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Atto:LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1989.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 gennaio 1989, n. 4)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della LR 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, per l'anno 1989 e per un periodo massimo di un mese, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1988, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto Bilancio.
2. Il detto limite puň essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entrerŕ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.