Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 18
Titolo:Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1973, n. 35)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi così rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.

Sommario




Art. 1-25

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Nota relativa all'articolo 1-25
Articoli abrogati dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Art. 26

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 27-30

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Nota relativa all'articolo 27-30
Articoli abrogati dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.