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Atto:LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 24
Titolo:Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 luglio 1977, n. 39)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Classificazione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Bilancio pluriennale)
Art. 6 (Diritto allo studio)
Art. 7 (Formazione professionale)
Art. 8
Art. 9 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 10 (Interventi in favore degli emigrati e immigrati)
Art. 11 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 12 (Finanziaria regionale)
Art. 13 (Impiego del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo)
Art. 14 (Fondi globali)
Art. 15 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 16 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 17 (Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)
Art. 18 (Restituzione di somme ricevute in deposito o comunque percepite per conto di terzi)
Art. 19 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 20 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 21 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 22 (Capitoli aggiunti)
Art. 23 (Protrazione del termine di chiusura dell’esercizio)
Art. 24 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



E' approvato in L. 231.437.350.884 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1977 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1977 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


E' approvato in L. 231.437.350.884 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1977, annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1977, in conformità delle disposizioni di cui alla legge 19-5-1976, n. 335 e di quelle contenute nella presente legge.


Per l'anno 1977, in mancanza delle determinazioni di cui all'articolo 9 - sesto comma - della legge 19-5-1976, n. 335, le spese della Regione sono classificate, secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella “A" allegata alla presente legge (allegato n. 1).
Le spese stesse sono altresì riclassificate, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 9 - settimo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, secondo le risultanze di cui alla tabella “B" allegata alla presente legge (allegato n. 2).


E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


Il bilancio pluriennale 1977-1981 da allegarsi al bilancio annuale è adottato successivamente con apposita legge regionale.


Ai sensi dell'articolo 12 - ultimo comma - della legge regionale 23-1-1975, n. 4 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l'anno 1977, la spesa complessiva di L. 5.740.000.000 per la concessione di contributi agli enti destinatari delle deleghe in materia di diritto allo studio, così suddivisa:
a) scuola materna L. 1.400.000.000
b) scuola dell'obbligo L. 2.600.000.000
c) scuola secondaria superiore L. 1.740.000.000 di cui L. 800.000.000 per i trasporti, L. 140.000.000 per contributi ai comuni sedi di istituti professionali di Stato ai quali sono annessi convitti e L. 800.000.000 per ogni altro intervento ivi compresi quelli di cui all'articolo 4 della legge 23-1-1975, n. 4.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1331301, 1331302, 1321201, 1331303, rispettivamente per gli importi di L. 1.400.000.000 L. 2.600.000.000, L. 800.000.000 e L. 940.000.000.


Ai sensi dell'articolo 18 - primo comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24 e dell'articolo 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, l'ammontare del fondo per la formazione professionale è stabilito, per l'anno 1977, in L. 4.830.000.000.
Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:
a) L. 712.000.000, per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, di cui L. 500.000.000 riservati per l'istituzione e il funzionamento di corsi per formazione professionale del personale paramedico, nonché per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 20 - quarto comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24;
b) L. 3.268.000.000, per la somministrazione dei fondi agli enti destinatari della delega in materia di formazione professionale, per l'attuazione del piano dei corsi dell'anno formativo 1976/1977;
c) L. 850.000.000, per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1977/ 1978, di cui L. 250.000.000 per le spese relative ai corsi già direttamente gestiti dalla Regione e L. 600.000.000 per l'attività formativa degli Enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Le somme di cui alla lettera b) del comma precedente sono destinate:
1) quanto a L. 570.000.000 per il finanziamento dei corsi già direttamente gestiti dalla Regione;
2) quanto a L. 1.458.000.000 per contributi da erogare agli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione;
3) quanto a L. 450.000.000 per il pagamento delle mensilità estive, relativi ratei di tredicesima mensilità e accantonamento di anzianità per il personale degli enti di cui al precedente punto 2, salvo conguaglio in sede di liquidazione delle mensilità stesse;
4) quanto a L. 200.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12-2-1967, n. 36 salvo conguaglio in sede di ripartizione delle disponibilità destinate al detto scopo e iscritte a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori FAPL;
5) quanto a L. 590.000.000 per eventuali contributi integrativi da erogare agli enti di cui al precedente punto 2, subordinatamente all'adozione, da parte del consiglio regionale, di apposito provvedimento di revisione dei parametri applicati al piano dell'anno formativo 1976/1977.

Al pagamento dei contributi di cui ai punti 4 e 5 del comma precedente si provvede entro 60 giorni dal verificarsi di quanto ivi indicato; i contributi di cui al predetto punto 4 sono corrisposti, in via d'acconto, sino alla concorrenza di L. 100.000.000 e in via definitiva entro 60 giorni dalla ripartizione indicata nello stesso punto 4.
Le somme di cui alle lettere a, b, c del secondo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1312101, 1312102, 1322101 e 1322102, rispettivamente per gli importi di L. 212.000.000, L. 500.000.000, L. 820.000.000 e L. 3.298.000.000, sulla base delle specificazioni contenute ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del terzo comma del presente articolo.
A valere sui fondi stanziati ai capitoli numeri 1100501, 1100502, 1100503, 1100504, 1100505, 1100506, 1100507, 1100508 e 1100509, la giunta regionale è autorizzata a trasferire al capitolo 1100514, le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli uffici delle scuole regionali di formazione professionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 23-8-1976, n. 24, mediante atto deliberativo da presentare al consiglio entro 30 giorni, per la convalidazione con legge regionale.
L'eventuale maggiore importo della quota di ripartizione delle disponibilità del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori FAPL, rispetto a quello di L. 2.500.000.000 iscritta al capitolo 2000401 dello stato di previsione delle entrate, resta acquisito al bilancio della Regione.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 2, l.r. 24 dicembre 1977, n. 50.


Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9-5-1950, n. 329; 23-10-1963, n. 1481; 19-2-1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



Ai sensi dell'articolo 8 - lettera a) - della legge regionale 27-2-1975, n. 8, e in conformità del disposto dell'articolo 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 150.000.000, quale contributo della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo numero 1434201.


Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23-1-1975, n. 5 e in conformità al disposto dell'art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976 n. 335, è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa complessiva di lire 910.000.000 così suddivisa:
a) L. 100.000.000 per contributi e spese per la lotta fito-sanitaria (articolo 9 - primo e quarto comma);
b) L. 100.000.000 per contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e l'assistenza tecnica (articolo 5);
c) L. 210.000.000 per contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza alle cooperative (articolo 2);
d) L. 250.000.000 per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi o di sviluppo (articolo 5);
e) L. 250.000.000 per contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende (articolo 7).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1511301, 1512202, 1512203, 1513201 e 1524201, rispettivamente per L. 100.000.000, L. 100.000.000, L. 210.000.000, L. 250.000.000 e L. 250.000.000.


Ai sensi dell'art. 12 - terzo comma - della legge regionale 21-11-1974, n. 42 e in conformità al disposto dell'art. 2 - secondo comma - della L. 19-5-1976, n. 335 è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 1.000.000.000 per la sottoscrizione e versamento di quote sociali della società per azioni “Fin Marche SpA - Finanziaria Regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche".
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2612101.


Le somme attribuite alla Regione a valere sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16-5-1970, n. 281 sono utilizzati, per l'anno 1977, per il finanziamento delle spese iscritte a carico dei capitoli compresi nell'elenco n. 15 annesso alla presente legge.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977:
a) del capitolo 1700101 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 3) con lo stanziamento di L. 3.314.000.000
b) del capitolo 1700102 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, attinenti alle funzioni normali per le quali sono assegnati finanziamenti particolari da parte dello Stato" (elenco n. 4) con lo stanziamento di L. 3.331.918.690
c) del capitolo 1700103 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti ai programmi regionali di sviluppo" (elenco n. 5) con lo stanziamento di L. 1.012.000.000
d) del capitolo 1700104 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti a ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 6) con lo stanziamento di L. 300.000.000
e) del capitolo 1700105 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione" (elenco n. 7) con lo stanziamento di L. 2.967.000.000
f) del capitolo 1700106 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per l'ammortamento di mutui" (elenco n. 8) con lo stanziamento di L. 1.500.000.000
g) del capitolo 2700101 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 9) con lo stanziamento di L. 305.000.000
h) del capitolo 2700102 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti a funzioni normali per le quali sono segnati finanziamenti particolari da parte dello Stato" (elenco n. 10) con lo stanziamento di L. 0 pm.
i) del capitolo 2700103 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti ai programmi regionali di sviluppo" (elenco n. 11) con lo stanziamento di L. 2.013.000.000
l) del capitolo 2700104 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 12) con lo stanziamento di L. 7.200.000.000
m) del capitolo 2700105 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti finanziate con ricorso al credito" (elenco n. 13) con lo stanziamento di L. 0 pm.
n) del capitolo 2700106 denominato “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione" (elenco n. 14) con lo stanziamento di L. 10.530.000.000

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Le quote dei detti fondi non utilizzate al termine dell'esercizio 1977, costituiscono economie di spesa.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1977 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 - quinto e sesto comma - della legge 19-5-1976, n. 335.


Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18-11-1923, n. 2440 e dell'articolo 12 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335 quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - capitolo 1700201 - e alla loro iscrizione ai capitoli di bilancio compresi nell'elenco di cui al comma precedente.


Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del R.D. 18-11-1923, n. 2440, è stabilito, per l'anno 1977, in L. 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1700202, e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 17 e al successivo articolo 20, o a nuovi capitoli.


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 - quarto comma - della legge 19-5-1976, n. 335, il “Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" è stabilito, per l'anno 1977, in lire 20.000.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stanziamento di cassa del capitolo n. 1700203.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte dal consiglio regionale con proprie deliberazioni amministrative non soggette a controllo.
Nei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge la giunta regionale è autorizzata a modificare gli stanziamenti di competenza dei capitoli già istituiti o a istituire nuovi capitoli o capitoli aggiunti, gli stanziamenti di cassa dei detti capitoli sono stabiliti nello stesso importo degli stanziamenti di competenza, contro contestuale riduzione, per la eventuale somma differenziale, del fondo di riserva per sopperire alle deficienze di cassa.


Per gli effetti di cui all'art. 41 - secondo comma - del R.D. 18-11-1923, n. 2440 sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute a enti e istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.


Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finché non sia diversamente disposto da leggi regionali.


La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, in relazione alle assegnazioni di fondi dallo Stato o da altri enti per l'esercizio di funzioni delegate, alle conseguenti variazioni dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa, mantenendo alle stesse le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.


La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, alle variazioni di bilancio di cassa e di competenza occorrenti per la applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione, al consiglio regionale, del bilancio di previsione per l'anno 1977, e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Gli stanziamenti di cassa dei capitoli istituiti per effetto del comma precedente restano stabiliti nello stesso ammontare dei relativi stanziamenti di competenza.


In conformità all'articolo 144 del R.D. 23-5-1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con atti deliberativi, da comunicarsi al consiglio entro 30 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1977, per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio per l'anno 1977, i capitoli corrispondenti stabilendo nel contempo le dotazioni di cassa contro contestuale riduzione, per pari importo, del fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
La giunta regionale è autorizzata altresì a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti già istituiti, in relazione alla istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza.
I residui risultati dal 1 gennaio 1977 sui capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1977, soppressi a seguito della istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli accertamenti e le riscossioni effettuate, nonché gli impegni assunti e i pagamenti già disposti con imputazione agli stessi capitoli aggiunti sono trasferiti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.


In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 - secondo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre 1977, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio 1978.


La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Allegati

Omissis).