Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1991, n. 39 |
Titolo: | Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1991. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 dicembre 1991, n. 143) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1990)
Art. 2 (Modificazioni del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1990)
Art. 3 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 4 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 5 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 6 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale)
Art. 7 (Formazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR))
Art. 8 (Fondo regionale per l'ambiente)
Art. 9 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 10 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 11 (Formazione professionale)
Art. 12 (Promozione delle attività culturali)
Art. 13 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 14 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 15 (Programmi di opere pubbliche)
Art. 16 (Fondi globali)
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1991)
Art. 19 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 20 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 21 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
Art. 2 (Modificazioni del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1990)
Art. 3 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 4 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 5 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 6 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale)
Art. 7 (Formazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR))
Art. 8 (Fondo regionale per l'ambiente)
Art. 9 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 10 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 11 (Formazione professionale)
Art. 12 (Promozione delle attività culturali)
Art. 13 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 14 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 15 (Programmi di opere pubbliche)
Art. 16 (Fondi globali)
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1991)
Art. 19 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 20 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 21 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1990, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1991 per l'importo presunto di lire 1.066.436.148.536, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.118.342.796.591.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1990, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 per l'importo presunto di lire 418.622.269.987, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 413.342.496.986.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1990, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1991 nell'importo presunto di lire 1.225.375.605.178 è aumentato di lire 78.926.421.056 e resta quindi stabilito in lire 1.304.302.026.234.
2. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1991, stabilito in consuntivo in lire 1.304.302.026.234, è utilizzato:
a) quanto a lire 1.282.562.026.234 a beneficio del bilancio per l'anno 1991;
b) quanto a lire 21.740.000.000, a beneficio dei bilanci per gli anni 1992 e 1993, come indicato nel bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993, adottato con l'articolo 121 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13.
1. L'entità del contributo per il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, istituito con la L.R. 23 luglio 1973, n. 18, per l'anno 1991, già stabilita per effetto del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 in lire 1.300 milioni, è aumentata di lire 200 milioni e si stabilisce in lire 1.500 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione della quota di adesione della Regione Marche all'Istituto nazionale per la sociologia rurale per l'anno 1991, già stabilita, per effetto dell'articolo 5 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, in lire 1.000.000, è aumentata di lire 2.000.000.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1620105 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 2.000.000.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 10.500 milioni di cui all'articolo 9 della L.R. 30 maggio 1991, n. 17, per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è aumentata di lire 1.350 milioni.
2. La somma di lire 1.350 milioni di cui al comma 1 è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2113202 dello stato di previsione della spesa.
3. E' altresì autorizzata, per le finalità di cui al medesimo D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, l'assunzione di ulteriori obbligazioni fino all'importo massimo di 2.750 milioni, sempre che non vengono a scadenza entro l'anno 1991.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 700 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 per la concessione di contributi in capitale per il recupero edilizio di edifici rurali aventi valore storico ed architettonico, è aumentata di lire 500 milioni.
2. La somma di lire 500 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2211201 dello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, per la redazione, la stampa e le attività di divulgazione delle discipline e degli atti complementari del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), è ridotta di lire 500 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 2132102 è ridotto di lire 500 milioni.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1989, n. 25 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1991, la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della medesima L.R. 25/1989, per interventi e programmi per la conservazione e la valorizzazione dei parchi e delle riserve.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 è ridotta di lire 300 milioni.
3. Per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 2132208 dello stato di previsione della spesa è aumentata di lire 500 milioni; gli stanziamenti dei capitolo 2132207 e 2132209 sono ridotti, rispettivamente, di lire 200 milioni e di lire 300 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 400 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 per le attività informative e divulgative di norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente, è aumentata di lire 500 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta in aumentato dello stanziamento del capitolo 2133102 dello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 280 milioni, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di cooperative artigiane per l'acquisto di materie prime, per la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti, è aumentato di lire 35.808.150.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni, di cui alla lettera e) del comma 1 della medesima L.R. 13/1991 per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di imprese artigiane nelle spese di costituzione, avviamento e gestione, è ridotto di lire 35.808.150.
3. Lo stanziamento del capitolo 3222206 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 35.808.150; lo stanziamento del capitolo 3213101 è ridotto di lire 35.808.150.
1. L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1991, già stabilito, per effetto del comma 1 dell'articolo 55 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, in lire 21.550 milioni, è aumentato di lire 1.860 milioni ed è stabilito nel nuovo importo di lire 23.410 milioni.
2. La maggiore dotazione di lire 1.860 milioni, di cui al comma 1, è destinata:
a) quanto a lire 250 milioni, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per le scuole regionali di formazione professionale, nonchè per le attività di orientamento scolastico;
b) quanto a lire 160 milioni per la corresponsione delle competenze ai componenti delle commissioni di esame e per il pagamento dei premi delle assicurazioni per gli allievi;
c) quanto a lire 500 milioni al finanziamento delle maggiori spese per il personale degli enti non trasferiti alla Regione;
d) quanto a lire 950 milioni, alla concessione in favore degli enti operanti nel settore della formazione professionale convenzionati con la Regione dei contributi di cui alla L.R. 24 maggio 1980, n. 39.
3. L'importo di lire 18.350 milioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 55 è aumentato di lire 1.860 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101 e 3322102 dello stato di previsione della spesa sono aumentati, rispettivamente, di lire 250 milioni, di lire 160 milioni, di lire 950 milioni e di lire 500 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 3.900 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 58 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 per la promozione di attività e iniziative culturali è aumentata di lire 340 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 4212105 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 340 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 700 milioni, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 65 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, è aumentata di lire 80 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 4122103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 80 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 6.000 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 76 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione, è aumentata di lire 1.200 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 1.200 milioni.
1. Nell'elenco G1 allegato alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13, concernente "Completamento reti fognarie", l'intervento relativo al Comune di Fermo, per lire 400 milioni è depennato.
2. Nell'elenco G2 è aggiunto l'elenco G3 con la denominazione "Opere di completamento di opere di depurazione" con l'indicazione del seguente intervento: "Completamento del nuovo impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio" per l'importo, nell'anno 1991, di lire 400 milioni.
3. Lo stanziamento del capitolo 2227204 dello stato di previsione della spesa è ridotto di lire 400 milioni; la somma di lire 400 milioni di cui al comma 2 è iscritta a carico del capitolo 2227206.
4. Nel comma 2 dell'articolo 90 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, all'elenco A di cui al punto 2 e all'elenco D di cui al punto 6, "Ristrutturazione porti regionali", i finanziamenti stabiliti rispettivamente in lire 1.000 milioni ed in lire 1.220 milioni, già destinati alla ristrutturazione del porto in Comune di Porto San Giorgio, si intendono destinati alla "Ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e realizzazione di strutture portuali" dello stesso porto in Comune di Porto San Giorgio.
5. In calce all'elenco E di cui all'articolo 120 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 sono aggiunte le seguenti parole "Il finanziamento di lire 400 milioni destinato al Comune di Arcevia comprende le spese relative all'area artigianale di Nidastore".
1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, è aumentato di lire 200 milioni.
2. Nell'elenco 1 allegato alla citata L.R. 13/1991, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) gli accantonamenti relativi alle partite nn. 8 e 16, pari rispettivamente a lire 1.000 milioni e a lire 300 milioni, sono soppressi; gli accantonamenti di cui alle partite nn. 1, 7 e 14 sono ridotti rispettivamente di lire 580 milioni, 1.420 milioni e lire 500 milioni;
b) l'accantonamento relativo alla partita n. 4 per il medesimo anno 1991, è aumentato di lire 4.000 milioni.
3. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di investimento attinenti alle funzioni normali, di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 84 è ridotto di lire 140 milioni.
4. L'accantonamento relativo alla partita n. 3 dell'elenco n. 2, è ridotto di lire 340 milioni. Nell'elenco n. 2, rubrica n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: <
5. Lo stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 200 milioni; lo stanziamento del capitolo 5100201 è ridotto di lire 140 milioni.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie già stabilito per effetto dell'articolo 85 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 in lire 10.414.673.648, è aumentato di lire 5.834.303.415.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5200101 è aumentato di lire 5.834.303.415.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 della L.R. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1991, già stabilita nell'importo di lire 218.205.939.297 per effetto dell'articolo 110 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13, è aumentata di lire 848.197.147 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 219.054.136.444.
2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1991 e precedenti, già stabilito in lire 557.158.432.543 dal comma 1 dell'articolo 113 della stessa L.R. 13/1991, si stabilisce, per effetto della variazione di cui al comma 1, nel nuovo importo di lire 558.006.629.690.
3. La somma ascritta al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate è aumentata di lire 848.197.147.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 1991 nelle risultanze di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).