Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1977, n. 42
Titolo:Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE, 75/268/CEE e delle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 novembre 1977, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


TITOLO I Finalità
Art. 1
Art. 2
TITOLO II Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole
SEZIONE I Interventi per lÂ’attuazione dei piani di sviluppo aziendale
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
SEZIONE II Aiuto per la contabilità aziendale e per l’assistenza interaziendale
Art. 26
Art. 27
Art. 28
SEZIONE III Delega di funzioni amministrative e norme procedurali
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
TITOLO III Incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola e destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture
SEZIONE I Finalità
Art. 33
SEZIONE II Indennità di anticipata cessazione
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
SEZIONE III Premio di apporto strutturale
Art. 40
Art. 41
SEZIONE IV Organismo fondiario
Art. 42
Art. 43
SEZIONE V Delega di funzioni amministrative e norme procedurali
Art. 44
TITOLO IV Aiuti per lÂ’agricoltura montana e zone svantaggiate
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
TITOLO V Istituzione nelle Marche di un servizio di informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone occupate in agricoltura
SEZIONE I Attività di informazione socio-economica
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
SEZIONE II Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64

TITOLO I
Finalità


Art. 1

La Regione Marche regola la materia delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura nn. 159, 160, 161 del 17.4.1972 e per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate n. 268 del 28.4.1975 adattandole alle esigenze dell'agricoltura marchigiana nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 9.5.1975, n. 153 e nella legge 10.5.1976, n. 352.
La presente legge, nell'ambito di un programmatico disegno di sviluppo agricolo e di riequilibrio socio - economico del territorio regionale, intende promuovere interventi idonei a sviluppare l'occupazione e la produzione, a migliorare il livello dei redditi e le condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive, a prevedere forme di integrazione di reddito della popolazione agricola di montagna e delle zone svantaggiate, a stimolare la mobilità delle terre e il riordino fondiario e a migliorare il grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Le zone montane e svantaggiate della regione sono quelle comprese nell'elenco allegato alla direttiva del consiglio della Comunità Europea n. 75 273 CEE del 28.4.1975.

Art. 2

Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in conformità con gli indirizzi e i criteri della programmazione regionale e dei piani di sviluppo comprensoriale o delle comunità montane.
Tutte le funzioni amministrative regionali di cui alla presente legge sono delegate ai comuni a eccezione di quanto nella legge stessa è riservato a organi, enti e organismi regionali.Tali funzioni possono essere esercitate mediante associazione consortile costituita conformemente all'assetto comprensoriale, ai sensi del quarto comma dell'art. 59 dello Statuto, salvo quanto previsto dai successivi art. 61 e 62.
Il presidente della giunta regionale emana le direttive generali per l'esercizio della delega cui debbono attenersi gli enti delegati.
Le direttive sono formulate dalla giunta regionale e approvate dalla competente commissione consiliare secondo gli indirizzi di cui ai successivi artt. 16 e 17 e in armonia con quelle già espresse dalle leggi 153/1975 e 352/1976 e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato per l'attuazione delle stesse leggi.
Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.
Gli enti delegati forniscono tutti gli elementi, le notizie e i chiarimenti necessari, in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere alle richieste degli organi centrali dello Stato.
Gli enti delegati presentano annualmente una relazione alla giunta regionale sull'attività svolta e sui problemi che si presentano in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Trasmettono altresì, ogni tre mesi, situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno a essi comunicati dalla giunta regionale.
Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.
TITOLO II
Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

SEZIONE I
Interventi per lÂ’attuazione dei piani di sviluppo aziendale


Art. 3

Per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti e di incentivi da applicarsi alle aziende e con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate, che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una adeguata capacità professionale e presentino un piano di sviluppo alle condizioni specificate nei successivi articoli, si impegnino a tenere una contabilità aziendale, secondo le modalità indicate dal successivo art. 26;
2) abbiano una produzione tale da determinare un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extragricoli della zona.

Rientrano nella presente disposizione, come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni, negli ultimi dieci anni.
Sono preferite le imprese familiari in cui vi sia la presenza di unità lavorative con età inferiore ai 40 anni.

Art. 4

Imprenditore a titolo principale ai fini di cui al precedente art. 3, deve intendersi colui che dedica all'attività agricola almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalla stessa attività almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Nelle zone di montagna o nelle altre zone agricole svantaggiate è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedica almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.

Art. 5

Il requisito della capacità professionale si considera presunto:
a) quando l'imprenditore abbia esercitato, nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda e per almeno tre anni, l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà;
b) quando l'imprenditore abbia frequentato con esito positivo i corsi previsti dall'art. 57 della presente legge;
c) quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agricolo, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, di istituto professionale agrario o di altra scuola a indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi il giudizio sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo è espresso dal comitato di cui al successivo art. 30 sulla base di un colloquio.

Art. 6

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente titolo oltre alle persone fisiche:
- le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
- le associazioni e le società di imprenditori agricoli che presentano un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito e impieghi nell'attività aziendale e in quella associativa almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative e alle associazioni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, lavoratori agricoli dipendenti e tra esse quelle costituite da rilevante presenza di giovani e/ o donne.
Le cooperative agricole e le associazioni degli imprenditori agricoli devono comunque impegnarsi alla tenuta della contabilità aziendale per tutta la durata di attuazione del piano.

Art. 7

Per i fondi concessi a mezzadria o colonia la facoltà di presentare il piano di sviluppo aziendale è concessa anche ai mezzadri e ai coloni.
Ove la presentazione non avvenga congiuntamente, la parte che presenta il piano deve darne comunicazione entro 10 giorni dalla presentazione all'altra parte che, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, propone eventuali osservazioni all'ente delegato.
L'ufficio agricolo dell'ente delegato invitate le parti per un tentativo d'accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere il parere nel termine previsto integrando il piano con le eventuali necessarie modifiche.
Nel caso che ambedue le parti disgiuntamente presentino il piano, l'ente delegato, con la procedura di cui sopra approva il piano ritenuto più rispondente alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8

Il piano approvato viene eseguito dal mezzadro o colono che ha la direzione per la sua attuazione qualora il concedente non sia consenziente.
Nel caso in cui il piano comporti miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali anche mediante nuove costruzioni, il mezzadro o il colono è tenuto, entro 15 giorni dalla approvazione del piano a notificare al concedente l'invito a far conoscere entro 30 giorni se egli stesso intende attuare i miglioramenti. Nel caso di risposta negativa o silenzio, il mezzadro o colono può procedere all'esecuzione dei miglioramenti.
Qualora il concedente malgrado abbia dato risposta positiva, non esegua i lavori nel termine fissato nel piano, può provvedervi direttamente il mezzadro dandone contestuale comunicazione al concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lo stesso potere è riconosciuto al mezzadro o colono nel caso in cui il concedente, che abbia avuto approvato il piano, non lo esegua nei termini.

Art. 9

Nel caso che il piano sia eseguito dal mezzadro o dal colono, i benefici e le agevolazioni statali o regionali previsti dalla presente legge per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al piano approvato, sono concessi direttamente ai mezzadri o coloni singoli o associati.
I mutui contratti dai mezzadri o coloni sono coperti dalla garanzia fidejussoria del fondo interbancario di cui all'art. 20 della L. 153/75 ed eventualmente da fidejussione rilasciata dall'ente di sviluppo su richiesta motivata dell'istituto di credito.
Nei casi di cui sopra i benefici per la esecuzione di miglioramenti fondiari debbono coprire l'intero importo della spesa prevista nel piano approvato, nel limite massimo previsto dalla L. 153/75, art. 18.
Qualora il mezzadro o colono abbia avuto approvato il piano, non si applicano nei suoi confronti le norme di cui all'art. 1 del DLCPS del 1 aprile 1947 n. 273 e successive modificazioni.
Nel caso previsto nel comma precedente il contratto può essere ceduto dal mezzadro o colono a uno o più componenti la famiglia anche senza il consenso del concedente sempreché sia continuata dal cessionario la diretta coltivazione del fondo.
Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il secondo grado anche se non conviventi, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 10

Il mezzadro provvede all'ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli precedenti e ha diritto all'indennità prevista dalla L. 11.2.1971, n. 11.
Nel caso di risoluzione del rapporto prima del totale ammortamento del mutuo, è ammesso l'accollo di esso da parte di altro mezzadro o affittuario o acquirente subentrante alle condizioni di cui alla presente legge; qualora non si verifichi nessuna di tali ipotesi l'onere del mutuo è a carico del proprietario concedente, il quale può liberarsene, cedendo il fondo all'organismo fondiario per i fini di cui agli articoli della presente legge. In tal caso i rapporti con gli enti mutuanti sono definiti dall'organismo fondiario.
Nel caso di contratto di affitto spetta all'affittuario, che abbia compiuto opere di miglioramento fondiario nell'ambito del piano aziendale approvato, il diritto di ritenzione sui canoni di affitto nei limiti dei ratei di ammortamento dei mutui contratti per dette opere di miglioramento, salvo le norme di cui alla L. 11/ 71.

Art. 11

L'obiettivo dell'ammodernamento delle strutture produttive agricole, di cui al precedente art. 3, si intende raggiunto quando viene ottenuta la remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti nei settori extra agricoli della Regione, determinata in base ai criteri indicati ai successivi artt. 13 e 14.
Tale reddito comparabile deve essere realizzato con l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta un più razionale ed efficiente impiego dei fattori della produzione, utilizzando anche impianti e servizi comuni.

Art. 12

Il piano di sviluppo aziendale deve contenere la dimostrazione che, una volta realizzato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU), almeno un reddito comparabile secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori agricoli, titolari di proprie aziende, il reddito da lavoro comparabile, di cui agli artt. 13 e 14, deve essere raggiunto per almeno un'unità lavorativa uomo (ULU) da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare.

Art. 13

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli.
La giunta regionale determina ogni anno i valori del reddito d'obiettivo per provincia o regione sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai settori extragricoli pubblicati dall'ISTAT.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 1, l.r. 9 luglio 1984, n. 17.

Art. 14

Il reddito da lavoro comparabile delle unità lavorative uomo (ULU) impiegate nell'azienda che presenta il piano, è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:
a) impiego di lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;
b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda a un saggio non inferiore al 2 per cento per la terra e i fabbricati e all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito;
c) tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di credito già investiti nell'azienda;
d) il reddito da lavoro, da conseguire al termine dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale, può essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricola a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito comparabile dalla azienda. La percentuale di tale reddito non può superare il 20 per cento. Nelle zone montane e svantaggiate la percentuale può arrivare al 50 per cento. Inoltre, limitatamente alle zone montane, il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola può ridursi fino al 70 per cento del reddito da lavoro comparabile.

Nella determinazione del reddito da lavoro effettuata dal richiedente può essere inclusa l'indennità compensativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, articolo 6.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 2, l.r. 9 luglio 1984, n. 17

Art. 15

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui al precedente articolo, il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata per ordinamenti produttivi secondo i modelli stabiliti dalla Regione sulla base delle indicazioni derivanti dal piano zonale e di indicatori forniti dal sistema informativo regionale e, al momento della loro determinazione, secondo le modalità di individuazione delle aziende determinate dal CIPE ai sensi dell'art. 17 della L. 153/1975.

Art. 16

I piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con gli obiettivi zonali agricoli dei piani di sviluppo comprensoriali.
In attesa della elaborazione e approvazione dei piani comprensoriali, i piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con i programmi di intervento o con le direttive all'uopo formulate dalla Regione.

Art. 17

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve contenere i seguenti elementi:
a) la situazione aziendale dell'anno precedente alla domanda che descriva l'ordinamento produttivo esistente con relativo impiego di manodopera, l'entità e la qualità dei capitali investiti nell'impresa, la situazione economica e finanziaria dell'impresa;
b) descrizione, attraverso uno stato di previsione, della situazione aziendale al momento in cui sarà ultimato il piano in cui, oltre gli elementi di cui al punto a), risulti il piano degli investimenti con le relative fonti di finanziamento e le garanzie che si intendono offrire agli istituti mutuanti;
c) eventuali documenti relativi alla disponibilità , nei tempi precisati nel piano aziendale, delle terre che si intendono acquisire in proprietà o in affitto per l'ampliamento della superficie aziendale.

La durata della realizzazione del piano non può superare i 6 anni. Tale termine è prolungato fino a un massimo di 9 anni nelle zone del mezzogiorno, depresse, montane o svantaggiate.
L'ente di sviluppo nelle Marche e gli uffici agricoli di zona, fino a che non sarà diversamente disposto dalle leggi regionali di delega, prestano, su richiesta, l'assistenza gratuita per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale a favore degli imprenditori singoli o associati e delle cooperative che intendono usufruire dei benefici della presente legge.
Gli imprenditori che hanno avuto finanziato il piano aziendale o interaziendale devono, per tutta la durata del piano, presentare all'ente delegato il rendiconto annuale e lo stato di previsione secondo le modalità fissate dalla giunta regionale.
La giunta regionale può richiedere per tipi di aziende la presentazione di altri documenti contabili.
L'ente delegato trasmette copia dei documenti, di cui al precedente comma, e i piani aziendali o interaziendali al sistema informativo regionale.

Art. 18

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti:
a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;
b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;
c) cessione in proprietà e/ o in affitto delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo II della presente legge;
d) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione zootecnica;
e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale;
f) concessione di un'indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate.


Art. 19

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che si impegnino a effettuare le operazioni di cui all'art. 20, comma quarto, della legge 153/1975.
Il concorso è concesso ai sensi dell'art. 16 della legge 153/1975 e fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo (ULU) impiegata nell'azienda.
Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, comprese le spese per l'acquisto di bestiame limitatamente alla prima dotazione aziendale, necessari ai fini della ristrutturazione. Sono escluse le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.
L'imprenditore agricolo che intende presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie agricola aziendale, può rivolgere domanda agli enti delegati per ottenere, in via prioritaria, dall'organismo fondiario di cui al successivo art. 39, i terreni dei quali quest'ultimo dispone in applicazione delle norme contenute nella presente legge o di altra normativa vigente.
Nelle zone di montagna o svantaggiate e per le quali sono previsti interventi specifici per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali, il concorso nel pagamento degli interessi può riguardare investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.
La durata del mutuo non potrà superare i 20 anni per gli investimenti fondiari e i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
L'imprenditore, il cui piano è stato approvato, può attuare gli investimenti ivi previsti, anche in attesa della concessione degli aiuti di cui alla presente legge, e contrarre i mutui e i prestiti con gli istituti di credito.
L'ente di sviluppo nelle Marche può fornire idonee garanzie, in sostituzione di quelle ipotecarie, per i mutui contratti dai mezzadri e dagli affittuari, fino a quando non sia operante la garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 20 della legge 153/1975.

Art. 20

Il piano di sviluppo può prevedere l'acquisto di bestiame ad esclusione dei suini e delle specie avicole.
Il concorso nel pagamento degli interessi, una volta portati a termine gli investimenti previsti dal piano, è subordinato alle seguenti condizioni:
- per gli allevamenti bovini ed ovini l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti dovrà superare il 60% del complesso delle vendite;
- nel caso di allevamenti suini almeno il 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini dovrà essere prodotto in azienda o nell'azienda associata.

Gli investimenti previsti devono essere d'importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto.
Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte, ai sensi del regolamento CEE n. 1946/ 81, articolo 1, punti 1 e 2, sono limitati agli investimenti che permettono di raggiungere il livello di reddito da lavoro comparabile definito nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE per un numero massimo di 1,5 ULU per azienda e sono soggetti alla condizione che tali investimenti non aumentino il numero delle vacche da latte al di là di 40 per ULU una volta attuato il piano. Tuttavia per quanto riguarda le aziende che dispongono di più di 1,5 ULU, possono essere concessi aiuti per gli investimenti che permettano, una volta attuato il piano, un aumento massimo del 15% delle vacche da latte.
Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina, ai sensi del regolamento CEE 1945/81, articolo 1, punti 1 e 2, sono vietati ad eccezione degli aiuti concessi per un volume di investimenti necessario a raggiungere 550 posti per suini per azienda.

Nota relativa all'articolo 20
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 9 luglio 1984, n. 17.

Art. 21

Per la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 11.
I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 22

Nei limiti delle residue disponibilità finanziarie, possono usufruire dello stesso regime di aiuti e di sostegni anche le aziende il cui reddito di lavoro del titolare superi il reddito comparabile non più del 10 per cento e che palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile. I titolari, attraverso il piano di sviluppo, devono dimostrare che gli investimenti previsti per l'ammodernamento aziendale sono necessari per conservare il loro reddito a un livello non inferiore a quello comparabile. Il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque a un importo massimo di L. 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 23

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato o che abbiano ottenuto il nulla - osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, la sezione speciale presso il fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21 della legge 153/ 75, concede fidejussione per differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non può , in linea di massima, eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e interesse; è elevata all'80 per cento per le zone ricadenti nei territori di competenza della cassa del mezzogiorno per i territori classificati depressi, ivi comprese le zone di montagna o svantaggiate. Per le cooperative agricole e le altre forme associate la misura della fidejussione è elevata al 90 per cento. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito sono effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Art. 24

Con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa vengono determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi e il tasso a carico del beneficiario sui mutui contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, tra il limite massimo del 9 per cento e il limite minimo del 3 per cento.
Per le zone montane, del mezzogiorno e per gli altri territori depressi i limiti sono modificati in 11 per cento e 2,40 per cento.
Per le zone comunque classificate, comprese nell'elenco allegato alla direttiva CEE del 28.4.1975, n. 273 i limiti sono modificati in 12 per cento e 2 per cento.

Art. 25

Il premio di orientamento, di cui all'art. 23 della legge 153/75, è concesso qualora il piano di sviluppo preveda che al suo compimento la quota delle vendite del bestiame e dei suoi prodotti superi il 50 per cento delle vendite effettuate dall'azienda.
Il premio di orientamento è erogato in tre anni ed è stabilito, per ogni ettaro di superficie necessaria alla produzione zootecnica, nella misura di:
- 47 unità di conto il primo anno;
- 32 unità di conto il secondo anno;
- 16 unità di conto il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare:
- 2.350 unità di conto il primo anno;
- 1.600 unità di conto il secondo anno;
- 800 unità di conto il terzo anno.

Nelle zone di montagna e nelle altre zone agricole svantaggiate, interessate allo sviluppo zootecnico, la misura del premio di orientamento e l'importo massimo del contributo sono aumentati di un terzo se l'azienda dispone di più di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera.
Il limite dell'importo complessivo può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.
Per la conversione dei bovini, ovini e caprini si fa riferimento alla tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in unità bestiame adulto (UBA), adottata dalla CEE.
SEZIONE II
Aiuto per la contabilità aziendale e per l’assistenza interaziendale


Art. 26

La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.
Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta, impegnandosi a tenere la contabilità per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto della direttiva 17.4.1972, n. 159 art. 11 è concesso un contributo di 473 unità di conto per la tenuta della contabilità aziendale.
L'erogazione del contributo avviene in 4 rate per un importo di 203 unità di conto nel primo anno, 133 unità di conto nel secondo anno, 85 unità di conto nel terzo anno e 52 unità di conto nel quarto anno.
Per favorire la tenuta della contabilità degli imprenditori di cui al secondo comma, il centro regionale di contabilità agraria di cui alla L.R. 23.1.1975, n. 10, fornisce la relativa assistenza.
Ai fini della concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, gli imprenditori agricoli, oltre che usufruire dei servizi del centro regionale di contabilità agraria, possono tenere la contabilità sui modelli rilasciati dal centro, direttamente o tramite le associazioni di categoria, a condizione che si impegnino a fornire allo stesso centro la relativa documentazione.

Art. 27

Il centro regionale di contabilità agraria provvede a tutte le incombenze connesse alla rilevazione, alla raccolta, alla verifica dei dati contabili, desunti dalla contabilità aziendale, sulla base delle metodologie, dei modelli e delle procedure, fissate dalla giunta regionale con proprio provvedimento e fornisce gli stessi dati al sistema informativo regionale.
Il sistema informativo regionale provvede alla elaborazione:
- dei dati contabili;
- degli indicatori sulla struttura agricola regionale in base alle richieste degli organi della programmazione regionale e comprensoriale;
- delle informazioni statistiche periodiche sull'applicazione della presente legge.


Art. 28

Alle associazioni di imprenditori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari, aventi come scopo l'assistenza interaziendale ivi compresa quella reciproca nel lavoro; una più razionale utilizzazione del materiale agriin comune delle aziende o di settori di aziende, è concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento delle associazioni stesse.
L'ammontare del contributo che è riferito al primo biennio di attività può variare da un minimo di L. 2.600 unità di conto ad un massimo di L. 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.
Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto procapite dopo l'entrata in vigore della legge 153/75, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia di cooperative agricole e di consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche nonché dalle leggi speciali per le associazioni dei produttori.
SEZIONE III
Delega di funzioni amministrative e norme procedurali


Art. 29

Agli enti delegati spettano, tra l'altro, le funzioni di:
- accertamento dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo aziendale;
- esame e approvazione, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione, dei piani di sviluppo presentati secondo i criteri e i principi fissati dalla presente legge;
- controllo delle fasi di attuazione dei piani secondo le modalità fissate e degli obiettivi in essi programmati;
- assistenza, attraverso i propri servizi agricoli, alla formulazione dei piani aziendali e interaziendali, e a ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge.


Art. 30

Per l'esercizio delle funzioni delegate, gli enti delegati istituiscono sul loro territorio un comitato consultivo che, sulla base dell'istruttoria, esprime il proprio parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo alle disposizioni della presente legge e sull'idoneità dei medesimi a conseguire gli obiettivi dell'ammodernamento delle strutture in relazione agli investimenti programmati.
Il comitato è costituito da:
- n. 5 esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti e mezzadri o coloni;
- n. 1 esperto in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori;
- n. 1 esperto in rappresentanza dei lavoratori agricoli;
- n. 1 esperto in rappresentanza delle cooperative agricole;
- n. 1 esperto designato da ciascuna delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari.

Gli esperti sono designati entro 2 mesi dalle rispettive organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in misura proporzionale alla loro rappresentatività nella zona.
I componenti del comitato consultivo sono nominati dagli enti delegati.
Alla scadenza dei termini, qualora non sia possibile la nomina di tutti i componenti il comitato per mancanza di designazioni, il comitato medesimo si intende validamente costituito anche con la nomina della metà dei suoi componenti. Nel caso di cui all'art. 2, terzo comma i componenti del comitato, secondo le categorie previste, sono raddoppiati.
Presiede il comitato un rappresentante degli enti delegati.
Il comitato esprime il parere a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità , prevale il voto del presidente.

Nota relativa all'articolo 30
Così modificato dall'art. 24, l.r. 2 settembre 1981, n. 27.

Art. 31

Gli imprenditori per usufruire degli aiuti previsti nella presente legge presentano, in triplice copia, domanda in carta semplice e relativa documentazione all'ente delegato entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.
In fase di prima applicazione della legge possono essere presentate domande entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
I servizi agricoli degli enti delegati provvedono, entro 40 giorni dalla presentazione della domanda, all'istruttoria accertando preliminarmente le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'istruttoria e del parere del comitato consultivo l'ente delegato delibera, entro 25 giorni, con l'approvazione dei piani e l'accoglimento delle domande, la concessione degli aiuti.
La giunta regionale assegna i fondi all'ente delegato per il pagamento dei contributi previsti agli artt. 25, 26 e 28 della presente legge secondo la proposta e regola i rapporti con gli istituti di credito per la liquidazione del concorso negli interessi sui prestiti e mutui.

Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 23, l.r. 2 settembre 1981, n. 27.

Art. 32

L'ente delegato può sospendere gli aiuti concessi a norma della presente legge, qualora:
- il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo le disposizioni previste;
- le costruzioni o le installazioni realizzate, il materiale acquistato conformemente al piano durante il periodo di versamento degli aiuti, siano destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;
- si verifichi la cessione, anche parziale, dell'azienda;
- il beneficiario abbia fornito nel piano aziendale indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore.

Gli aiuti concessi possono essere revocati nel caso che, disposta la sospensione ai sensi del comma precedente, le irregolarità che l'hanno determinata non siano rimosse entro il termine perentorio intimato ai beneficiari.
Ove nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo ciò si riveli necessario, potranno essere consentite modificazioni del piano stesso fermo restando l'obiettivo di sviluppo.
Le modificazioni devono essere approvate con la procedura prevista per l'approvazione dei piani di sviluppo.
TITOLO III
Incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola e destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture

SEZIONE I
Finalità


Art. 33

La Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola rendendo disponibili le terre da loro coltivate in favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari alle finalità di cui al precedente titolo I.
A tal fine istituisce:
- una indennità a favore di coloro che anticipano la cessazione della propria attività agricola;
- e/o un premio di apporto strutturale a favore di coloro che rendono disponibili le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati al successivo art. 39.

Il consiglio regionale su proposta degli enti delegati fissa i criteri di priorità per la concessione degli aiuti previsti dal presente titolo in relazione alla trasformazione dei contratti di mezzadria, ai livelli minimi di popolazione agricola e ai problemi di riordino fondiario e di ristrutturazione agricola.
SEZIONE II
Indennità di anticipata cessazione


Art. 34

L'indennità di anticipata cessazione può essere concessa a domanda:
- ai proprietari coltivatori diretti o concedenti a mezzadria o conduttori titolari di aziende agricole che destinano la terra agli scopi stabiliti dal presente titolo;
- agli affittuari coltivatori diretti, affittuari concedenti a mezzadria, affittuari e coloni conduttori di aziende, enfiteuti, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati nel presente titolo. I medesimi possono, nel caso di cui all'articolo 39, primo comma, sostituirsi nei contratti di affitto, o esercitare il diritto di prelazione ai sensi della legge 26.5.1965, n. 590, nei confronti degli imprenditori che ricevono l'offerta;
- ai coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti che prestino la loro attività a carattere permanente presso l'azienda il cui titolare benefici degli aiuti del presente titolo.


Art. 35

Per usufruire della indennità di anticipata cessazione, i richiedenti debbono aver compiuto i 55 anni di età e non aver superato i 65, dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo, ricavare da tale attività almeno il 50 per cento del reddito complessivo.
Usufruiscono in via prioritaria della indennità di cessazione:
- i titolari di azienda con età superiore ai 60 anni, che versano in una situazione economica particolarmente disagiata;
- i titolari di aziende con superficie agricola utilizzabile compresa tra 2 e 15 ettari;
- i titolari di azienda invalidi, affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento;
- le vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge.


Art. 36

Ai fini della concessione della indennità i richiedenti, oltre i requisiti di cui al precedente articolo, debbono:
- aver esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nell'attività della azienda per decesso del coniuge stesso;
- non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;
- non avere alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità , più del 20 per cento della superficie aziendale. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti a esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico.

L'imprenditore agricolo può conservare, per i fabbisogni familiari, una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione e annessi, per una estensione massima del 15 per cento dell'intera superficie aziendale e comunque non superiore a ha 1 nei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e a ha 0,5 negli altri.
A sua scelta egli può trattenere questa quota aziendale in proprietà , o a titolo di uso ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.
Per ottenere la concessione dell'indennità i coadiuvanti familiari e i lavoratori dipendenti agricoli a carattere permanente debbono avere esercitato l'attività agricola prima della presentazione della domanda per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività agricola.
Il richiedente la indennità di anticipata cessazione deve impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a cessare:
- se titolare di azienda, la attività professionale agricola;
- se coadiuvante o lavoratore dipendente, l'attività lavorativa in agricoltura;
sempre che tali attività comportino la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dal momento in cui sono cessate le condizioni per la concessione stessa.

Art. 37

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione della attività medesima e fino al compimento del 65º anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità a richiesta dell'interessato:
- 900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;
- 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.
Per ogni azienda che cessa l'attività, l'indennità può essere anche concessa a un coadiuvante familiare oppure a un lavoratore agricolo.
Nel caso della mezzadria, sempreché entrambe le parti ne abbiano i requisiti, l'indennità di cessazione spettante al lavoratore agricolo viene concessa al mezzadro. In tutti gli altri casi la richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo.

Art. 38

Il beneficiario della indennità di anticipata cessazione, può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari anche in mancanza dei requisiti richiesti per l'assicurazione di invalidità , vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi.
I beneficiari della indennità conservano il diritto alla assistenza sanitaria e agli assegni familiari.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Art. 39

La concessione della indennità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola, alla destinazione della superficie, sulla quale si esercita l'attività agricola, ai seguenti scopi:
- affitto per almeno 18 anni o eventualmente vendita o cessione in enfiteusi, agli imprenditori agricoli che beneficino o che possano beneficiare delle misure di incoraggiamento previste dal titolo I della presente legge e che, comunque, realizzino con lo accorpamento una migliore organizzazione aziendale;
- perseguimento dei fini di pubblica utilità compreso l'imboschimento e il rimboschimento in relazione alle indicazioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione dell'organismo fondiario, di cui al successivo art. 42, mediante vendita o affitto non inferiore ai 18 anni per essere destinata, secondo le direttive del piano zonale o quelle regionali, a uno degli scopi sopra indicati o, in subordine, per gli scopi previsti dalla legge 25 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.
SEZIONE III
Premio di apporto strutturale


Art. 40

Il premio di apporto strutturale può essere concesso su domanda a:
a) imprenditori agricoli proprietari di terreni ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini previsti dall'art. 39. Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto dei terreni;
b) proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui all'art. 39;
c) proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 39;
d) proprietari sui cui fondi, gli affittuari, i coloni, i mezzadri, i lavoratori agricoli dipendenti si impegnino, in forma associata, a realizzare un piano di sviluppo nell'azienda di cui divengono titolari;
e) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti per destinarlo all'ingrandimento di aziende sempre per la realizzazione di un piano ai sensi del titolo precedente;
f) affittuari, coloni, mezzadri e enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possono fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 39; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;
g) proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino tali contratti in affitto con una durata di almeno 18 anni o vendano i terreni ai mezzadri o coloni.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.
Il premio di apporto strutturale può essere concesso, limitatamente agli enti morali per gli atti di disposizione effettuati dopo la data di pubblicazione della legge 153/75, sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 41

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione e successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dai precedenti artt. 39 e 40.
L'importo del premio è pari a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità per gli aventi titolo di cui alla lettera c) del precedente articolo.
In ogni caso il premio è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.
L'importo del premio è maggiorato del 30 per cento nel caso di proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o colonia, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore ai 5 milioni di lire e che comunque pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni ai sensi degli artt. 39 e 40.
I beneficiari del premio di apporto strutturale possono, a loro richiesta, ottenere in luogo del pagamento immediato del premio di apporto strutturale, la costituzione di una rendita vitalizia cui sarà possibile sommare il prezzo di vendita dei terreni.
Il premio di apporto strutturale è concesso con priorità ai proprietari concedenti a mezzadria qualora trasformino tali contratti in affitto della durata di almeno 18 anni, ai piccoli concedenti che cedono le loro terre all'organismo fondiario e agli enti morali che dispongano delle loro terre ai sensi degli artt. 39 e 40.
E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora sia in atto il trasferimento del terreno con procedimento di esproprio per pubblica utilità.
SEZIONE IV
Organismo fondiario


Art. 42

Esercita le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 e 38 della legge 153/ 75 l'ente di sviluppo nelle Marche.
La Regione può avvalersi della cassa per la formazione della proprietà contadina per le finalità di cui al presente titolo, a condizione che gli interventi si esplichino per il tramite dell'ente di sviluppo nelle Marche quale organismo fondiario.
Sulla base dei nulla-osta rilasciati per la cessione delle terre dagli enti delegati in relazione alle priorità da questi definite, l'organismo fondiario:
a) acquisisce i terreni resi disponibili, secondo la presente legge, mediante compravendita o affitto di almeno 18 anni, e altri terreni offerti da proprietari non beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge;
b) valuta le possibilità di effettiva destinazione agricola o extra agricola dei terreni acquisiti dandone comunicazione agli enti territoriali competenti;
c) organizza unità produttive idonee a consentire la formazione di imprese familiari, singole o associate, in armonia con gli indirizzi produttivi fissati dal piano zonale o dalle direttive regionali.

L'organismo fondiario, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare prioritariamente le richieste dell'imprenditore di cui al precedente art. 19, con preferenza per coltivatori di età inferiore ai 40 anni e alle imprese cooperative, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.
Se sui poderi o fondi acquisiti dall'organismo fondiario esistono mezzadri, coloni o affittuari, questi, singolarmente o associati, hanno priorità assoluta per l'assegnazione del fondo.
L'organismo, su autorizzazione degli enti delegati, da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti del richiedente, può anche procedere con atto precario alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo la adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.
Per tali terreni l'organismo fondiario, sempre su parere degli enti delegati, può adottare misure temporanee, di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'organismo stesso. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.
Gli enti delegati formulano proposte ed esprimono valutazioni sull'attività dell'organismo fondiario nel territorio di loro competenza.
L'organismo fondiario trasmette annualmente alla Regione e agli enti delegati interessati una relazione dettagliata dell'attività svolta.

Art. 43

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli aventi titolo ai sensi della presente legge non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.
Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla predetta stipula.
Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita, a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della " tariffa di rendita vitalizia immediata" adottata dall'istituto nazionale assicurazioni e approvata dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.
Gli imprenditori che hanno acquistato le terre dell'organismo fondiario possono effettuare il pagamento in rate fino a venti anni.
SEZIONE V
Delega di funzioni amministrative e norme procedurali


Art. 44

Agli enti delegati spettano fra l'altro le funzioni di:
- ricevere, esaminare e approvare entro 60 giorni dalla presentazione le richieste di aiuti previste dal presente titolo;
- accertare l'esistenza dei requisiti, delle condizioni richieste, dei titoli di preferenza e in particolare l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge;
- rilasciare i nulla-osta per il pagamento della indennità di cessazione da trasmettere contemporaneamente all'INPS e alla giunta regionale che provvede al mantenimento dei rapporti con il ministero agricoltura e foreste;
- rilasciare i nulla-osta per il pagamento del premio di apporto strutturale, elencati in ordine prioritario, da trasmettere alla giunta regionale per il pagamento e l'assegnazione dei fondi agli enti delegati;
- decidere la sospensione o la revoca degli aiuti in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti.

L'ente delegato per i pareri di cui all'art. 42 della presente legge si avvale del comitato consultivo di cui al precedente art. 30.
TITOLO IV
Aiuti per lÂ’agricoltura montana e zone svantaggiate


Art. 45

Nelle zone di montagna e svantaggiate di cui all'art. 1 della presente legge al fine di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione istituisce un regime di aiuti.
Tale regime di aiuti, oltre le condizioni di maggior favore previste dal titolo II per gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano il piano di sviluppo, comprende le seguenti misure:
- la concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua;
- la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune nonché per la produzione zootecnica.


Art. 46

Qualora le zone di cui all'articolo precedente non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità , di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, le comunità montane debbono prevederne la realizzazione nei programmi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 art. 19.
Il programma generale delle infrastrutture mancanti deve essere trasmesso alla giunta regionale entro il 31 dicembre 1977.
I fondi per la realizzazione delle infrastrutture di cui al presente articolo sono ripartiti tra le comunità montane per il 50 per cento secondo gli indici di cui alla L.R. del 6 giugno 1973, n. 12 e per il restante 50 per cento in base ai programmi presentati da ciascuna comunità montana.
I programmi sono approvati e finanziati secondo le procedure previste dalla L.R. 12/1973.
I progetti esecutivi delle opere sono approvati dalle comunità montane previo parere tecnico dei competenti uffici provinciali della Regione ai quali è affidata anche la sorveglianza per la realizzazione delle opere.

Art. 47

L'indennità compensativa annua è concessa per una durata di cinque anni, agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo con una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a ha 3 come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti;
- che si impegnino, con le modalità di cui alla L. 153/75, art. 35d, a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel presente titolo;
- che dedichino all'attività agricola almeno il 30 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino da tale attività almeno il 30 per cento del reddito globale;
- che la residenza del titolare dell'azienda e del nucleo familiare e la superficie aziendale presa in considerazione siano nei territori di cui all'art. 1 della presente legge.

Concorrono a formare la superficie di ha 3, le quote di comproprietà, le partecipazioni a proprietà collettive consortili, le utenze dei beni delle comunanze, università agrarie e dei comuni, le utenze di prati pascoli gestiti in forma associativa, nonché di diritti attivi o di uso civico.
Qualora le condizioni per la concessione della indennità compensativa vengano a cessare per fatto volontario dell'avente diritto, l'ente delegato provvede alla revoca dei benefici concessi.
Nei casi in cui gli imprenditori vengano a percepire una pensione di invalidità e vecchiaia oppure, in caso di forza maggiore, di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità (direttiva 268/75 CEE art. 6) e qualora aventi diritto all'indennità compensativa annua non adempiano più alle condizioni di cui al primo comma, l'ente delegato sospende l'erogazione dell'indennità senza revoca di quanto già corrisposto.

Art. 48

Le misure dell'indennità compensativa sono stabilite con deliberazioni della giunta regionale in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate, ai diversi tipi di coltura e di allevamento.
Per gli allevamenti bovini, ovini e caprini l'indennità è concessa tra il limite minimo di 16 e il massimo di 53,7 unità di conto per UBA (Unità bestiame adulto) allevato durante l'anno nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della dir. 75/268/CEE.
In presenza di altre produzioni l'indennità compensativa è concessa per ettari di superficie foraggera dell'azienda nelle sole zone di montagna a norma dell'articolo 3, parag. 3, della citata direttiva.
In entrambi i casi l'indennità compensativa è concessa con un tetto massimo di 35 UBA o di corrispondente superficie per impresa, salvo che per le cooperative e le associazioni di imprenditori.
Tale indennità, nella stessa misura, è corrisposta anche per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), al netto di quella distinta a foraggere, a frumento nonché a coltura intensiva di peri, peschi e meli eccedenti i mq. 5.000 per azienda.
Per la determinazione delle UBA si osserva la tabella di cui all'art. 25, ultimo comma.
Rientrano nel conto delle UBA le vacche da latte nelle ipotesi previste dalla legge 352/76, art. 5.
L'indennità unitaria per UBA o ettaro è determinata per scaglioni di ampiezze delle imprese nelle seguenti misure per ciascuna impresa:
- fino a 52,5 unità di conto per ha o UBA fino a 10 ettari;
- 1/2 dell'indennità di cui sopra per ciascun ettaro o UBA da 11 a 20 ettari;
- 16 unità di conto per ciascun altro ettaro o UBA fino al limite di 35 UBA o ettari.


Nota relativa all'articolo 48
Così modificato dall'art. 4, l.r. 9 luglio 1984, n. 17.

Art. 49

La domanda per ottenere l'indennità compensativa è presentata all'ente delegato corredata dei documenti necessari ad accertare le condizioni di ammissibilità entro il primo del mese di ciascun trimestre e, per la prima applicazione della legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
L'ente delegato, previo accertamento della consistenza degli allevamenti e della SAU, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 30, delibera la concessione dell'indennità e pubblica l'elenco con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, provvedendo successivamente, dopo aver deliberato sugli eventuali ricorsi alla emissione dei nulla osta, per il pagamento dell'indennità compensativa.
I nulla osta sono trasmessi trimestralmente, elencati in ordine prioritario, alla giunta regionale che provvede all'assegnazione dei fondi.
Al fine del pagamento dell'indennità compensativa per il secondo anno e successivi, il beneficiario dichiara, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la consistenza dell'allevamento e della SAU e l'ente delegato, previo accertamento e controllo, conferma con proprio nulla-osta la concessione dell'indennità stabilendo l'eventuale nuovo importo e trasmette alla giunta regionale, entro il 31 marzo, l'elenco delle variazioni per le assegnazioni dei fondi.
L'ente delegato attua i necessari controlli per l'accertamento della consistenza degli allevamenti e della SAU nonché delle condizioni di ammissibilità.

Art. 50

Gli aiuti agli investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera nonché la sistemazione di pascoli e alpeggi utilizzati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti, riguardanti le opere e le iniziative di cui alla legge 352/ 76, art. 12, possono essere concessi a favore di associazioni e di società di imprenditori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico nonché di comuni, di università e comunanze agrarie e loro consorzi.
Per beneficiare dei contributi i soggetti di cui al comma precedente debbono presentare il piano d'investimento con l'indicazione analitica dei singoli interventi alla comunità montana competente per territorio, la quale provvede all'istruttoria, all'approvazione, alla concessione delle provvidenze e alla vigilanza sulla attuazione del piano.
La spesa ammissibile per ciascun piano di investimento non può superare le 80 mila unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascoli o alpeggio sistemato o attrezzato.
Il contributo non può superare il 75 per cento della spesa ammissibile.
Alle suddette iniziative possono essere estesi i premi di orientamento di cui al precedente art. 25 nella misura prevista per le zone di montagna e svantaggiate.

Art. 51

I fondi destinati alla Regione per gli interventi di cui al precedente articolo, sono ripartiti annualmente tra le comunità montane per il 50 per cento in base ai criteri di cui alla L.R. 6.6.1973, n. 12, art. 28 e per il 50 per cento in base ai piani di investimento approvati che sono inseriti ed elencati nel programma annuale da trasmettere alla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/73, art. 22.
TITOLO V
Istituzione nelle Marche di un servizio di informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone occupate in agricoltura

SEZIONE I
Attività di informazione socio-economica


Art. 52

L'attività di informazione socio-economica è volta a:
- dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio - economica anche attraverso lo sviluppo associativo e cooperativo;
- mettere le persone interessate in grado di dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi;
- far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive loro offerte nel settore agricolo e negli altri settori;
- fornire eventualmente agli interessati consigli e orientamenti per lo svolgimento, il proseguimento o la cessazione definitiva dell'attività agricola o per la eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;
- fornire adeguate informazioni e organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale alla elaborazione della programmazione zonale;
- far conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


Art. 53

Le attività di informazione socio-economica sono svolte dalla Regione e dagli enti delegati, anche in collaborazione con le università, con altri istituti specializzati e l'ente di sviluppo nelle Marche.
Alla Regione compete:
- l'indirizzo e il coordinamento delle attività di informazione socio-economica nel territorio regionale;
- l'approvazione dei programmi di attività degli enti delegati.

A tale scopo la giunta regionale istituisce apposito ufficio.
Agli enti delegati spettano, tra l'altro, la funzione di programmare e gestire l'attività di socio-informazione, garantendo la partecipazione dei lavoratori e produttori agricoli alla formulazione dei programmi di attività e al controllo della loro gestione attraverso il comitato di cui al precedente art. 30.

Art. 54

Gli enti delegati, oltre a svolgere direttamente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica agli istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'art. 49 della L. 153/75 e alle associazioni a dimensione almeno regionale, che si costituiscono ai sensi del citato articolo.
Al riconoscimento degli istituti, enti e associazioni di cui al comma precedente e alla approvazione dello Statuto delle associazioni stesse provvede il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e previo parere della commissione consiliare competente.
Agli istituti, enti e associazioni, cui sono affidati i compiti di informazione socio-economica, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base di programmi di attività di cui all'art. 53 della presente legge.

Art. 55

L'attività di socio informazione è svolta dai consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 153/75.
Per l'assunzione e la utilizzazione dei consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dal citato art. 53 possono essere attribuiti agli enti delegati, per ciascun consulente, contributi una tantum di L. 4.680.000.
La giunta regionale attribuisce i contributi di cui al comma precedente sulla base di programmi presentati e nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali vincolate a tale destinazione specifica.
I contributi sono assegnati agli enti delegati con priorità ai comuni associati e con più alta percentuale di popolazione addetta all'agricoltura.
I corsi residenziali per i giovani capi di azienda devono avere una durata di almeno 12 settimane a tempo pieno, comprendendo le applicazioni di carattere pratico.
I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono averre una durata di almeno 8 settimane con 15 ore settimanali.
I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, devono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:
- analisi della gestione aziendale con particolare riferimento alle tecniche contabili e ai piani di sviluppo aziendale;
- tecnica delle coltivazioni con particolare riferimento a quelle tipiche delle zone;
- problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;
- commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il contributo di cui al precedente comma, ove l'attività sia svolta direttamente dall'ente delegato, è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio del consulente purché risulti instaurato un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno.
Possono essere assegnati all'attività di socio - informazione previa qualificazione, da conseguirsi secondo le norme di cui alla legge 153/ 75, anche dipendenti in servizio presso gli uffici regionali o di altri enti pubblici; in tali casi non competono i contributi di cui al presente articolo.

Art. 56

Per la divulgazione dell'attività di socio-informazione la Regione oltre a utilizzare tutti i canali e i mezzi informativi più idonei, provvede alla redazione e alla diffusione del bollettino mensile di informazione previsto dall'art. 54 della legge n. 153/1975.
SEZIONE II
Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura


Art. 57

Per consentire alle persone, che lavorano in agricoltura e che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 55 anni di età , di acquisire una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la Regione istituisce appositi corsi di formazione, qualificazione e perfezionamento.
Detti corsi si articolano:
a) corsi di formazione di capi di azienda;
b) corsi residenziali di formazione per capi di azienda di età inferiore ai 30 anni;
c) corsi di aggiornamento e perfezionamento di capi di azienda;
d) corsi di formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari.

I corsi di formazione devono avere una durata di almeno 12 settimane con 15 ore di insegnamento per ciascuna settimana, riservate tanto all'insegnamento teorico di base quanto alle esercitazioni pratiche e ai sopralluoghi aziendali:
- problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
- cooperazione agricola e altre forme associative in agricoltura;
- provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale comunitario a sostegno dell'agricoltura;
- problemi sociali del lavoro in agricoltura.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine e degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione e al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. Sono trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.
I relativi corsi devono avere la durata di almeno 12 settimane con 15 ore di insegnamento settimanali.
A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione, viene rilasciato un attestato ufficiale da parte della Regione.

Art. 58

Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso, per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo una tantum di L. 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a L. 930.000 con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di L. 200.000 per ogni capo di azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.
Per i corsi di qualificazione professionale per lavoratori dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione di L. 750.000 per ciascun partecipante con l'obbligo di corrispondere, a fine corso e con esito positivo, ai singoli lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti un premio di frequenza di L. 100.000 sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.
Nei casi di donne partecipanti ai corsi di cui sopra, i contributi e i premi previsti sono maggiorati del 20 per cento.

Art. 59

La programmazione, la gestione e il controllo dell'attività di formazione e qualificazione professionale sono affidati agli enti delegati.
Gli enti delegati possono svolgere direttamente i corsi, di cui al precedente articolo ovvero affidare lo svolgimento agli organismi di emanazione delle organizzazioni sindacali, professionali o cooperative maggiormente rappresentative che abbiano ottenuto riconoscimenti di idoneità quali enti di formazione ai sensi dell'art. 56 della legge 153/1975.
Spetta agli enti delegati decidere della necessità o meno di dare carattere residenziale ai corsi in relazione al luogo in cui dovranno essere tenuti e in funzione dei programmi specifici previsti.

Art. 60

La Regione provvede:
- alla formazione e perfezionamento del personale impiegato nello svolgimento delle attività di formazione professionale;
- all'approvazione dei programmi di attività degli enti delegati;
- al coordinamento dei programmi e delle metodologie adottate;
- alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attività di formazione professionale.

La Regione può istituire corsi di aggiornamento anche per consulenti socio - economici.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie


Art. 61

Fino all'inizio dell'anno finanziario successivo alla istituzione dei comprensori gli enti delegati, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, possono esercitare le funzioni delegate associandosi nei modi di legge e, attraverso le comunità montane, qualora siano compresi nel territorio della stessa comunità.

Art. 62

Gli enti delegati, sino a quando non sono in condizione di organizzare i propri uffici agricoli per l'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono degli uffici periferici della Regione.
In attesa del riordinamento degli uffici regionali la giunta è autorizzata all'adeguamento degli uffici agricoli di zona sia per quanto riguarda la competenza territoriale sia per la dotazione organica.

Art. 63

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 63
Abrogato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.

Art. 64

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle leggi 153/1975 e 352/1976 e con eventuali stanziamenti integrativi disposti sul fondo per i piani regionali di sviluppo per l'agricoltura di cui all'art. 9 della legge 281/1970.
La giunta regionale è autorizzata in attuazione dell'art. 5 della legge 153/1975 e 15 della legge 352/1976 a iscrivere nel bilancio regionale in appositi capitoli gli stanziamenti spettanti alla Regione con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi cui gli stanziamenti si riferiscono.
Limitatamente alle devoluzioni degli interventi previsti dalla L. 352/1976, con legge di bilancio, possono essere apportate eventuali variazioni nell'ambito dell'assegnazione complessiva e delle finalità indicate nel precedente titolo IV.
I fondi, relativamente alle funzioni delegate, sono ripartiti tra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale sulla base dei piani di sviluppo e degli altri interventi per i quali hanno proposto il finanziamento salvo quanto diversamente disposto.
La giunta regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'esercizio delle funzioni non delegate nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.