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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 29
Titolo:Contributi una tantum alle imprese per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell'art. 20 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 agosto 1982, n. 79)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 20 della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in conto capitale una tantum ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge per iniziative singole o associate destinate all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e prescrizioni previsti dalla citata legge n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè allo smaltimento dei fanghi risultanti dall'adeguamento degli scarichi liquidi.

Art. 2

Beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono le imprese già in attività alla data dell'1.1.1975 aventi scarichi di rifiuti liquidi e/o fanghi di risulta ed i soggetti indicati al secondo comma dell' art. 5 della legge 24.12.1979, n. 650.
I soggetti indicati nel comma precedente per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono essere in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico dei rifiuti liquidi e/o allo smaltimento dei fanghi di risulta.
Beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge sono, altresì, le imprese agricole zootecniche che non recapitino gli scarichi in pubbliche fognature, con priorità per quelle aventi impianti destinati alla produzione di latte bovino.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 22 agosto 1984, n. 25; dall'art. 1, l.r. 6 aprile 1998, n. 9, e dall'art. 1, l.r. 17 dicembre 1999, n. 36.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 6 aprile 1998, n. 9, la domanda per ottenere i contributi previsti dalla presente legge a favore delle imprese agricole di cui al terzo comma è presentata al Servizio artigianato e industria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 9/1998.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 17 dicembre 1999, n. 36, la domanda per ottenere il contributo di cui al terzo comma è presentata al servizio artigianato e industria della Regione entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 36/1999.


Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge sono corrisposti secondo le priorità fissate dal consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposita deliberazione e secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) settori merceologici maggiormente inquinanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo o strutturalmente impossibilitati a risolvere singolarmente i problemi dell'inquinamento;
b) aree geografiche maggiormente inquinate;
c) investimenti sostitutivi per modificare i cicli di produzione inquinanti;
d) soggetti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14.12.1979, n. 650.

Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative, provvede altresì all'assegnazione dei contributi sulla base dei programmi aziendali e per la quota di spese di investimento non coperte da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:
1) fino al 30 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 100 milioni per le imprese singole;
2) fino al 20 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti di oltre L. 100 milioni per le imprese singole;
3) fino al 50 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 400 milioni in caso di iniziative realizzate in forma associata o da impresa agricola.

Il contributo regionale è comprensivo dell'acquisto del suolo e delle opere murarie; dell'acquisto, istallazione e allacciamento dei macchinari nonchè degli oneri accessori.

Art. 4

La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio del 1992.
La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
a) autorizzazione prevista dal precedente art. 2;
b) copia della documentazione tecnica ed economica;
c) certificazione di collaudo dell' impianto ove risultino la regolare esecuzione delle opere, la funzionalità dell' impianto ed il suo affidamento per il raggiungimento dei limiti e prescrizioni previsti dalle leggi vigenti, redatta dal direttore dei lavori iscritto all' albo professionale.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato prima dall'art. 1, l.r. 22 agosto 1984, n. 25, poi dall'art. 1, l.r. 17 luglio 1991, n. 19.

Art. 5

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi direttamente al soggetto beneficiario previa presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa.
Le spese relative ad analisi che saranno predisposte per accertare l'effettiva qualità dello scarico saranno addebitate alle imprese interessate.

Art. 6

La revoca dell'assegnazione del contributo regionale è deliberata dalla giunta regionale nei seguenti casi:
a) revoca dell'autorizzazione prevista dall'art. 2;
b) accertata insufficienza della documentazione e certificazione finale di spesa necessaria alla liquidazione del contributo.


Art. 7

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi in favore di imprese agricole, L. 3.912.256.720;
b) per la concessione di contributi in favore degli altri beneficiari, L. 4.374.000.000.

E' autorizzata, altresì , la spesa di L. 3.000.000 per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande.

Art. 8

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del precedente art. 7, pari a complessive L. 8.289.256.720, si provvede mediante la somma, di pari importo, assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1980, 1981, 1982, dall'art. 5, settimo comma, della legge 24.12.1979, n. 650.

Art. 9

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 sono riportate le seguenti variazioni:
Maggiori spese
- capitolo 2122203 - "Contributi in capitale alle imprese agricole sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10.5.1976, n. 319)";
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.912.256.720;
- capitolo 2122204 - "Contributi in capitale alle imprese industriali, artigiane e loro consorzi nonchè consorzi misti tra enti pubblici ed imprese private sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10.5.1976, n. 319);
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.374.000.000;
- capitolo 2122101 - "Competenze agli esperti estranei all'amministrazione regionale per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande";
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.
Minore spesa
- capitolo 2122201 - "Spese e contributi per la realizzazione di opere relative alla tutela delle acque dall'inquinamento";
riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa per lire 8.289.256.720.


Nota relativa all'articolo 9
Ai sensi dell'art. 21, l.r. 23 dicembre 1982, n. 48, al presente articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lo stanziamento di cassa del capitolo n. 2122203, già fissato in L. 3.912.256.720, è ridotto di L. 1.289.256.720 e si stabilisce in lire 2.623.000.000;
b) lo stanziamento di cassa del capitolo n. 2122204, già fissato in L. 4.274.000.000, è ridotto di L. 2.000.000.000 e si stabilisce in lire 2.274.000.000;
c) la riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo n. 2122201, già stabilita in L. 8.289.256.720, è diminuita di L. 3.289.256.720 e si stabilisce in L. 5.000.000.000.


Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.