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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. 22
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 aprile 1980, n. 40)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Classificazione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Copertura disavanzo)
Art. 6 (Consiglio regionale)
Art. 7 (Adesione a organismi associativi)
Art. 8 (Formazione della carta tecnica)
Art. 9 (Porti di Fano e Senigallia)
Art. 10 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 11 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette da cani randagi e da animali predatori)
Art. 12 (Elettrificazione delle zone rurali)
Art. 13 (Impianti di distribuzione di gas metano)
Art. 14 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 15 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 16 (Anticipazioni alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori)
Art. 17 (Spese di funzionamento delle comunità montane)
Art. 18 (Piani particolareggiati dei centri storici)
Art. 19 (Insediamenti produttivi nei territori montani)
Art. 20 (Formazione professionale)
Art. 21 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 22 (Incremento del patrimonio ittico)
Art. 23 (Tutela ambiente e sviluppo del patrimonio ittico)
Art. 24 (Opere pubbliche di interesse degli enti locali)
Art. 25 (Finanziamento centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 26 (Dialisi domiciliare)
Art. 27 (Asili nido)
Art. 28 (Interventi a favore degli emigrati e immigrati)
Art. 29 (Fondo unico agli EELL per l’esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal DPR n. 616)
Art. 30 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 31 (Finanziamento interessi di preammortamento)
Art. 32 (Sviluppo della proprietà coltivatrice)
Art. 33 (Piani zonali agricoli)
Art. 34 (Fondo di solidarietà regionale)
Art. 35 (Rifinanziamento della LR 14-1-1974, n. 1 per le abitazioni dei coldiretti)
Art. 36 (Fondo per il credito alle imprese artigiane)
Art. 37 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 38 (Contributi per credito d’esercizio alle aziende artigiane)
Art. 39 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere mostre ed esposizioni)
Art. 40 (Propaganda turistica)
Art. 41 (Anticipazione al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l’espropriazione dei terreni)
Art. 42 (Reimpiego dei recuperi sulle anticipazioni per danni dei terremoti di Ascoli, Macerata e Ancona)
Art. 43 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 44 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 45 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 46 (Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa)
Art. 47 (Fondi globali)
Art. 48 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 49 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 50 (Iscrizione stanziamenti finalizzati)
Art. 51 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 52 (Capitoli aggiunti)
Art. 53 (Rinnovo dell’autorizzazione per la contrazione di mutui già autorizzati in anni anteriori)
Art. 54 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1980/82)
Art. 55 (Piano esecutivo delle opere pubbliche)
Art. 56 (Bilancio di previsione dell’ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 57 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati



E’approvato in L . 1.252.413.624.050 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l’anno finanziario 1980 annesso, alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 1980 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E’altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


E’ approvato in L. 1.252.413.624.050 lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1980 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione ento i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19-5-1976, n. 335 e quelle contenute nella presente legge.


Per l’anno 1980, in mancanza delle determinazioni di cui all’art. 9 - sesto comma - della legge 19-5-1976, n. 335, le spese della Regione sono classificate secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella " A" allegata alla presente legge.
Le spese stesse sono altresì riclassificate, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9 - settimo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, secondo le risultanze di cui alla tabella " B" allegata alla presente legge.


E’approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 1980 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 6 e 7 - la Regione è autorizzata, per effetto dell’art. 4, secondo comma della legge 19-5-1976, n. 335 ai sensi e con i vincoli dell’art. 22 della stessa legge 19-5-1976, n. 335, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 55.783.000.000, ad un tasso minimo del 18 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di anni 25.
A tal fine è autorizzata la iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1980.
La giunta regionale è facoltizzata a provvedere alla assunzione dei predetti mutui con atti deliberativi da comunicarsi al consiglio regionale entro 5 giorni e da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, alle condizioni e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale ed interessi passivi è garantita mediante la iscrizione nel bilancio regionale a decorrere dall’esercizio 1980, e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
Le spese per l’ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.


Per il funzionamento del consiglio regionale è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa complessiva di lire 2.950 milioni, iscritta a carico dei capitoli numeri 1100101, 1100102, 1100103, 110010, 1100105 e 1100106 dello stato di previsione della spesa per le finalità e negli importi nei medesimi rispettivamente indicati.
E’ altresì autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di lire 600 milioni, iscritta a carico del capitolo numero 1100210 dello stato di previsione della spesa, per il finanziamento degli oneri relativi alla elezione per il rinnovo del consiglio regionale.


In conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, le autorizzazioni di spesa per le attività previste dalle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l’anno 1980, negli importi controindicati:
a) legge regionale 18-10-1974, n. 24, L. 6.600.000;
b) legge regionale 18-10-1974, n. 25, L. 1.500.000;
c) legge regionale 18-10-1974, n. 26, L. 3.000.000;
d) legge regionale 18-10-1974, n. 27, L. 5.000.000;
e) legge regionale 28-3-1975, n 15, L. 1.000.000;
f) legge regionale 22-7-1977, n. 28, L. 25.000.000;
g) legge regionale 22-8-1979, n. 26, L. 20.000.000;
h) legge regionale 19-5-1976, n. 10, L. 24.000.000;

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate, rispettivamente, a carico dello stato di previsione della spesa, per gli importi controindicati:
1) capitolo 1101109, L. 6.600.000;
2) capitolo 1101111, L. 1.500.000;
3) capitolo 1101112, L. 3.000.000;
4) capitolo 1101110, L. 5.000.000;
5) capitolo 1101113, L. 1.000.000;
6) capitolo 1101114, L. 25.000.000;
7) capitolo 1101115, L. 20.000.000;
8) capitolo 1313202, L. 24.000.000.



Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge regionale 19-5-1975, n. 35 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 600.000.000 per spese e contributi per la formazione della " Carta tecnica", di cui all’art. 5 della stessa legge regionale 19-5-1975, n. 35.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1211101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1, secondo comma della legge regionale 4-1-1979, n. 4 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa di L. 900.000.000 per l’esecuzione di opere straordinarie relative al miglioramento della funzionalità dei porti regionali di Fano e Senigallia in attuazione dei relativi piani regolatori, nei rispettivi importi di L. 300.000.000 e di L. 600.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2212102 dello stato di previsione della spes


Per le finalità indicate negli artt. 2 e 4 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 recante norme per la tutela degli ambienti naturali è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa, rispettivamente, di L. 60.000.000 e di L. 90.000.000.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli numeri 1213101 e 1213102 dello stato di previsione della spesa, nei rispettivi importi di L. 60.000.000 e di L. 90.000.000.


Ai sensi dell’art. 6, primo comma, della legge regionale 25-8-1977, n. 33 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1213104 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, primo comma, della legge regionale 24-8-1979, n. 27, la quota non impegnata al 15-10-1979 della autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000 stabilita dall’art. 1 della stessa legge regionale 24-8-1979, n. 27 è accertata in L. 664.614.134.
L’importo della quota di cui al precedente comma è iscritto a carico del capitolo 2221201 dello stato di previsione della spesa.


In conformità al disposto dell’art. 2, quarto comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione, agli enti locali, di contributi annuali di durata non superiore a 35 anni nella spesa occorrente per la realizzazione di impianti di adduzione secondaria e per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali, previsti dall’art. 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 20-3-1975, n. 17, entro il limite di L. 200.000.000.
La misura dei contributi di cui al comma precedente è stabilita, per l’anno 1980, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della LR 18-4-1979, n. 17, in ragione del 5 per cento costante della spesa riconosciuta ammissibile.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma del presente articolo non potranno venire a scadenza prima dell’esercizio finanziario 1981.
Nello stato di previsione della spesa per l’anno 1981 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all’ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere nei detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare in ciascun anno, il limite di L. 200.000.000 in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980/ 82, adottato con l’articolo 54 della presente legge, nel quale risulta assicurata la copertura della detta spesa, ascritta al capitolo 2221205.


Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lettera b), della legge regionale 4-1-1979, n. 5 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzato per l’anno 1980 la spesa di L. 40.000.000 per l’esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l’attività per la tenuta dell’albo provinciale degli autotrasporti di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1222209 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 3, secondo comma della legge regionale 5-3-1979, n. 8 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 100.000.000 per la formazione del piano regionale dei trasporti.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1222211 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della legge regionale 22-11-1979, n. 39 la giunta regionale è autorizzata a concedere, alle aziende esercenti pubblici servizi di linea di concessione regionale, sui contributi previsti dall’art. 1 della stessa legge regionale 22-11-1976, n. 39, acconti commisurati alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione ed effettuate nell’anno 1979, per l’importo complessivo non superiore a L. 5.000.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento degli acconti di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo numero 1222213 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 29-10-1979, n. 32 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 260.700.000 per la concessione di contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento delle medesime.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1223202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge regionale 19-5-1975, n. 35 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 1.000.000.000 per la concessione ai comuni, dei contributi previsti dall’art. 2, lettera a), della stessa legge regionale n. 35/ 1975, per le spese relative alla formazione dei piani particolareggiati dei rispettivi centri storici.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1231103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della legge regionale 10-3-1979, n. 15 ed in conformità al disposto di cui all’art. 2, primo comma, della legge 16-5-1976, n. 355, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa di L. 3.500.000.000 per la concessione ai comuni singoli o associati compresi nelle comunità montane, dei finanziamenti occorrenti per l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, destinate agli insediamenti produttivi nei territori montani.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2232402 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge regionale 23-8-1976, n. 24 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, l’ammontare del fondo per l’addestramento professionale è stabilito, per l’anno 1980, in L. 5.880.150.000.
Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:
a) L. 415.000.000 per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, di cui:
1) L. 165.000.000 per l’acquisto di attrezzature didattiche;
2) L. 50.000.000 per le attività di orientamento professionale;
3) L. 50.000.000 per attività di studio e per documentazione;
4) L. 150.000.000 per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.
b) L. 251.133.750, ivi comprese L. 30.000.000 per spese di propaganda e per esami, per l’attuazione di corsi compresi nel piano per l’anno formativo 1979/ 80 approvato con atto amministrativo del consiglio regionale n. 81/ 79 in data 19-10-1979, da svolgersi a cura degli enti delegati, in aggiunta all’importo di L. 300.000.000 di cui all’art. 10, secondo comma, lettera c), punto 1, della legge regionale 18-5-1979, n. 20, aumentato di L. 10.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1978/ 1979;
c) L. 2.017.295.750 per l’attuazione di corsi compresi nel piano dei corsi di cui alla precedente lettera b), da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, in aggiunta all’importo di L. 700.000.000 di cui all’art. 10, secondo comma, lettera c, punto 2, della legge regionale 18-5-1979, n. 20, aumentato di L. 250.113.250 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1978/ 1979;
d) L. 1.770.000.000 per oneri aggiuntivi degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione di cui:
1) L. 500.000.000 per il pagamento delle mensilità estive, ratei di 13 mensilità e accantonamenti per anzianità , salvo conguaglio in sede di liquidazione delle competenze;
2) L. 250.000.000 per le finalità di cui all’art. 1 della legge 12-2-1967, n. 36 (contributi CUAF);
3) L. 20.000.000 per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di formazione professionale;
4) L. 1.000.000.000 per gli oneri derivanti dalla applicazione del contratto Silap per i dipendenti dei detti enti;
e) L. 100.150.000 per attuazione di progetti speciali di formazione professionale ammessi a beneficiare del fondo sociale europeo, ai sensi dell’art. 9, lettera c), della legge regionale 23-8-1974, n. 24;
f) L. 126.343.000 per il finanziamento delle iniziative concernenti le attività formative connesse ai contratti di formazione e lavoro stipulati ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni;
g) L. 1.200.000.000 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell’anno formativo 1980/ 1981, di cui:
1) L. 300.000.000 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;
2) L. 900.000.000 per l’attività formativa da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa;
- capitolo 1312101 per L. 415.000.000 per le spese di cui alla lettera a);
- capitolo 1322101 per L. 554.133.750, per le spese di cui alle lettere b) e g), punto 1;
- capitolo 1322102 per L. 4.684.523.250 per le spese di cui alle lettere c), d) e g), punto 2;
- capitolo 1312104 per L. 100.150.000 per le spese di cui alla lettera e);
- capitolo 1322104 per L. 126.343.000 per le spese di cui alla lettera f).



Ai sensi dell’articolo unico della legge regionale 1-9-1979, n. 28 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000 così suddivisa:
a) L. 10.000.000 per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali (art. 7 della legge regionale 30-12-1974, n. 53);
b) L. 80.000.000 per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali (artt. 3, 9 e 10 della legge regionale 30-12-1974, n. 53);
c) L. 910.000.000 per la concessione dei contributi (artt. 12 e 13 della legge regionale 30-12-1974, n. 53);

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 1313101, 1313102 e 1313103 dello stato di previsione della spesa rispettivamente per gli importi di L. 10.000.000, L. 80.000.000 e L. 910.000.000.


Ai sensi dell’art. 10, secondo comma della legge regionale 18-5-1978, n. 12, e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa di L. 35.000.000 per la concessione di contributi ad enti pubblici ed associazioni operanti nel settore della pesca.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1313306 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 11, secondo comma della legge regionale 23-8-1977, n. 31, e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 45.670.389 per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l’esecuzione di opere di tutela dell’ambiente e per lo sviluppo del patrimonio ittico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1313307 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 18-4-1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni (da parte della Regione) per la concessione, agli enti locali, di contributi pluriennali dell’importo delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, previste dagli artt. 13 e 15 della legge 1090/1968 e dagli artt. 2, 3, 8 e 10 della legge 589/ 49 per la durata stabilita nei detti articoli ed entro i limiti dei seguenti importi:
a) per i contributi di cui agli artt. 13 e 15 della legge 1090/1968, L. 1.000.000.000;
b) per i contributi di cui agli artt. 2, 3, 8 e 10 della legge 589/49, L. 2.493.000.000.

La misura dei contributi di cui al comma precedente è stabilita, per l’anno 1980, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge regionale 18-4-1979, n. 17, in ragione del 4 per cento costante della spesa riconosciuta ammissibile.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma del presente articolo non potranno venire a scadenza prima dell’esercizio finanziario 1981, in conformità al disposto dell’art. 2, quarto comma, della legge 19-5-1976, n. 335.
Nello stato di previsione della spesa per l’anno 1981 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per un importo pari all’ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, i limiti di L. 1.000.000.000 e di L. 2.493.000.000 rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) dello stesso primo comma, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980/ 82 adottato con l’articolo 54 della presente legge, nel quale risulta assicurata la copertura della detta spesa, ascritta rispettivamente al capitolo 2221104 e al capitolo 2221105.


Ai sensi dell’art. 6, primo comma della legge regionale 2-11-1978, n. 20 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 30.000.000 per la concessione all’ospedale generale regionale Umberto I di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, del contributo per il funzionamento del centro regionale di Immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento del capitolo 1424140 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’articolo unico della legge regionale 7-12-1977, n. 45 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa complessiva di L. 70.000.000, per la concessione di contributi per gli oneri relativi all’attuazione della dialisi domiciliare.
Lo stanziamento è finalizzato:
a) quanto a L. 60.000.000 per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) quanto a L. 10.000.000 per l’attività di ricerca epidemiologica.

Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo 1424140, dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 14, primo comma della legge regionale 3-9-1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli artt. 11 e 13 della stessa legge regionale n. 30/ 1979 e determinata, per l’anno 1980, nei seguenti rispettivi importi:
a) per i contributi in capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, L. 150.000.000;
b) per i contributi nelle spese di gestione, L. 1.500.000 per ogni posto - bambino autorizzato.

Ai sensi dell’art. 14, secondo comma della legge regionale 3-9-1979, n. 30 la quota delle assegnazioni statali di cui alla legge 23-12-1975, n. 698 destinata al finanziamento delle attività previste dalla stessa legge regionale 3-9-1979, n. 30 è stabilita, per l’anno 1980 in L. 1.512.797.890.
Per gli interventi previsti dagli artt. 11 e 13 della legge regionale 3-9-1979, n. 30 è autorizzato, per l’anno 1980, la spesa complessiva di L. 3.107.187.890 di cui L. 900.000.000 per la concessione di contributi di cui all’art. 13 della stessa legge regionale 3-9-1979, n. 30.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2431101 e 1431101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 8, lettera a) della legge regionale 27-2-1975, n. 8 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335 è autorizzata, per l’anno 1980 la spesa di L. 500.000.000 quale contributo della Regione al fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1434201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1, secondo comma della legge regionale 3-1-1979, n. 3 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzato per l’anno 1980 la spesa di L. 15.383.786.000 quale dotazione del fondo unico da assegnare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal DPR 24-7-1977, n. 616.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1436101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23-1-1975, n 5 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa complessiva di L. 4.750.000.000 così suddivisa:
a) L. 415.000.000 per contributi e spese per la lotta fito - sanitaria (art. 9, primo e quarto comma);
b) L. 300.000.000 per contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l’attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e assistenza tecnica (art. 4);
c) L. 300.000.000 per contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (art. 2);
d) L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l’utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi di sviluppo (art. 5);
e) L. 500.000.000 per contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni, per l’attuazione di assistenza tecnica alle aziende (art. 7);
f) L. 2.200.000.000 per la concessione di contributi a cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (art. 6);
g) L. 35.000.000 per la concessione di contributi alle associazioni zootecniche per lo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica (art. 16);

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte al carico dei capitoli 1511301, 1512203, 1512204, 1513201, 1524201, 1513203 e 1512205 dello stato di previsione della spesa rispettivamente per gli importi di L. 415.000.000, L. 300.000.000, L. 300.000.000, L. 1.000.000.000, L. 500.000.000, L. 2.200.000.000, L. 35.000.000.


Ai sensi degli artt. 11 e 14, quarto comma della legge regionale 4-11-1978, n. 22 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, e autorizzata, per l’anno 1980, la spesa complessiva di L. 200.000.000 per oneri di preammortamento, così suddivisa:
a) L. 100.000.000 per l’applicazione della legge regionale 12-5-1975, n. 31, art. 5 (miglioramento fondiario);
b) L. 100.000.000 per l’applicazione della legge regionale 12-5-1975, n. 31, art. 7 (impianti cooperativi).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2522211 e 2513102 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della LR 13-3-1980, n. 11 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzato, per l’anno 1980, un limite di impegno ventennale di L. 500 milioni per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui contratti, ai sensi dell’art. 3 della legge 5-7-1928, n. 1760, per l’acquisto di terreni idonei alla costituzione e l’ampliamento di aziende agricole.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2522301 dello stato di previsione della spesa.


In conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa di L. 263.000.000 per la concessione di contributi ai comprensori, ai comuni o alle associazioni di comuni per la redazione di piani agricoli di zona, previsti dalla legge regionale 6-2-1978, n. 6.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1521101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 2-1-1980, n. 2 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 700.000.000 per la concessione di contributi previsti dagli artt. 3, lett. a) e c), 4, primo comma e art. 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 25-5-1970, n. 364.
La somma di cui al precedente comma è iscritta a carico del capitolo 2515124 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 3-1-1980, n. 3 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 1.400.000.000, quale limite di impegno quindicennale per il rifinanziamento della LR 14-1-1974, n. 1 concernente il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coldiretti.
La somma di cui al precedente comma è iscritta a carico del capitolo 2232101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1, secondo comma della legge regionale 14-6-1967 n. 23, per la concessione alle imprese artigiane dei contributi previsti dall’art. 9 della legge regionale 17-3-1975, n. 13 è autorizzata, per l’anno 1980 la spesa di L. 199.490.914 pari all’importo netto degli interessi maturati alla data del 30-9-1979 sul fondo di cui allo stesso art. 9 della citata legge regionale 17-3-1975, n. 13 amministrato dalla cassa per il credito all’imprese artigiane, e al netto delle somme iscritte, per lo stesso titolo; nei bilanci degli anni precedenti.
La somma di cui al comma precedente, al netto delle relative imposte, è iscritta a carico del capitolo 2612202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1, secondo comma della legge regionale 19-11-1979, n. 36 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335 è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 24-10-1978, n. 19.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1612301 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 2, primo comma della legge regionale 18-1-1978, n. 3 ed in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 80.000.000 per la concessione di contributi sugli interessi sulle operazioni di credito alle cooperative e consorzi d’imprese per l’acquisto di materie prime.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2612301 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 12-3-1979, n. 16 e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 640.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e contributi aggiuntivi a favore dei comuni delegati per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1613202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 4, primo comma della legge regionale 31-10-1974, n. 28, e in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1980, la spesa di L. 1.500.000.000 per l’attuazione della prima parte del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico per il triennio 1980/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1613301 dello stato di previsione della spesa.


Sono autorizzate, per l’anno 1980, anticipazioni di fondi a favore del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno fino all’importo massimo di L. 1.500 milioni per l’espropriazione dei terreni compresi nel piano regolatore dello stesso consorzio e destinati all’insediamento di imprese produttive, ai sensi dell’art. 155, secondo comma, del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno approvato con DPR 6-3-1978, n. 218.
Le anticipazioni di cui al comma precedente debbono essere rimborsate entro l’anno 1980.
Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo e le somme rivenienti dalla restituzione delle dette anticipazioni sono iscritte, rispettivamente a carico del capitolo 2232403 dello stato di previsione della spesa e del capitolo 5000402 dello stato di previsione dell’entrata.


Gli importi recuperati a carico dei proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del novembre 1972 (terremoto di Ascoli Piceno e Macerata) sulle anticipazioni ai medesimi concesse per le finalità di cui agli artt. 1, 2, lettera b) e d), e art. 2, lettera c), a seguito dell’accertamento della spesa per le opere e i lavori effettivamente eseguiti nei modi e termini prescritti e riconosciute ammissibili, sono imputati, rispettivamente, ai capitoli 2000441, 200042 e 2000443 dello stato di previsione delle entrate, e sono correlativamente iscritti, con le modalità di cui al successivo art. 49, rispettivamente a carico dei capitoli 2214103, 2214104 e 2214105 dello stato di previsione della spesa.
Gli importi recuperati a carico dei proprietari di fabbricati danneggiati dai terremoti del febbraio e del giugno 1972 (terremoto di Ancona) sulle anticipazioni ai medesimi concessi per le finalità di cui all’art. 6, lettera d) e gli artt. 7 e 8 dei DDLL 4-3-1972, n. 25 e 6-10-1972, n. 552 convertiti, con modificazioni, nelle leggi 16-3-1972, n. 88 e 2-12-1972, n. 734, a seguito dell’accertamento delle spese per le opere e i lavori effettivamente eseguiti nei modi e termine prescritti e riconosciute ammissibili, sono imputati al capitolo 2000445 dello stato di previsione delle entrate e sono correlativamente iscritti, con le modalità di cui al successivo art. 49, a carico del capitolo 2214106 dello stato di previsione della spesa.


Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9-5-1950, n. 329, 23-10-1963, n. 418; 19-2-1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



Sono dichiarate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del RD 18-11-1923, n. 2440 e dell’art. 12, primo comma della legge 19-5-1976, n. 335, quelle comprese nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1700201 - e alla loro iscrizione, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa, dei capitoli di bilancio compresi nell’elenco di cui al comma precedente.


Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell’art. 42 del RD 18-11-1923, n. 2440 è stabilito, per l’anno 1980 in L. 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalidazione con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1700202 e la loro iscrizione in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei vari capitoli che non riguardino le spese di cui al precedente art. 44.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, quarto comma della legge 19-5-1976, n. 335, il fondo di riserva per sopperire a eventuali deficenze degli stanziamenti di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa è stabilito, per l’anno 1980, in L. 30.000.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stanziamento di cassa del capitolo 1700203.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli di spesa per la integrazione dei rispettivi stanziamenti di cassa sono disposti dal consiglio regionale con proprie deliberazioni amministrative non soggette a controllo.
Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, la giunta regionale sia autorizzata a modificare negli stanziamenti di competenza dei capitoli già istituiti o a istituire nuovi capitoli o capitoli aggiunti, gli stanziamenti di cassa dei detti capitoli sono stabiliti nello stesso importo degli stanziamenti di competenza, contro contestuale riduzione, per la eventuale somma differenziale, del fondo di riserva per sopperire alle deficenze di cassa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 19-5-1976, n. 335 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, i seguenti capitoli con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) capitolo 1700101 " fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", L. 17.690.000.000;
b) capitolo 2700101 " Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ai programmi di sviluppo", L. 10.904.970.150.

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelevamento di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli, per effetto dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Le quote degli stessi fondi non utilizzate al termine dell’esercizio 1980, costituiscono economie di spesa.


Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e per effetto del DPR 24-7-1977, n. 616, si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.


La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, in relazione alle assegnazioni di fondi dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, alle conseguenti variazioni degli stati di previsione dell’entrata e della spesa, mantenendo alle dette assegnazioni le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.


In conformità al disposto di cui all’art. 15, primo comma, della legge 19-5-1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l’anno 1980, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, le variazioni occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da nuove o maggiori assegnazioni di fondi dello Stato vincolate a scopi specifici nonchè per la iscrizione delle correlative nuove o maggiori spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
La giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con le stesse modalità , variazioni compensative relative alle nuove o maggiori spese finanziate con apposite assegnazioni di fondi dallo Stato vincolate a scopi specifici, fermo restando le finalità per le quali i detti fondi sono stati assegnati.


Quando non vi provveda direttamente la legge, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, alle variazioni del bilancio di cassa e di competenza occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione al consiglio regionale del bilancio di previsione per l’anno 1980 e che precisino l’entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Gli stanziamenti di cassa dei capitoli istituiti per effetto del comma precedente sono stabiliti nello stesso ammontare dei relativi stanziamenti di competenza.


In conformità al disposto dell’art. 144 del RD 23-5-1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 30 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 1980 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio 1980, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa, contro contestuale riduzione, per pari importo, del fondo di riserva di cui al precedente art. 46.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli di competenza.
I residui risultanti all’1-1-1980 sui capitoli aggiunti agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 1980, soppressi a seguito della istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli accertamenti e le riscossioni effettuati, nonchè gli impegni assunti e i pagamenti già disposti con imputazione agli stessi capitoli aggiunti sono trasferiti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.


Con apposito articolo della legge per l’assestamento del bilancio per l’anno 1980 sarà autorizzata, per il detto anno, la contrazione di uno o più mutui di importo non superiore a L. 9.200 milioni, pari all’ammontare dei mutui già autorizzati con le leggi regionali nn. 17/ 1974, n. 10/ 1975, n. 17/ 1975 e non contratti alla chiusura dell’esercizio 1979.
Con lo stesso articolo, le autorizzazioni di spesa stabilite dalle leggi medesime sono trasferite all’anno 1980 per un importo non superiore alla differenza tra l’entità delle spese autorizzate e le spese pagate fino alla chiusura dell’esercizio 1979.


E’adottato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della legge 19-5-1976, n. 335, per il triennio 1980/82, il bilancio pluriennale annesso alla presente legge (tabella 1/A, 2/A e 3/A).


Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge regionale 18-4-1979, n. 17, è approvato il piano esecutivo delle opere pubbliche, allegato n. 8, del bilancio di previsione dell’anno 1980, finanziato con le disponibilità previste dal precedente art. 24.
E’ altresì approvato, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 della LR 18-4-1979, n. 17, il piano delle opere pubbliche, allegato n. 9, del bilancio di previsione dell’anno 1980, per l’importo complessivo di L. 25.550.000.000 finanziato con la somma stanziata nel capitolo 2221109 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980.


E’ approvato l’allegato n. 10 concernente il bilancio di previsione dell’Ente di Sviluppo nelle Marche - ESA - per l’anno 1980 nelle seguenti risultanze:
ENTRATE
Titolo I - entrate correnti L. 2.393.000.000
Titolo II - entrate in c / capitale L. 50.000.000
Titolo III - partite di giro L. 3.062.000.000
Titolo IV - contabilità speciali L. 291.000.000
Totale generale dell’entrata L. 5.796.000.000

SPESE
Titolo I - spese correnti L. 1.868.000.000
Titolo II - spese in c / capitale L 575.000.000
Titolo III - partite di giro L. 3.062.000.000
Titolo IV - contabilità speciali L. 291.000.000
Totale generale della spesa L. 5.796.000.000



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

(Omissis).