, la spesa di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni, già autorizzata, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1985 e 1986 con l'articolo 9 della predetta L.R. 31/1985 e con l'articolo 31 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per interventi diretti a razionalizzare lo sfruttamento delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici, si intendono autorizzate, per l'anno 1987, per il complessivo importo di lire 1.614.785.400, così ripartito:
a) per la concessione di contributi in capitale nelle spese per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti di acquacoltura (articolo 2, secondo comma, lettera a), lire 368.611.500;
b) per iniziative dirette a favorire l'occupazione giovanile nelle attività di pesca (articolo 2, secondo comma, lettera b), lire 64.800.000;
c) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese di progettazione e la realizzazione di un "centro pilota" per lo sbarco di prodotti ittici e il loro invio ai mercati (articolo 2, secondo comma, lettera c), lire 32.000.000;
d) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di centri di distribuzione all'ingrosso di pesce fresco nelle zone interne (articolo 2, secondo comma, lettera d), lire 18.000.000;
e) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di strutture di vendita al dettaglio di pesce fresco (articolo 2, secondo comma, lettera e), lire 50.103.700;
f) per la concessione di contributi per iniziative promozionali per l'incremento del consumo del pesce azzurro (articolo 2, secondo comma, lettera f), lire 40.000.000;
g) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per l'ampliamento e l'ammodernamento di magazzini per l'approvvigionamento dei natanti, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articolo 2, secondo comma, lettera g), lire 887.972.600;
h) per la concessione di contributi nelle spese per iniziative sperimentali dirette all'incremento e alla tutela delle risorse ittiche della fascia costiera (articolo 2, secondo comma, lettera i), lire 153.297.600.
2. Le somme per il pagamento delle spese relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3261201, 3261101,3261202, 3261203, 3261204, 3261102, 3261205 e 3261103 dello stato di previsione della spesa in aumento degli stanziamenti stabiliti con il precedente articolo 40.
1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 e per gli anni precedenti, a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco n. 10, allegato alla presente legge, non impegnati entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987, a carico dei capitoli compresi nello stesso elenco n. 10, in aggiunta alle somme iscritte a carico di detti capitoli, quali nuove assegnazioni per l'anno 1987.
2. Le somme reiscritte, per effetto del comma 1, nella competenza propria del bilancio per l'anno 1987, costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1986 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità relative ai capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1987, per importi corrispondenti alle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1986.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 e per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1986, già stabiliti, per effetto dell'articolo 65, primo comma, e dell'articolo 84, primo comma, della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, nei rispettivi importi di lire 152.238.780.027 e lire 71.053.294.856, pari complessivamente a lire 223.292.074.883, sono stabilite nel nuovo importo complessivo di lire 184.817.093.843 e sono rinnovate per l'anno 1987.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, del gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 201.920.959.000 e di lire 205.207.968.747, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 1 dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della comunità economica europea sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 1.679.162.866.532 e di lire 1.938.510.142.071, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse, sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 17.635.837.000 e di lire 18.454.837.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 3.000 milioni e di lire 3.000 milioni, rispettivamente in termini di competenza e in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitolo compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 363.999.067.235 e di lire 21.300.000.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.
1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 20.575.000.000 e di lire 2.233.446.538.880, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.
1. E' approvato in lire 2.286.293.729.767 in termini di competenza e in lire 4.419.919.486.698 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1987 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1987, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.
1. Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1987 sono destinate ai seguenti settori, per i contrindicati importi:
SETTORE N. 1 Organi istituzionali, L. 10.125.000.000 di cui:
Sub settore n. 1 Consiglio regionale, L. 9.610.000.000
Sub settore n. 2 Giunta regionale, L. 515.000.000
SETTORE N. 2 Personale, L. 87.117.700.000 di cui:
Sub settore n. 1 Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, L. 84.532.000.000
Sub settore n. 2 Personale in quiescenza L. 790.000.000
Sub settore n. 3 Consulenze e collaborazioni, L. 1.795.700.000
SETTORE N. 3 Spese di funzionamento L. 23.049.500.000 di cui:
Sub settore n. 1 Spese d'ufficio L. 8.642.000.000
Sub settore n. 2 Informatica e automazione L. 7.867.000.000
Sub settore n. 3 Documentazione e pubblicistica L. 1.460.000.000
Sub settore n. 4 Comitati e commissioni L. 810.000.000
Sub settore n. 5 Accertamento e riscossione dei tributi L. 200.000.000
Sub settore n. 6 Demanio e patrimonio L. 4.070.500.000
SETTORE N. 4 Controllo sugli enti locali L. zero
SETTORE N. 5 Partecipazione popolare L. 350.000.000
Sub settore n. 1 Partecipazione popolare L. 350.000.000
SETTORE N. 6 Pubbliche relazioni L. 349.150.000 di cui:
Sub settore n. 1 Manifestazioni L. 150.000.000
Sub settore n. 2 Associazioni L. 199.150.000
Sub settore n. 3 Celebrazioni L. zero
SETTORE N. 7 Garanzie fidejussorie L. 137.000.000
SETTORE N. 8 Spese diverse L. 377.500.000 di cui:
Sub settore n. 1 Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine L. zero
Sub settore n. 2 Oneri non ripartibili L. zero
Sub settore n. 3 Imposte e tasse L. 100.000.000
Sub settore n. 4 Rimborsi di tributi e restituzione L. 50.000.000
Sub settore n. 5 Altre spese L. 176.000.000
Sub settore n. 6 Difensore civico L. 51.500.000
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1987 risulta determinato in complessive lire 121.505.850.000 di cui lire 117.505.850.000 per spese di parte corrente e lire 4.000.000.000 per spese in conto capitale.
1. Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1987, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali L. 175.276.895.274 di cui:
Sub settore n. 1 Difesa del suolo L. 28.594.766.770 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Difesa idrogeologica L. 15.575.135.891
Programma n. 2 Difesa del litorale L. 5.454.567.423
Programma n. 3 Opere di pronto intervento L. 6.715.063.456
Programma n. 4 Studi e ricerche L. 850.000.000
Sub settore n. 2 Tutela e valorizzazione delle acque L. 97.958.255.110 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Ricerca e pianificazioni L. 154.990.801
Programma n. 2 Forniture idriche e impianti igienico sanitari L. 6.062.996.022 Programma n. 3 Gestione del fondo investimento e occupazione L. 91.740.268.287
Sub settore n. 3 Tutela del patrimonio naturalistico L. 1.629.660.978 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Tutela della fauna L. 377.880.000
Programma n. 2 Tutela del paesaggio L. 838.980.978
Programma n. 3 Educazione ecologica L. 412.800.000
Sub settore n. 4 Organizzazione e valorizzazione agricolo-forestale delle risorse territoriali L. 47.094.212.416 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Irrigazione e sistemazione idraulica agraria L. 14.497.736.845
Programma n. 2 Valorizzazione dei territori montani e collinari L. 16.506.802.040
Programma n. 3 Forestazione e bonifica montana L. 14.789.673.531 Programma n. 4 Tutela del patrimonio forestale L. 1.300.000.000
SETTORE N. 2 Organizzazione del territorio L. 711.521.591.797 di cui:
Sub settore n. 1 Insediamenti abitativi L. 450.901.035.562 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Recupero dei centri storici L. 223.000.000
Programma n. 2 Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi L. 378.601.285.672
Programma n. 3 Sviluppo del patrimonio edilizio L. 70.178.741.974
Programma n. 4 Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli L. 1.898.007.916
Sub settore n. 2 Infrastrutturazione e servizi per lo sviluppo civile e produttivo L. 211.647.090.068 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Viabilità L. 1.595.927.330
Programma n. 2 Trasporti collettivi L. 132.142.270.061
Programma n. 3 Attrezzature portuali L. 12.900.000.000
Programma n. 4 Elettrificazione L. 2.408.012.500
Programma n. 5 Metanizzazione L. zero
Programma n. 6 Fondi energetiche integrative L. zero
Programma n. 7 Opere pubbliche diverse L. 46.739.974.371
Programma n. 8 Contenimento dei consumi energetici L. 15.860.905.806
Sub settore n. 3 Insediamenti produttivi L. 30.879.154.421 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Insediamenti artigianali L. 11.784.925.552
Programma n. 2 Insediamenti produttivi in zona Casmez L. 3.727.253.880 Programma n. 3 Poli di sviluppo industriali nei territori montani L. 13.187.274.989
Programma n. 4 Progetto speciale per lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi reali ai settori produttivi in zona Casmez L. 1.579.700.000
Programma n. 5 Insediamenti commerciali L. 600.000.000
Sub settore n. 4 Sviluppo delle aree montane L. 10.448.794.941 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Piani di sviluppo delle comunità montane L. 10.448.794.941 Sub settore n. 5 Strutture per i servizi sociali L. 7.645.516.805 per attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Edilizia scolastica L. 2.509.461.545
Programma n. 2 Edilizia ospedaliera L. 3.311.055.260
Programma n. 3 Edilizia sociale L. 1.825.000.000
Programma n. 4 Impianti sportivi L. zero
SETTORE N. 3 Oneri non attribuibili L. 130.299.262 di cui:
Sub settore n. 1 Spese diverse L. 130.299.262 per l'attuazione del seguente programma
Proramma n. 1 Oneri revisionali e spese connesse L. 130.299.262
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dello ambiente per l'anno 1987, risulta determinato in complessive lire 886.928.786.333, di cui lire 101.874.540.306 per le spese di parte corrente e lire 785.054.246.027 per le spese in conto capitale.
1. Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione di competenza per l'anno 1987 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i contrindicati importi:
SETTORE N. 1 Produzione agricolo-alimentare L. 145.285.734.159 di cui:
Sub settore n. 1 Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo L. 21.018.179.901 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Ricerche e strumenti per la programmazione L. 3.215.581.100 Programma n. 2 Servizi per lo sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione L. 4.638.220.000
Programma n. 3 Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti L. 918.500.000
Programma n. 4 Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni L. 4.788.010.353
Programma n. 5 Servizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza alle aziende L. 5.186.466.000
Programma n. 6 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica L. 482.753.878
Programma n. 7 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale L. 988.648.570
Programma n. 8 Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative L. 800.000.000
Sub settore n. 2 Ammodernamento delle strutture e sostegni alle imprese L. 98.189.689.106 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Piani di sviluppo aziendale - Direttive Cee L. 1.172.783.375
Programma n. 2 Sostegno agli investimenti aziendali L. 25.655.072.592
Programma n. 3 Progetti Feoga - miglioramento strutture aziendali L. 40.006.181.804
Programma n. 4 Sostegni alla gestione aziendale L. 10.269.938.688
Programma n. 5 Fondo di solidarietà contro le calamità naturali L. 20.412.019.840
Programma n. 6 Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa) L. 608.720.303
Programma n. 7 Aiuti per la mobilità fondiaria L. 64.972.504
Sub settore n. 3 Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola L. 26.077.865.152 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Potenziamento e ammodernamento degli impianti L. 5.439.956.000
Programma n. 2 Sostegni alla gestione L. 20.587.909.152
Programma n. 3 Progetto Feoga - Impianti di trasformazione e commercializzazione L. 50.000.000
Sub settore n. 4 Sviluppo delle produzioni ittiche L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Studi e ricerche L. zero
Programma n. 2 Incentivazioni attività ittiche L. zero
SETTORE N. 2 Attività produttive extragricole L. 63.541.283.536 di cui:
Sub settore n. 1 Promozione dello sviluppo produttivo L. 2.575.980.155 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Promozione dello sviluppo industriale L. 323.600.000 Programma n. 2 Manifestazioni fieristiche L. 1.500.000.000
Programma n. 3 Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole L. 752.380.155
Programma n. 4 Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali L. zero
Sub settore n. 2 Sviluppo dell'artigianato L. 10.454.592.288 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Studi, ricerche e promozione L. 2.764.180.000
Programma n. 2 Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese L. 4.468.037.328
Programma n. 3 Artigianato artistico, tipico e tradizionale L. 3.222.374.960 Sub settore n. 3 Sviluppo del turismo L. 15.970.331.693 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Promozione turistica L. 7.510.144.693
Programma n. 2 Sviluppo della ricettività L. 8.460.187.000
Programma n. 3 Agriturismo L. zero
Sub settore n. 4 Razionalizzazione della distribuzione commerciale L. 1.620.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Pianificazione L. zero
Programma n. 2 Razionalizzazione della rete distributiva L. zero
Programma n. 3 Mercati agricoli L. zero
Programma n. 4 Mercati ittici L. zero
Programma n. 5 Pianificazione e progettazione L. 200.000.000
Programma n. 6 Razionalizzazione della rete distributiva 1.420.000.000
Sub settore n. 5 Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Cave L. zero
Programma n. 2 Termalismo L. zero
Sub settore n. 6 Attività ittiche L. 2.614.785.400 per l'attuazione seguente programma:
Programma n. 1 Regolamentazione e sviluppo delle risorse ittiche L. 2.614.785.400
Sub settore n. 7 Sviluppo del sistema produttivo extra-agricolo L. 30.305.594.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Progetti integrati mediterranei L. 30.000.000.000
Programma n. 2 Ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento L. 305.594.000
SETTORE N. 3 Formazione professionale L. 32.310.551.142 di cui:
Sub settore n. 1 Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche L. 630.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Pianificazione L. 630.000.000
Programma n. 2 Progetti pilota L. zero
Sub settore n. 2 Attivazione dei corsi di formazione professionale L. 31.680.551.162 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Corsi gestiti da enti delegati L. 1.316.051.000
Programma n. 2 Corsi gestiti da altri enti L. 28.210.431.828
Programma n. 3 Corsi finalizzati L. 2.154.068.314
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1987, risulta determinato in complessive lire 241.137.568.837 di cui lire 102.976.713.455 per spese di parte corrente e lire 138.160.855.382 per spese in conto capitale.
1. Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1987, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Cultura e tempo libero L. 16.340.000.000 di cui:
Sub settore n. 1 Attività e beni culturali L. 13.460.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Tutela e valorizzazione dei beni culturali L. 5.251.000.000 Programma n. 2 Promozione delle attività culturali L. 7.005.000.000 Programma n. 3 Educazione permanente L. 1.204.000.000
Sub settore n. 2 Attività di tempo libero L. 2.880.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Formazione piano per lo sport L. zero
Programma n. 2 Attività sportive e ricreative L. 710.000.000
Programma n. 3 Caccia e pesca sportiva L. 2.170.000.000
Programma n. 4 Turismo sociale L. zero
SETTORE N. 2 Sistema socio-sanitario L. 1.370.684.208.387 di cui:
Sub settore n. 1 Sviluppo del sistema sanitario L. 66.066.157.655 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Formazione del piano triennale L. 120.000.000
Programma n. 2 Attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere L. 65.946.157.655
Sub settore n. 2 Consolidamento del sistema sanitario L. 1.232.255.509.968 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Gestione del fondo sanitario L. 1.222.334.687.596 Programma n. 2 Interventi speciali L. 9.920.822.372
Sub settore n. 3 Interventi nel campo socio-assistenziale L. 71.662.540.764 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Asili nido L. 4.930.000.000
Programma n. 2 Centri antidroga L. 3.183.162.180
Programma n. 3 Consultori familiari L. 2.318.000.000
Programma n. 4 Assistenza sociale L. 45.031.378.584
Programma n. 5 Promozione della propaganda e della educazione socio-sanitaria L. zero
Programma n. 6 Interventi per diritto allo studio L. 16.200.000.000
Sub settore n. 4 Interventi di piano vincolati L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Progetti-obiettivo L. zero
Programma n. 2 Formazione personale L. zero
Programma n. 3 Ricerca finalizzata L. zero
Programma n. 4 Educazione sanitaria L. zero
Sub settore n. 5 Emigrazione L. 700.000.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Consulta regionale per l'emigrazione L. 700.000.000
SETTORE N. 3 Assistenza L. 500.000.000 di cui:
Sub settore n. 1 Assistenza alle popolazioni delle Marche colpite da eventi calamitosi L. 500.000.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Progetto "protezione civile" L. 500.000.000
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1987 risulta determinato in complessive lire 1.387.524.208.387 di cui lire 1.310.478.050.732 per spese di parte corrente e lire 77.046.157.655 per spese in conto capitale.
1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1987, attengono:
a) quanto a lire 16.934.761.474 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 20.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 20.450.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 500 milioni al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato a destinazione vincolata;
e) quanto a lire 3.676.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
f) quanto a lire 21.500.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo;
g) quanto a lire 10.773.866.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese per gli investimenti, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato a destinazione vincolata;
h) quanto a lire 20.635.540.792 all'apporto regionale alla costituzione del Fondo nazionale trasporti, parte corrente.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1987 risulta determinato in complessive lire 96.190.262.666 di cui lire 60.240.396.666 per spese di parte corrente e lire 35.949.866.000 per spese in conto capitale.
1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1987 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per lire 65.889.870.561 per interventi nei seguenti settori:
1 - Amministrazione generale L. zero
2 - Territorio e ambiente L. 56.613.459.077
3 - Produzione L. 53.031.603.401
b) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per L. 20.000.000.000
c) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi L. 15.000.000.000.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in lire 144.645.062.478.
1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1987, nei complessivi importi di lire 20.575.000.000 e lire 2.137.369.243.487 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7^ dello stato di previsione della spesa.
1. E' approvato in lire 2.898.506.738.701 in termini di competenza, ed in lire 4.430.866.127.139 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1987 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1987 annesso alla presente legge (tabella n. 3).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1987 annesso alla presente legge (tabella n. 4).
1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1987, quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 7 e n. 8, è autorizzata, per effetto dell'articolo 67, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 157.881.973.392 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 96.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987.
Disposizioni diverse
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia, e l'importo delle singole pene pecuniarie, dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1987, in lire 5.000.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1987, in lire 500 milioni.
2. Le disposiioni dell'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui ai precedenti articoli 75 e 93, fino all'importo massimo di lire 342.699.067.235, alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 10,625 per cento annuo, oneri fiscali esclusi;
d) inizio dell'ammortamento non anteriore all'anno 1989.
2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, valutati in annue lire 40.926 milioni e pari, complessivamente, a lire 818.520 milioni, è garantito mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1987, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
1. Il termine del 31 dicembre fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1987.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1987 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento, nelle more della definizione normativa per l'intervento straordinario nel mezzogiorno.
1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1987, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della Cee sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) Servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr;
b) Servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo sociale europeo - Fse;
c) Servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia - Feoga.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1987, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le rispettive eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità economica europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.
1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro trenta giorni dalla adozione, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1987, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esitano, nel bilancio per l'anno 1987, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e nell'articolo 4 della L.R. 3 maggio 1985, n. 25, sono approvati, per l'anno 1987, i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicate nei seguenti allegati alla presente legge:
- Elenco "A" - Opere portuali e marittime, per l'importo di lire 13.500 milioni.
- Elenco "B" - Opere idrauliche di interesse regionale per l'importo di lire 6.000 milioni.
- Elenco "C" - Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei beni immobili della Regione, per l'importo di lire 1.000 milioni.
- Elenco "D" - Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione e di beni monumentali, per l'importo di lire 2.500 milioni.
- Elenco "E" - Investimenti degli enti regionali per il diritto agli studi universitari - ERSU - per l'importo di lire 2.000 milioni.
- Elenco "F" Opere pubbliche di interesse degli enti locali e loro consorzi, contributi costanti di durata non superiore a 20 anni, nella misura non superiore al 5% della spesa ammessa a contributo, recanti un onere, a carico della Regione non superiore a lire 1.520. milioni annui (investimenti previsti: 35.500 milioni).
1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1987/1989 annesso alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.