Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 45 |
Titolo: | Nuove modificazioni alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 recante «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del dicembre 1982"». |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | PROTEZIONE CIVILE |
Materia: | Eventi calamitosi |
Sommario
1. Entro sessanta giorni dall'entrara in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa adeguata istruttoria, con proprio decreto individua e certifica le disponibilità finanziarie residue del fondo di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156.
2. Con lo stesso decreto, il presidente della giunta regionale determina i principi generali di utilizzazione dei residui sulla base della disciplina di cui alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 e tenendo conto delle eventuali richieste di contributo e di progetti di intervento presentati oltre il termine di scadenza di cui alla citata L.R. 41/83.
1. Ai fini dell'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 1 saranno prioritariamente prese in considerazione le richieste di contributi presentate, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41, successivamente al 30 giugno 1984 e comunque entro il 31 dicembre 1989.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 possono far pervenire ulteriori elementi finalizzati a precisare gli aspetti tecnici della richiesta presentata e le ragioni del ritardo.
3. Entro il medesimo termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere presentate nuove domande di contributi, ai sensi dell'articolo 3 della citata L.R. 41/83, che verranno prese in considerazione solo successivamente all'evasione delle pratiche di cui ai due commi precedenti.
1. Salvo quanto previsto agli articoli precedenti, per l'attuazione della presente legge si applica tutta la disciplina di cui alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.
1. Il contributo previsto dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è erogato, limitatamente alla prima unità immobiliare, nella misura prevista dal comma 1 del medesimo articolo, indipendentemente dal fatto che il soggetto titolare del diritto di proprietà abbia usufruito o meno del contributo previsto dall'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, per altra unità immobiliare.
1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.