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Atto:LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1980, n. 4
Titolo:Contributi ai comuni e agli enti gestori dei mercati ittici all’ingrosso e loro forme associative per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento ed automatizzazione del processo mercantile e di rilevazione statistica.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 gennaio 1980, n. 3)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati

Sommario




Art. 1

La Regione Marche concede contributi ai comuni e agli enti gestori dei mercati ittici all’ingrosso e loro forme associative per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento, per la realizzazione di impianti per la conservazione dei prodotti e per l’acquisto o il leasing di apparecchiature elettroniche ed elettromagnetiche di automazione del processo mercantile e di rilevazione statistica.

Art. 2

Il contributo per il finanziamento delle spese per opere di ricostruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento dei mercati ittici è stabilito nelle seguenti misure:
a) un contributo costante trentacinquennale del 5 per cento per mutui da contrarsi con la cassa depositi e prestiti;
b) un contributo ventennale dell’8 per cento per mutui da contrarsi con altri istituti di credito.

Il contributo in conto capitale per le apparecchiature di ammodernamento del processo mercantile, di conservazione dei prodotti ittici, di depurazione delle acque dolci o salmastre interne ai mercati ittici non può superare il 60 per cento delle somme ammesse a contributo o un massimo di 5 annualità del canone relativo alle apparecchiature assunte sotto forma di leasing.
I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Art. 3

Gli enti che intendono usufruire dei contributi di cui all’art. 2 della presente legge devono produrre istanza diretta alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4

Le opere e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 sono progettati e finanziati secondo le norme della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed inseriti in apposito elenco del programma annuale esecutivo di cui all’art. 3 della predetta legge regionale.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, per l’anno 1980, le seguenti spese:
1) per i contributi pluriennali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 un limite di impegno fino ad un massimo di 35 anni, L. 300 milioni annui;
2) per i contributi di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 700 milioni.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a L. 1.000 milioni, per l’anno 1980, e a L. 300 milioni per gli anni successivi troveranno copertura:
a) per l’anno 1980, nel bilancio del detto esercizio;
b) per gli anni successivi, con impiego di una quota del fondo di cui all’art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi autorizzati per effetto del primo comma del presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni: "Contributi pluriennali in c/ interessi per opere di ricostruzione, ammodernamento ed ampliamento dei mercati ittici" e " Contributi in c/ capitale per l’acquisto o il leasing di apparecchiature tecnologiche per l’ammodernamento della lavorazione e della produzione dei mercati ittici".