Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 52
Titolo:Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali.
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 1974, n. 53 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario




Art. 1

Al fine di sviluppare nella collettività regionale una adeguata coscienza dei problemi ecologici nonché di tutelare l'ambiente naturale la Regione interviene, ai sensi degli articoli seguenti, in attuazione delle norme di cui agli artt. 5 e 7 dello Statuto regionale.

Art. 2

La Regione promuove:
a) la divulgazione dei problemi della tutela ambientale ed ecologica attraverso mezzi audiovisivi, pubblicazioni e manifesti;
b) la formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso convegni, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e concorsi.

La Regione favorisce l'attività degli enti locali nel settore della tutela ambientale e ne coordina gli interventi.
La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, all'attuazione dei fini promozionali definiti nei commi precedenti e alla utilizzazione per specifiche e concrete attività delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 12.

Art. 3

Lungo le spiagge marine, dei laghi, gli arenili, le rive dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nei pressi di sorgenti, sui prati, sui pascoli, nei boschi e nelle foreste, lungo i tratti fiancheggianti le strade pubbliche o di uso pubblico e comunque sui suoli pubblici è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.
I comuni provvedono a collocare nelle località di cui al comma precedente idonee raccoglitori di rifiuti e, ove necessario, a indicare le aree in cui gli stessi possono essere depositati.

Art. 4

E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico, al di fuori delle aree indicate dai comuni, rifiuti solidi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali.
I comuni provvedono a indicare le aree in cui i rifiuti, di cui al comma precedente, possono essere scaricati.
Gli scarichi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali che vengono immessi in corsi d'acqua superficiali sul suolo o nel sottosuolo non devono superare i limiti di accettabilità che verranno fissati con apposita regolamentazione che la Regione adotterà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità.
La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi da quelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del sindaco del comune interessato.
Detta autorizzazione è rilasciata con l' adozione delle cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora.

Art. 6

I progetti di opere stradali, che comportino rilevanti movimenti del terreno debbono indicare gli interventi previsti per la ricostituzione del manto vegetale.

Art. 7

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delimita le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione.
Le aree così individuate sono indicate da apposite tabelle perimetrali installate a cura della Regione Marche.
Nelle aree di cui al comma precedente è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente.
Nelle zone coltivate comprese nelle aree di cui al primo comma sono consentite le normali pratiche colturali.
Sono altresì consentiti negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione.
(Abrogato)

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 40, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 8

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali può autorizzare la raccolta a fini scientifici e didattici delle specie spontanee presenti nelle aree di tutela di cui all’articolo 7.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 40, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 9

All' accertamento delle trasgressioni procedono il corpo forestale, e il medico provinciale per ciò che attiene gli scarichi inquinanti le acque.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, i cantonieri comunali e provinciali e gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.
Essi segnalano le infrazioni all' ispettorato ripartimentale delle foreste o al medico provinciale.
I verbali di accertamento delle trasgressioni possono altresì essere redatti da qualsivoglia organo o agente di polizia operante nella Regione.
I verbali di accertamento delle trasgressioni non definite in via breve né conciliate, sono notificati agli interessati e trasmessi, corredati dagli eventuali atti assunti, all' ispettorato ripartimentale delle foreste o al medico provinciale, a seconda della rispettiva competenza, che li trasmettono al presidente della Regione.
I proventi di cui ai commi precedenti affluiranno al capitolo 30205 che si istituisce nello stato di previsione delle entrate per l' anno 1974 con la denominazione " Proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione alle norme per la tutela degli ambienti naturali" e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 23, l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 10

Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme della presente legge sono così determinate:
a) per violazione dell'articolo 5 la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 20,66 ad un massimo di euro 123,95;
b) per violazione dell'articolo 7 la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 20,66 ad un massimo di euro 123,95.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.


Nota relativa all'articolo 10
Articolo prima modificato dall'art. 23, l.r. 5 luglio 1983, n. 16, poi sostituito dall'art. 4, l.r. 2 aprile 2001, n. 9, e modificato dall'art. 1, l.r. 22 ottobre 2001, n. 21, in seguito risostituito dall'art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.

Art. 11

I gestori o i titolari degli impianti produttivi esistenti, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 4, presentano alle autorità competenti i progetti relativi agli interventi che intendono adottare per rispettare i limiti di accettabilità fissati dallo stesso.
Entro i successivi 24 mesi provvedono alla realizzazione delle opere previste nei suddetti progetti.

Art. 12

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della presente legge è autorizzato, per l'anno 1974, e per ciascuno degli anni successivi, la spesa di L. 30.000.000.
Al pagamento delle spese relative all'anno 1974 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del capitolo 1043401 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per le attività informative e divulgative di norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente ecologico" e con la dotazione di L. 30.000.000; per gli anni successivi si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1974 mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento del capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi, con impiego del fondo di cui all'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281.

Art. 13

Per lo svolgimento delle altre attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1974 e per ciascuno degli anni successivi, la spesa di L. 20.000.000.
Al pagamento delle spese relative all'anno 1974 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del capitolo 1043201 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per la diffusione delle norme di comportamento per la tutela dell'ambiente naturale" e con la dotazione di L. 20.000.000, per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi con impiego del fondo di cui all'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281.

Art. 14

Le somme non impegnate al termine dell'anno finanziario di competenza sui capitoli istituiti per effetto dei precedenti artt. 12 e 13 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere utilizzate nell'anno successivo.