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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 1982, n. 7
Titolo:Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Pubblicazione:( B.U. 03 marzo 1982, n. 29 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario


TITOLO I Igiene e sanità pubblica
Capo I Funzioni amministrative: attribuzioni del comune, della unità sanitaria locale e della Regione
Art. 1 (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica)
Art. 2 (Attribuzioni della unità sanitaria locale)
Art. 3 (Attribuzioni del sindaco)
Art. 4 (Attribuzioni della Regione)
Art. 5 (Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni)
Art. 6 (Attività ispettiva, di vigilanza e di controllo)
Art. 7 (Laboratori provinciali di igiene e profilassi)
Art. 8 (Attività nell' interesse dei privati)
Capo II Attività medico-legali
Art. 9 (Attività di medicina legale)
Art. 10 (Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati)
Capo III Commissioni sanitarie, collegi e comitati
Art. 11 (Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario in commissioni, collegi e comitati)
Art. 12 (Commissioni sanitarie per gli invalidi civili)
Art. 13 (Commissioni per l'accertamento dello stato di non vedente)
Art. 14 (Commissione per l'accertamento del sordomutismo)
Art. 15 (Commissioni regionali)
Art. 16 (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)
Art. 17 (Commissione per i cimiteri)
Art. 18 (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Art. 19 (Commissioni per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano)
Art. 20 (Commissione tecnica per i gas tossici)
Art. 21
Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
Art. 23 (Soppressione di organi collegiali)
TITOLO II Servizio e assistenza farmaceutica
Capo I
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Capo II
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40

TITOLO I
Igiene e sanità pubblica

Capo I
Funzioni amministrative: attribuzioni del comune, della unità sanitaria locale e della Regione



Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del medico provinciale e agli ufficiali sanitari, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 24.4.1980, n. 24 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:
1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive, diffusive e parassitarie, la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;
2) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;
3) la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
4) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonchè sui mezzi di trasporto utilizzati;
5) la tutela igienico-sanitaria sui negozi e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande nonchè dei piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione e sui mezzi di trasporto utilizzati;
6) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:
a) all'inquinamento dell'aria;
b) all'inquinamento delle acque;
c) all'inquinamento del suolo;
d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche ed altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'articolo 20 della legge 23.12.1978, n. 833 e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
8) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
9) la tutela ed il controllo igienico dell'approvvigionamento idrico;
10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi ai sensi dell'art. 6 della legge 24.12.1979, n. 650;
11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro correlati alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;
12) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 6, lettera z), della legge 23.12.1978, n. 833;
13) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
14) la polizia mortuaria.

Restano valide le norme di cui all'art. 5 della L.R. 24.4.1980, n. 24.
Sono fatte salve le funzioni attribuite ai comuni e alle province dalle leggi 10.5.1976, n. 319 e 24.12.1979, n. 650.


Le funzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dall'unità sanitaria locale attraverso i servizi sanitari istituiti a norma dell'articolo 14 della legge regionale 24.4.1980, in relazione alle rispettive competenze e secondo le modalità disciplinari dal regolamento sull'organizzazione e funzionamento dei servizi approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.
I responsabili dei servizi, in particolare:
a) propongono, nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 3 ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;
b) si avvalgono, per i compiti d'istituto, del personale medico del ruolo sanitario regionale, residente nei vari comuni che fanno parte della unità sanitaria locale, personale che è tenuto a prestare la sua opera in relazione alla propria specifica professionalità;
c) possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, dell'opera dei medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione.



In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.
Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale o, per i casi di urgenza e di comprovata necessità , di operatori del servizio sanitario ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24.4.1980, n. 24.


Restano di competenza della Regione:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale ai fini di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;
b) la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica e nel settore del farmaco e dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 59, quinto comma, dello Statuto regionale;
c) la classificazione, con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi della legge 2.5.1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;
d) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate ai comuni per l'esercizio attraverso le unità sanitarie locali.

La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i rispettivi comitati di gestione.


Spetta al presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.
Il presidente della giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti per indagini radiodiagnostiche e radio-terapiche, nonchè laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge 23.12.1978, n. 833.
Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.
La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.
Il presidente della unità sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento invia la domanda alla giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.
La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, dandone immediata comunicazione ai rispettivi comitati di gestione.

Nota relativa all'articolo 5
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



Il comitato di gestione dell'USL nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20.12.1979, n. 761, individua nell'ambito del competente servizio per l'igiene e sanità pubblica di cui all'art. 14 della legge regionale del 24.4.1980, n. 24, il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica.
L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta dal responsabile del servizio competente per l'igiene e sanità pubblica che si avvale di personale posto alle sue dipendenze o può chiedere al comitato di gestione di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Le persone indicate nei commi precedenti, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.


In attesa della individuazione dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza da parte del piano sanitario regionale nonchè dell'emenazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 24.4.1980, n. 24.

Nota relativa all'articolo 7
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole “piano sanitario”, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: “Piano socio-sanitario regionale”.



I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore dei privati dai servizi, presidi e uffici della unità sanitaria locale sono stabiliti dalla giunta regionale e aggiornati all' inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
Capo II
Attività medico-legali



Le attività di medicina legale comprendono in particolare:
a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;
b) accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20.5.1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30.12.1971, n. 1204, nonchè dell'articolo 2 del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29.2.1980, n. 33;
c) altri accertamenti di invalidità temporanea e permanente previsti da leggi e regolamenti;
d) attività collegiali per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonchè a favore dei ciechi civili e sordomuti;
e) attività , anche collegiali, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
f) il servizio necroscopico;
g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

Spetta al competente servizio per l'igiene e sanità pubblica, di cui all'articolo 14 della legge regionale 24.4.1980, n. 24, e ai presidi multizonali l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma, ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.
Al medico provinciale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio o, per sua delega, un altro medico del servizio.


I sanitari dipendenti dall'unità sanitaria locale addetti alle attività medico - legali sono competenti ad erogare prestazioni medico - legali a richiesta dei privati.
Le tariffe relative sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
Per la riscossione delle somme versate si applicano le norme di cui alla L.R. 24.10.1981, n. 31.
Capo III
Commissioni sanitarie, collegi e comitati



Tutte le commissioni, i comitati e i collegi operanti a livello provinciale, già titolari delle competenze di cui al precedente articolo 10 e all'articolo 14, lettera q) della legge 23.12.1978, n. 833, operano a livello di unità sanitaria locale.
Nelle commissioni, collegi e comitati, di cui al comma precedente, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata o, per sua delega, da altro medico del servizio stesso.
Nelle commissioni di cui al primo comma, i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui al presente articolo sono effettuate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale competente.
Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato dalla giunta regionale.
Ogni altro partecipante a commissioni, collegi e comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai dipendenti dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito hanno sede gli organi suddetti, nominati dal comitato di gestione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.


E' costituita presso ciascuna USL la commissioe sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile, di cui alla legge 30.3.1971, n. 118 e successive modifiche.
Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che la presiede;
b) da un medico esperto in medicina del lavoro dipendente dall'USL ovvero da un medico specialista in medicina legale, designati dal comitato di gestione;
c) da un medico generico o da un medico specialista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Qualora entro 20 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione di cui al primo comma sono affidate dallo stesso comitato di gestione a un dipendente dell'USL.

Nota relativa all'articolo 12
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2:
1) ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge nonché ai componenti medici delle stesse Commissioni dipendenti delle Aziende del servizio sanitario regionale qualora l'attività venga svolta fuori dell'orario di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, spettano, per ogni visita effettuata ai fini dell'accertamento delle invalidità, i seguenti compensi:
a) euro 15,00, in caso di visita ambulatoriale;
b) euro 20,00, in caso di visita domiciliare;
2) agli importi di cui al punto 1) si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 bis, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.



La commissione sanitaria per l'accertamento dello stato di non vedente, di cui alla legge 27.5.1970, n. 382, opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali nn. 3 - 12 - 15 - 24.
La commissione costituita presso l'USL n. 3 è competente anche per le USL nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7.
La commissione costituita presso l'USL n. 12 è competente anche per le USL nn. 8 - 9 - 10 - 11 - 13.
La commissione costituita presso l'USL n. 15 è competente anche per le USL nn. 14 - 16 - 18 - 19 - 20.
La commissione costituita presso l'USL n. 24 è competente anche per le USL nn. 17 - 21 - 22 - 23.
Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate dal comitato di gestione dell'USL presso cui sono costituite e risultano così composte:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che le presiede;
b) da un oculista dipendente dall'USL ovvero da altro oculista, designati dal comitato di gestione;
c) da un oculista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Qualora entro 20 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'USL presso cui le suddette commissioni sono costituite.

Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2:
1) ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge nonché ai componenti medici delle stesse Commissioni dipendenti delle Aziende del servizio sanitario regionale qualora l'attività venga svolta fuori dell'orario di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, spettano, per ogni visita effettuata ai fini dell'accertamento delle invalidità, i seguenti compensi:
a) euro 15,00, in caso di visita ambulatoriale;
b) euro 20,00, in caso di visita domiciliare;
2) agli importi di cui al punto 1) si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 bis, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.



La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui alla legge 26.5.1970, n. 381 è costituita presso le USL nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo precedente.
Tale commissione è nominata dal comitato di gestione dell'USL presso cui è costituita ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che la presiede;
b) da un otorinolaringoiatra, designato dal comitato di gestione;
c) da un otorinolaringoiatra scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Nota relativa all'articolo 14
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2:
1) ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge nonché ai componenti medici delle stesse Commissioni dipendenti delle Aziende del servizio sanitario regionale qualora l'attività venga svolta fuori dell'orario di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, spettano, per ogni visita effettuata ai fini dell'accertamento delle invalidità, i seguenti compensi:
a) euro 15,00, in caso di visita ambulatoriale;
b) euro 20,00, in caso di visita domiciliare;
2) agli importi di cui al punto 1) si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 bis, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.



Le commissioni sanitarie regionali previste, rispettivamente, alle leggi 30.3.1971, n. 118; 27.5.1970, n. 382 e 26.5.1970, n. 381 sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:
1) per la commissione di cui all' art. 9 della legge 30.3.1971, n. 118 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:
a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale che la presiede;
b) un docente universitario di medicina o un medico che svolga funzioni di primario o aiuto corresponsabile, preferibilmente residente in una comune della Regione;
c) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominati regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;
d) un medico specialista in discipline neuropsichiatriche;
2) per la commissione di cui all' art. 4 della legge 26.5.1970, n. 381 dai seguenti componenti, designatiì dalla giunta regionale, ad eccezione del componente di cui alla seguente lett. c):
a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;
b) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;
c) un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall' ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
d) un medico preferibilmente specializzato in foniatria;
3) per la commissione di cui all' art. 12 della legge 27.5.1970, n. 382 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:
a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;
b) il primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione.

Di ogni commissione di cui al presente articolo fa parte altresì , rispettivamente, un medico o specialista in oculistica o otorinolaringoiatria scelto dalla giunta regionale su terne indicate dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative della rispettiva categoria.
Non possono far parte delle commissioni sanitarie regionali i componenti delle commissioni sanitarie di cui agli articoli precedenti.
Esercita le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie regionali un funzionario regionale.
La giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più sezioni delle commissioni di cui al presente articolo, determinandone la sede e l'ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più unità sanitarie locali.
Le commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle USL.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. unico, l.r. 21 gennaio 1986, n. 2.


Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2.4.1968, n. 482 è costituito presso ciascuna USL.
Esso è nominato dal comitato di gestione ed è composto:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio, che lo presiede;
b) da un medico esperto in medicina del lavoro ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dal comitato di gestione;
c) da un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;
d) da un medico designato dalle associazioni, opere o enti, di cui all'art. 15 della legge 2.4.1968, n. 482 maggiormente rappresentative.

Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.
Qualora, entro venti giorni dalla richiesta, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'USL presso cui il collegio è costituito, nominato dal comitato di gestione.


La commissione per i cimiteri prevista dall'art. 53 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 è costituita presso ciascuna USL.
Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:
a) dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, che la presiede;
b) dal responsabile del servizio, di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio;
c) da un medico del servizio stesso;
d) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla giunta regionale;
e) da un geologo;
f) dal sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'USL presso cui la commissione è costituita, nominato dal comitato di gestione.


La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 89 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, è costituita presso le USL nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.
Essa e nominata dal comitato di gestione dell'USL presso cui è costituita ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
c) da un laureato in fisica, dipendente dall'USL;
d) da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185;
e) da un medico del lavoro, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono designati dal comitato di gestione dell'USL presso cui la commissione è costituita.
Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.


La commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della legge 14.7.1967, n. 592, è costituita presso le USL nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.
Essa è nominata dal comitato di gestione dell'USL presso cui è costituita ed è composta:
a) da due componenti del comitato di gestione dell'USL scelti nel proprio interno, di cui uno con funzioni di presidente;
b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'USL;
c) da altro medico dipendente dall'USL;
d) da un dipendente addetto al reparto medico-micrografico di pubblico laboratorio;
e) dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria;
f) da un rappresentante della sanità militare designato dalla direzione della sanità militare del comando militare territoriale;
g) dal rappresentante dell'ordine dei medici;
h) da un rappresentante dell'associazione volontari del sangue (AVIS) se regolarmente costituita nell'ambito dell'USL;
i) da un rappresentante di ognuna delle altre associazioni di donatori eventualmente esistenti e regolarmente costituite nell'ambito della USL, alle condizioni di cui al n. 8 dell'articolo 3 della citata legge 14.7.1967, n. 592;
l) da un dirigente del centro trasfusionale di cui all'articolo 6 della succitata legge 14.7.1967, n. 592.

Della commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della CRI.
Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.


La commissione tecnica per i gas tossici, di cui all'art. 24 del R.D. 9.1.1927, n. 147, è costituita presso le USL nn. 3 - 12 - 15 - 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 13.
Essa è nominata dal comitato di gestione dell'USL presso cui è costituita ed è composta:
a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, o da altro medico addetto al servizio, che la presiede;
b) dal coordinatore del servizio regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della provincia su cui insiste la USL o la maggior parte del territorio della stessa;
c) dal questore e dal comandante dei vigili del fuoco della provincia su cui insiste la USL o la maggior parte del territorio della stessa;
d) da un laureato in chimica dipendente dall'USL, designato dal comitato di gestione.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 13.

Art. 21

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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.


Per la corresponsione delle maggiorazioni delle competenze ai componenti della commissione prevista dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 50 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico del capitolo 1340126 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Spese per la maggiorazione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni sanitarie regionali per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1982 mediante impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 della L.R. 30.4.1980, n. 25, delle disponibilità del capitolo 5100101 del bilancio 1981, elenco n. 2 - partita n. 9 - parte - per L. 350 milioni;
b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.


Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 34, l.r. 19 febbario 2004, n. 2.


Sono soppressi:
a) il consiglio provinciale di sanità previsto dal D.P.R. 11.2.1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto consiglio dal D.P.R. 11.2.1961, n. 257, sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;
b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del R.D. 8.5.1927, n. 798. Le relative funzioni sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;
c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'articolo 8 della legge 14.2.1904, n. 249;
d) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 4.4.1968, n. 475; le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo articolo 24.

TITOLO II
Servizio e assistenza farmaceutica

Nota relativa al TITOLO II Servizio e assistenza farmaceutica
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino alla adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallo art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.

Capo I

Nota relativa al Capo I
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 24

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Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 25

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Nota relativa all'articolo 25
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 26

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Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 27

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Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 28

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Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 29

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Nota relativa all'articolo 29
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Capo II

Nota relativa al Capo II
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 30

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Nota relativa all'articolo 30
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 31

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Nota relativa all'articolo 31
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 32

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Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 33

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Nota relativa all'articolo 33
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 34

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Nota relativa all'articolo 34
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 35

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Nota relativa all'articolo 35
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 36

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Nota relativa all'articolo 36
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 37

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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11, e dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 38

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Nota relativa all'articolo 38
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 39

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Nota relativa all'articolo 39
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Art. 40

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Nota relativa all'articolo 40
Abrogato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.