Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 novembre 1991, n. 34 |
Titolo: | Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e coordinamento di Leggi Regionali riguardanti il territorio. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 ottobre 1991, n. 121 - ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | URBANISTICA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Sistema cartografico informatizzato)
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Struttura organizzativa provinciale)
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Struttura organizzativa provinciale)
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
1. La giunta regionale adotta tutte le misure tecniche ed amministrative per dotare il servizio "Urbanistica e cartografia" di un sistema cartografico informatizzato per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati territoriali necessari per l'attuazione del PPAR e per le altre eventuali esigenze di pianificazione e governo del territorio.
2. La Regione concede altresì contributi alle province per la realizzazione e il funzionamento presso le stesse di una strumentazione analoga a quella prevista dal comma 1.
3. Le province esercitano un ruolo di coordinamento e assistenza tecnico funzionale per la realizzazione del sistema di cui al comma 1 da parte dei comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa.
..............................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
..............................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
1. La Regione promuove la formazione presso le province di un apparato tecnico amministrativo qualificato per l'esercizio delle deleghe previste dalla L.R. 19 aprile 1990, n. 22.
2. A tale scopo procede, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L.R. 19 aprile 1990, n. 22, al trasferimento del personale in quanto reperibile nell'ambito della struttura amministrativa regionale.
3. In via alternativa sono corrisposti all'amministrazione provinciale i mezzi finanziari necessari per l'assunzione del personale spettante ai sensi del citato articolo 27 della L.R. 22/1990 e non reperito nell'ambito delle strutture regionali.
4. Il termine previsto per l'operatività della delega in materia urbanistica dal comma 3 dell'articolo 27 della L.R. 19 aprile 1990, n. 22, decorre oltre che dal trasferimento del personale anche dalla concessione, in via alternativa, dei contributi regionali.
...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 3, l.r. 16 agosto 2001, n. 19.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.
3 (Abrogato)
4. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 500 milioni e per ciascuno degli anni 1992, 1993, rispettivamente, la spesa di lire 800 milioni.
5. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, pari a lire 1.000 milioni, relative all'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1991-1993 a carico del capitolo 2114201 dello stato di previsione della spesa per il detto anno.
6. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2, pari a lire 2.000 milioni relative all'anno 1991, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 2222220 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno.
7. (Abrogato)
8. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 4 si provvede:
a) per l'onere di lire 500 milioni relativo all'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 2 dellelenco 1;
b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1.
9. Le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti sono iscritte a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire per l'anno 1991 nello stato di previsione della spesa con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Spese per la realizzazione del sistema cartografico informatizzato per l'attuazione del PPAR";
b) "Contributi alle province per l'attuazione del sistema cartografico informatizzato", lire 2.000 milioni;
c) (abrogata)
d) "Contributi alle province per l'istituzione di un apparato tecnico amministrativo per l'esercizio delle deleghe di cui alla L.R. 22/1990", lire 500 milioni. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 a carico dei capitoli corrispondenti.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.