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Atto:LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 9
Titolo:Trasferimento, ad anni successivi, di autorizzazione di spesa stabilite per gli anni 1974/1975.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 maggio 1976, n. 19)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





La spesa di L. 500 milioni già autorizzata per l'anno 1975 con l'articolo 2 - I comma, lettera a) - della legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Gli oneri conseguenti al trasferimento della spesa di cui al comma precedente graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 1977, a fronte della cessazione della spesa di lire 1000 milioni autorizzata con la stessa legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, per il solo anno 1976.


La spesa di L. 500 milioni, già autorizzata per l'anno 1975 con l'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1980; le spese di lire 200 milioni e lire 300 milioni, già autorizzate per l'anno 1975, rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, si intendono autorizzate, per le stesse finalità per l'anno 1996.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al comma precedente graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dei detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese, di pari importo, autorizzate con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, rispettivamente fino agli esercizi 1979 e 1995.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1975, non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con gli articoli numeri 2, 5 e 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31.


I seguenti limiti di impegno trentacinquennale, già autorizzati, per l'anno 1975, con l'articolo 16 - I comma, numeri 1, 2 e 4 - della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, per le finalità e negli importi a fianco di ciascuno indicati, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:
a) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere di fognatura e di impianti di depurazione delle acque reflue - lire 494 milioni per l'anno 1975 e lire 450 milioni per l'anno 1976;
b) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere acquedottistiche, comprese quelle delle zone rurali - lire 476,4 milioni per l'anno 1975 e lire 479,6 milioni per l'anno 1976;
c) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano per usi domestici e industriali - lire 87 milioni per l'anno 1975 e lire 200 milioni per l'anno 1976.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente riferiti all'anno 1975 e già iscritte nel bilancio di detto anno per complessive lire 2187 milioni sono ridotte a L. 1057,4 milioni; la differenza di lire 1129,6 milioni è trasferita all'anno 2010 e graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2010 a fronte della cessazione, con l'anno 2009 degli oneri relativi all'ultima annualità dei limiti di impegno di cui allo stesso comma decorrenti dall'anno 1975.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, nell'anno 1975, non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli corrispondenti agli interventi di cui ai punti a), b), e c) del primo comma del presente articolo, per importi eccedenti l'entità degli stanziamenti dei predetti capitoli quali si determinano per effetto delle modificazioni apportate.


I limiti di impegno quinquennali di lire 50 milioni e lire 400 milioni, già autorizzati, rispettivamente, per gli esercizi 1973 e 1974 con l'articolo 13 - I comma - della legge regionale 1 giugno 1974, n. 13, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'esercizio 1976.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1974 per lire 500 milioni e nel bilancio dell'anno 1975 per lire 450 milioni, sono trasferite, rispettivamente: per lire 50 milioni, all'anno 1978 e per lire 450 milioni, a ciascuno degli anni 1979 e 1980.
I limiti di impegno ventennale di L. 200 milioni e lire 800 milioni, già autorizzati, rispettivamente, per gli esercizi 1973 e 1974 con l'articolo 13 - II comma - della legge regionale 1 giugno 1974, n. 13, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'esercizio 1976.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1974 per lire 1.200 milioni e nel bilancio dell'anno 1975 per lire 1.000 milioni, sono trasferite rispettivamente: per lire 200 milioni, all'anno 1993 e per lire 1.000 milioni, a ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1977, fino all'anno 1978, fino all'anno 1992 e fino all'anno 1993, con la stessa legge regionale 1 giugno 1974, n. 13.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopracitati, negli esercizi 1973, 1974 e 1975, con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che sono differite, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza dall'esercizio 1976;
- per i termini di scadenza, all'esercizio 1980 per gli impegni assunti sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma e all'esercizio 1995 per gli impegni assunti sulle autorizzazioni di spesa di cui al terzo comma del presente articolo.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Le seguenti spese già autorizzate per l'anno 1975 con la legge regionale a fianco di ciascuna indicate, ed iscritte nel bilancio del detto esercizio per complessive lire 1.205,4 milioni sono trasferite, per le stesse finalità, rispettivamente:
a) lire 310 milioni - legge regionale 3 giugno 1975, n. 47 - all'anno 1983 per l'intero importo;
b) lire 339,4 milioni - legge regionale 8 luglio 1974, n. 14 - all'anno 1984 per lire 174,4 milioni ed all'anno 1985 per lire 165 milioni;
c) lire 248 milioni - legge regionale 13 marzo 1975, n. 10 - all'anno 1995 per lire 241 milioni e all'anno 1996 per lire 7 milioni;
d) lire 308 milioni - legge regionale 30 marzo 1975, n. 21 - all'anno 2005 per l'intero importo.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al primo comma del presente articolo graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dei detti esercizi a fronte della riduzione e della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate con le leggi regionali indicate nello stesso primo comma rispettivamente fino all'anno 1982, fino all'anno 1983, fino all'anno 1994 e fino all'anno 2004.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, negli anni 1974 e 1975 di nessuna partita di mutuo ha avuto inizio l'ammortamento.


Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni e integrazioni delle stesse.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 30 dicembre 1975.