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Atto:LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 37
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno 1981.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 dicembre 1981, n. 129)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980)
Art. 2 (Modificazione dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1980)
Art. 4 (Adesione e organismi associativi)
Art. 5 (Opere di pronto intervento conseguenti l'alluvione del 4.9.1981)
Art. 6 (Reimpiego delle somme recuperate a carico dei beneficiari delle provvidenze recate dal D.L. 10.10.1979, n. 494 - Eventi sismici del 19.9.1979)
Art. 7 (Censimento del traffico sulle strade provinciali)
Art. 8 (Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori)
Art. 9 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 10 (Spese di funzionamento delle comunità montane)
Art. 11 (Anticipazione all'ente di sviluppo nelle Marche per la realizzazione di opere assistite da contributi della comunità economica europea a carico del Feoga)
Art. 12 (Anticipazioni ad operatori economici per la realizzazione di opere assistite da contributi della comunità economica europea a carico del Feoga)
Art. 13 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 14 (Formazione professionale)
Art. 15 (Asili Nido)
Art. 16 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dalla L.R. 12.5.1980, n. 26)
Art. 17 (Fondi globali)
Art. 18 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1981)
Art. 19 (Copertura del disavanzo)
Art. 20 (Opere pubbliche di interesse degli enti locali)
Art. 21 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 22 (Dichiarazione di urgenza)



I residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980 iscritti, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30.4.1980, n. 25 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 per l'importo complessivo di lire 295.728.634.887 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nel nuovo importo di lire 383.634.836.359.


I presidui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980 iscritti, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 per l'importo complessivo di lire 253.006.120.248, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge e restano stabiliti nel nuovo importo di lire 325.891.934.665.


L'ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1980, iscritto, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, della L.R. 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1981 nell'importo di lire 55.142.590.829 è aumentato di lire 15.020.387.055 e resta quindi stabilito nel nuovo importo di lire 70.162.977.884.


La spesa di lire 8 milioni, autorizzata dall'art. 1, primo comma, lettera a), della L.R. 11.5.1981, n. 11 quale quota di adesione al consiglio dei comuni d'Europa, è aumentata di lire 5.599.070 e si stabilisce in lire 13.599.070.
La maggiore spesa di lire 5.599.070 è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1620101 dello stato di previsione della spesa.


Per far fronte agli oneri relativi alle opere di pronto intervento conseguenti l'alluvione del 4 settembre 1981, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2113201 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 3.000 milioni e si stabiliscono, rispettivamente, in lire 7.000 milioni ed in lire 8.000 milioni.


Le somme recuperate a carico dei beneficiari delle provvidenze di cui al DL 10.10.1979, n. 494, convertito nella legge 14.10.1979, n. 633, relativo agli interventi straordinari nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19.9.1979, sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2212203 dello stato di previsione della spesa mediante deliberazione della giunta regionale da comunicarsi al consiglio entro 10 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, e sono impiegate per le finalità di cui allo stesso D.L. n. 494/1979.


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Nota relativa all'articolo 7
Sostituisce l'art. 37, l.r. 11 maggio 1981, n. 11.


L'autorizzazione di spesa di lire 12.350.000.000 già stabilita con l'art. 8, lettera a), della L.R. 9.6.1981, n. 13, modificata con la L.R. 24.8.1981, n. 24, per la concessione alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di contributi commisurati alle percorrenze effettuate negli anni 1979 e 1980, è ridotta di lire 357 milioni e si stabilisce in lire 11.993.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2222114 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 357 milioni.
L'autorizzazione di spesa di lire 16.585.540.792 già stabilita con l'art. 13 della L.R. 23.7.1981, n. 18 per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'anno 1981 nonchè per interventi di sostegno nel settore del servizio di trasporto per viaggiatori, da erogarsi in ragione di lire 5.796.407.010 nell'anno 1981 e di lire 10.789.133.782 nell'anno 1982, resta confermata nello stesso complessivo importo di lire 16.585.540.792 e sarà erogata in ragione di lire 9.796.407.010 nell'anno 1981 e di lire 6.789.133.782 nell'anno 1982.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2222115 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 4.000 milioni e si stabiliscono in lire 9.796.407.010.
La somma di lire 10.789.133.782 da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 per effetto di quanto disposto all'art. 13 - secondo comma, lettera b) - della legge regionale n. 18/1981 è ridotta a lire 6.789.133.782.


In ottemperanza al disposto dell'art. 48, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 ed in relazione all'importo delle obbligazioni che potranno venire a scadenza entro i termini di chiusura del corrente esercizio finanziario, facenti carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa dei detti capitoli sono ridotti dei controindicati importi:
- capitolo n. 2227202: stanziamento di competenza lire 27.000 milioni, stanziamento di cassa lire 24.000 milioni;
- capitolo n. 2231201: stanziamento di competenza lire 3.500 milioni, stanziamento di cassa lire 3.500 milioni;
- capitolo n. 2233201: stanziamento di competenza lire 4.200 milioni, stanziamento di cassa lire 4.200 milioni.

Restano valide, a tutti gli altri effetti, le obbligazioni nei confronti dei terzi entro i limiti degli stanziamenti iniziali dei capitoli di cui al comma precedente, fermo restando che le obbligazioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 1981 non potranno eccedere l'importo di lire 8.000 milioni se facenti carico al capitolo n. 2227202, l'importo di lire 900 milioni se facenti carico al capitolo 2231201 e l'importo di lire 800 milioni se facenti carico al capitolo n. 2233201.


La spesa di lire 392.975.000, autorizzata dall'art. 15 della L.R. 11.5.1981, n. 11 per la concessione di contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento delle medesime, è ridotta di lire 53.725.000 e si stabilisce in lire 339.250.000.
La minore spesa di lire 53.725.000 è portata in diminuzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2241101 dello stato di previsione della spesa.


Sono autorizzate, per l'anno 1981, anticipazioni di fondi a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche fino all'importo massimo di lire 967.435.484 per il pagamento delle spese per la realizzazione delle opere indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, assistite dal contributo della comunità economica europea a carico del Feoga per la parte finanziata con il detto contributo.
Le anticipazioni di cui al comma precedente saranno rimborsate dall'ente di sviluppo nelle Marche all'atto della riscossione dei relativi contributi comunitari.
Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 3123204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 967.435.484; le somme rivenienti dalla restituzione delle dette anticipazioni sono imputate al capitolo 5004003 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata con lo stanziamento di competenza di lire 967.435.484 e lo stanziamento di cassa di lire 200.000.000.


Sono autorizzate, per l'anno 1981, anticipazioni di fondi a favore dei soggetti compresi nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge, fino all'importo controindicato, per il pagamento delle spese per la realizzazione delle opere indicate nello stesso elenco n. 2, assistite dal contributo della comunità economica europea a carico del Feoga, per la parte finanziata con il detto contributo.
Le anticipazioni di cui al comma precedente saranno rimborsate dai soggetti beneficiari all'atto della riscossione dei relativi contributi comunitari.
Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo n. 3123205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.520 milioni; le somme rivenienti dalla restituzione delle dette anticipazioni sono imputate al capitolo 5004004 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata con lo stanziamento di competenza di lire 3.520 milioni e lo stanziamento di cassa di lire 1.500 milioni.


La spesa di lire 830 milioni, autorizzata dall'art. 22 della legge regionale 11.5.1981, n. 11 per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, è ridotta di lire 300 milioni e si stabilisce in lire 530 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 300 milioni.


L'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. 11.5.1981, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli nn. 3311101, 3321101 e 3322101 nei rispettivi importi di lire 597.292.000, di lire 878.575.970 e di lire 6.503.014.904".



La somma di lire 1,5 milioni indicata nell'art. 16, primo comma, lettera b), della L.R. 11.5.1981, n. 11, quale importo del contributo di cui all'art. 13 della L.R. 3.9.1979, n. 30, per ogni posto-bambino autorizzato, è ridotta a lire 1.250.000.
Gli importi di lire 3.882.812.110 e di lire 3.582.812.110 di cui al terzo comma dello stesso art. 16 della medesima legge regionale n. 11/1981 sono modificati, rispettivamente, in lire 4.809.804.735 ed in lire 4.509.804.735.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 4231101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 926.992.625.


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Nota relativa all'articolo 16
Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 31, l.r. 11 maggio 1981, n. 11.


Gli importi dei fondi globali già stabiliti, per effetto dell'art. 32, primo comma, lettere a) e b), della L.R. 11.5.1981, n. 11, in lire 31.856 milioni per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente, ed in lire 13.238.600.000 per il finanziamento degli oneri della stessa natura attinenti alle spese per investimenti, sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.600 milioni e di lire 1.400 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli nn. 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 sono ridotti di lire 1.600 milioni e di lire 1.400 milioni, rispettivamente.
Agli elenchi nn. 2 e 3 di cui all'art. 32, secondo comma, della legge regionale n. 11/1981, allegati al bilancio per l'anno 1981, sono apportate, rispettivamente, le variazioni indicate negli elenchi n. 3 e n. 4 allegati alla presente legge.


Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 sono introdotte le altre variazioni di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge.


Per effetto delle riduzioni di cui al precedente art. 10, pari, complessivamente, a lire 34.700 milioni in termini di competenza, il disavanzo del bilancio per l'anno 1981, già stabilito in lire 58.795 milioni, quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi nn. 6 e 7 allegati alla L.R. 11.5.1981, n. 11, risulta ridotto di pari importo e si stabilisce in lire 24.095 milioni.
L'importo dei mutui e dei prestiti obbligazionari già autorizzati con l'articolo 71, primo comma, della L.R. 11.5.1981, n. 11 per le finalità di cui agli articoli nn. 51 e 70 della stessa legge regionale n. 11/81 già stabilito in complessive lire 109.078 milioni, è ridotto di lire 34.700 milioni e si stabilisce in lire 74.378 milioni.
La spesa per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma precedente, già valutata, come indicato nell'art. 77, secondo comma, della legge regionale n. 11/81, in lire 3.500 milioni per l'anno 1981, in lire 21.385 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 all'anno 2000 ed in lire 17.885 milioni per l'anno 2001, e così per complessive lire 427.700 milioni, è valutata in lire 14.705 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 all'anno 2001 e così per complessive lire 294.100 milioni.


Il termine fissato al 30 settembre 1981 dall'articolo 48 ultimo comma della L.R. 11.5.1981, n. 11 per l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi trentacinquennali sull'importo delle opere pubbliche comprese nell'elenco n. 8 approvato con l'articolo 56, primo comma della L.R. 22.4.1980, n. 22 è protratto al 31 dicembre 1981.


Il primo comma dell'art. 6 della L.R. 11.5.1981, n. 5 è così modificato:
"Per le finalità indicate nell'art. 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30.12.1974, n. 52, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della L.R. 30.4.1980, n. 25, è autorizzata rispettivamente, per l'anno 1981, la spesa di lire 70 milioni e la spesa di lire 130 milioni.



La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.