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Atto:LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 32
Titolo:

Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche.

Pubblicazione:( B.U. 25 agosto 1982, n. 86 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Acque minerali e termali
Note:

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, le concessioni di acque minerali e termali prive di termine di scadenza sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Inoltre, le disposizioni di cui al medesimo art. 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.


Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1
Art. 2
TITOLO II Disposizioni relative al permesso e alla concessione
Capo I Permesso di ricerca
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Capo II Disposizioni relative alla cessazione del permesso
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo III Disposizioni relative alla concessione
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Capo IV Dell'esercizio della concessione
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Capo V Cessazione della concessione
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Capo VI Disposizioni comuni al permesso di ricerca ed alla concessione di coltivazione
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
TITOLO III Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51

TITOLO I
Disposizioni generali


Art. 1

La presente legge disciplina come parte del patrimonio indisponibile della Regione le acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nonchè l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idro-minerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.
Nell'esercizio delle rispettive attribuzioni la Regione e gli enti locali concorrono a determinare la salvaguardia nel tempo delle risorse idrotermali e la qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonchè la valorizzazione delle zone attraverso un'ordinata pianificazione urbanistico-territoriale, secondo il criterio di una razionale utilizzazione del giacimento e della tutela del preminente interesse pubblico.

Art. 2

Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali o termali, la Regione può vietare tale attività.
Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.
TITOLO II
Disposizioni relative al permesso e alla concessione

Capo I
Permesso di ricerca


Art. 3

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.
Il permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale, a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di ricerca è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana. Con il provvedimento di rilascio è approvato anche il programma dei lavori.
Delle domande di permesso di ricerca è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio.
Il permesso di ricerca è preferibilmente accordato agli enti locali singoli od associati.
Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di un giacimento acquifero sotterraneo;
b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche fisiche, chimiche, fisico - chimiche, microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;
d) la determinazione e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti e delle falde.

Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 4

La domanda, da indirizzarsi al presidente della giunta regionale, va corredata da:
1) l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;
2) la relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche;
3) il programma di massima dei lavori e della gestione, da cui risultino anche le previsioni generali di spesa e i relativi mezzi di finanziamento nonchè i tempi di attuazione;
4) i piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche.

Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società , all'istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali devono allegare la delibera consiliare.

Art. 5

Il permesso di ricerca è rilasciato per un'area non eccedente i 200 ettari, salvo ampliamento per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale, e non può avere una validità superiore a due anni.
Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.
La domanda di proroga deve essere presentata al presidente della giunta regionale almeno tre mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma dettagliato della ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.
Chi sia decaduto dal permesso o vi abbia rinunciato, o alla scadenza della proroga non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione del primo permesso.

Art. 6

Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione della giunta regionale.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.
Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è rilasciato.

Art. 7

1. Il ricercatore corrisponde alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato di euro 26,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie accordata in permesso.
2. L’importo annuo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 260,00.

Nota relativa all'articolo 7
Prima sostituito dall'art. 1, l.r. 17 luglio 1992, n. 28, poi dall'art. 2, l.r. 27 maggio 2008, n. 12. Così modificato dall'art. 9, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, le disposizioni di cui al medesimo art. 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.


Art. 8

Il titolare del permesso deve dare tempestivamente comunicazione scritta al presidente della giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.
Un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale, nel cui territorio è localizzata la sorgente, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua effettuate ai fini degli esami indicati nella lettera b) dell'articolo 3.
Capo II
Disposizioni relative alla cessazione del permesso


Art. 9

Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.

La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

Art. 10

La giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso, quando:
a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza preventiva autorizzazione;
b) il titolare sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori o degli obblighi indicati nel permesso di ricerca, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 6 della presente legge;
c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica del titolare del permesso;
e) malgrado diffida, e trascorsi dieci giorni dalla stessa, non sia stato pagato il canone annuo.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della stessa per le controdeduzioni.
In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità , da parte della Regione.

Art. 11

Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato dalla giunta regionale sentiti i comuni singoli o associati e le comunità montane interessate, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse oltre alla eventuale insorgenza dei casi previsti dall'art. 2.
Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 12

Dalla data dei provvedimenti di cessazione dei permessi, il ricercatore è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso, ma non ha diritto al rimborso del canone corrisposto per l'anno in corso salvo in caso di revoca.
Capo III
Disposizioni relative alla concessione


Art. 13

I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
La concessione di coltivazione è accordata, sulla base della valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata, dalla giunta regionale a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di concessione è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana.
Delle istanze di concessione sarà data comunicazione all'amministrazione provinciale e al distretto minerario interessato per territorio.
Il provvedimento di concessione contiene:
a) le generalità del concessionario ed il domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;
d) la eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;
e) l'approvazione del programma generale dei lavori di cui alla lett. a) dell'articolo seguente;
f) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'articolo 19;
g) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
h) le prescrizioni in casi di impiego dell'acqua minerale o termale per usi di carattere non prettamente terapeutico od igienico-speciale;
i) la prescrizione circa l'esecuzione periodica, alla presenza di un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale, della misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;
l) l’obbligo per il concessionario di inviare, almeno ogni cinque anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali sulle quali si basa il riconoscimento unitamente a un’analisi chimica e chimico-fisica e a un’analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10 del d.m. 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);
m) l'obbligo, per gli stabilimenti idropinici e di imbottigliamento, di installazione, possibilmente alla sorgente od in luogo accessibile sulla condotta d'adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità , nonchè di installazione, in posizione idonea nell'ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura minima e massima e della portata della sorgente;
n) tutti gli altri obblighi ai quali si intenda subordinata la concessione.

Le disposizioni di cui alle lett. i), l), m), e n) si applicano alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante la concessione, è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro tre mesi dalla presentazione della relativa istanza. Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 43, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 14

Alla domanda di concessione, da rivolgere alla presidenza della giunta regionale, devono essere allegati:
a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino:
- i riflessi sullo sviluppo economico occupazionale della zona interessata;
- la spesa prevista;
- i tempi di attuazione;
- la dimostrazione dell'idoneità tecnico economica ad attuare il programma stesso;
b) studi di dettaglio del bacino idrogeologico e delle zone di influenza idraulica corredato da analisi idrologiche, delle caratteristiche litostatigrafiche e strutturali e delle permeabilità al fine di definire la potenzialità , l'estensione e le caratteristiche freatimetriche della falda ed il suo rapporto con le precipitazioni e l'ambiente esterno dei parametri idraulici: tali studi, che devono contenere anche l'indicazione dei dati di campagne geognostiche e di prove per la valutazione, vanno eseguiti in un arco di tempo di almeno un anno;
c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonchè le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della sanità;
d) piani topografici e parcellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente.

Qualora la concessione sia richiesta da una società , alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali devono allegare la delibera consiliare.

Art. 15

La superficie da accordare in concessione non può essere superiore ai 100 ettari.
Il limite sopraindicato può essere ampliato per documentate esigenze tecniche riconosciute dalla giunta regionale.
La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmati e alle opere necessarie e comunque non superiore ad anni venti.
La concessione può essere prorogata quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nell'esercizio precedente.Tale proroga non può superare il limite dei trenta anni.
La domanda per l'eventuale proroga della concessione è trasmessa alla giunta regionale entro il penultimo anno della scadenza. La proroga è accordata entro un mese dalla scadenza della concessione. Fino all’adozione dell’atto, il titolare della concessione continua l’attività sulla base della precedente concessione.
La proroga è accordata dalla giunta regionale. La richiesta di proroga è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana.
Con il provvedimento di proroga è approvato il programma relativo al nuovo periodo e formulato ai sensi dell'articolo precedente.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 43, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 16

Il ricercatore, salva la valutazione dei preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica.
E' accordata, altresì , la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata.
Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all'importanza della scoperta ed una indennità in ragione delle opere utilizzabili.
Il premio e l'indennità sono determinati nell'atto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento o depositati, in caso di mancata accettazione, presso la tesoreria regionale, a pena di decadenza.
Capo IV
Dell'esercizio della concessione


Art. 17

Costituiscono pertinenze della concessione le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali.
Sono altresì pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonchè le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con eslusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 18

I beni oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 19

1. Il concessionario corrisponde alla Regione un diritto annuo anticipato proporzionale all’estensione della superficie accordata in concessione e pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:
a) euro 156,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
b) euro 78,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
b bis) euro 39,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 5 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
c) euro 26,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale.

2. L’importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 6.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a), a euro 3.250,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b) e a euro 750,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera c).
3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata e pari, ogni mille litri, a:
a) euro 0,75 dal 1° gennaio 2008;
b) euro 1,00 dal 1° gennaio 2009;
c) euro 1,25 dal 1° gennaio 2010;
c bis) euro 1,60 dal 1° gennaio 2024.

4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
4 bis. I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre. I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno.
5. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:
a) ogni anno, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma quarto, lettera m).
b) (abrogata)

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 5, lettere a) e b), ai fini dell’inserimento nella banca dati regionale.

Nota relativa all'articolo 19
Sostituito prima dall'art. 37, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, poi dall'art. 41, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, poi modificato dall'art. 3, l.r. 27 maggio 2008, n. 12; dall'art. 20, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37; dall'art. 43, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, e dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.
Ai sensi del citato art. 41, l.r. 19/2007, le disposizioni di cui al presente articolo, introdotte dalla sostituzione effettuata dallo stesso articolo 41, si applicano a decorrere dall’anno 2008.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 27 maggio 2008, n. 12, per l’anno 2008 i titolari delle concessioni in essere di cui al presente articolo effettuano entro il 30 giugno il pagamento a conguaglio dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell’articolo 41, l.r. 19/2007 e della medesima l.r. 12/2008, tenendo conto dell’eventuale quota riferibile all’anno 2007.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, le disposizioni di cui al medesimo art. 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.


Art. 20

La concessione deve essere costantemente tenuta in attività direttamente dal concessionario.
La giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi, nonchè la sospensione o il parziale svolgimento dell'attività .
La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione.
3 bis. Il fermo degli impianti di imbottigliamento per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi quali manutenzione straordinaria o sanificazione dei serbatoi e delle tubazioni, non costituisce sospensione dell’attività di imbottigliamento.
Il concessionario risponde della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante la sospensione dell'attività.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 43, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 21

Qualunque trasferimento per atto tra vivi della concessione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.
E' nullo ogni atto di trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato.
Nel caso di morte del concessionario, il titolo è trasferito all'erede che ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, purchè sia in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 14.
Quando succedano più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall'apertura della successione, si siano costituiti in società , salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata ed in tal caso di applicano le norme relative alla rinuncia.

Art. 22

L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale.
La quota parte di prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 14.

Art. 23

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all'articolo 17, ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di contestazione sulle necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la giunta regionale.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati, è fatta dal presidente della giunta regionale quando le stesse si trovino fuori della zona concessa.
Su istanza del concessionario il presidente della giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando la indennità da corrispondere e disponendone il deposito.
Capo V
Cessazione della concessione


Art. 24

La concessione cessa per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.


Art. 25

Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare alla Regione i beni oggetto della concessione e le pertinenze relative alle opere di captazione e canalizzazione nonchè i serbatoi di raccolta.
Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire il giacimento e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni impartite dalla giunta regionale.
Il concessionario cessante, con le cautele all'uopo disposte, ha la facoltà di asportare gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione.

Art. 26

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso.
Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti, del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.

Art. 27

In caso di nuovo conferimento della concessione, il corrispettivo di spettanza della Regione per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 28

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza porvi condizione alcuna.
Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o dal mutare lo stato del bene.
Il presidente della giunta regionale, attraverso il servizio competente, provvede alla verifica del bene oggetto di concessione e prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.
In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.
Sulla rinuncia provvede la giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

Art. 29

La giunta regionale sentito il comune interessato per territorio e informata l'associazione dei comuni o la comunità montana pronuncia la decadenza della concessione di coltivazione quando il concessionario abbia perduto i requisiti di capacità tecnica ed economica oppure, senza giustificato motivo:
a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti nel programma dei lavori;
b) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 e tutti gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione;
c) abbia distolto, anche parzialmente, le somme ottenute ai termini dell'articolo impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
d) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;
e) abbia fatto commercio, sotto qualunque forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero gli siano state revocate le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della stessa per le controdeduzioni.
La decadenza deve essere pronunciata nelle ipotesi di trasformazione della società concessionaria senza autorizzazione della giunta regionale o di scioglimento della società concessionaria senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.
In nessun caso il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennità , parte della Regione.

Art. 30

La concessione può essere revocata per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.
La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale, sentiti i comuni singoli od associati e le comunità montane interessate, La giunta regionale provvede altresì a determinare la misura dell'indennità dovuta al concessionario.

Art. 31

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento che dispone la cessazione, il concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 25 e 28 in quanto compatibili.
Al concessionario non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso a norma dell'articolo 19, salvo in caso di revoca.
Capo VI
Disposizioni comuni al permesso di ricerca ed alla concessione di coltivazione


Art. 32

Le domande di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione e quelle di proroga sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio.
Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate nelle more di istruttoria e in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla richiesta.
Salvo l'applicazione dei criteri di preferenzialità di cui agli articoli 3 e 16 verrà accordata preferenza al richiedente che presenti un programma di investimenti di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi sulla occupazione, sul termalismo sociale e sul turismo.
A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda.

Art. 33

I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
Il titolare del permesso o della concessione deve notificare al proprietario del fondo il provvedimento, comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori almeno trenta giorni prima dell'inizio.
Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni ed è tenuto a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, una cauzione, determinata, in caso di dissenso tra le parti, dalla giunta regionale, sentito, ove occorra, il parere di un perito.
I lavori possono essere iniziati soltanto a deposito effettuato; in caso di insorgenza di contenzioso la decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori di cui agli articoli 4 e 14 è sospesa fino alla soluzione della controversia.

Art. 34

Per la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica delle sorgenti, compresa quella concessa in coltivazione, la giunta regionale può imporre al proprietario ed ai possessori dei fondi delle limitazioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 35

I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20 e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Sono altresì pubblicati provvedimenti di revoca e decadenza o di accettazione della rinuncia al permesso o alla concessione. In quest'ultimo caso la pubblicazione del provvedimento vale come notifica agli interessati.
I provvedimenti riguardanti le concessioni, indicati nei commi precedenti, devono essere trascritti all'ufficio del registro immobiliare.
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso o di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 36

Il controllo e la verifica costante dell'attuazione dei programmi relativi ai permessi ed alle concessioni spetta alla giunta regionale.
I titolari dei permessi e delle concessioni debbono mettere a disposizione dell'ente pubblico i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori.
Il titolare del permesso deve trasmettere alla giunta regionale, ogni quattro mesi, una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti e ogni altra notizia che possa interessare l'autorità e la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo.
Il titolare della concessione entro il mese di dicembre di ogni anno deve comunicare alla giunta regionale la parte del programma che intende eseguire nell'anno successivo.
Il titolare della concessione è altresì tenuto a comunicare alla giunta regionale annualmente i dati statistici relativi all'attività e quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'articolo 13 della presente legge, fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

Art. 37

I permessi di ricerca già concessi sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 38

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate per la durata stabilita nei relativi provvedimenti.
I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di osservare le norme della presente legge.
I titolari delle concessioni in atto dovranno presentare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il programma generale di cui al primo comma dell'articolo 14 tenuto conto della durata della concessione.
Il programma presentato deve rispondere agli obiettivi di sviluppo della zona indicati dalla Regione e dagli enti locali interessati per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.
La giunta regionale, sentito il comune interessato per territorio e l'associazione dei comuni o la comunità montana, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, approva, con o senza modifiche, i programmi anzidetti.
La mancata presentazione del programma comporta la decadenza della concessione.

Art. 39

A chiunque intraprenda l'attività di ricerca di acque minerali o termali, senza che sia in possesso del prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 5.000.000.
A chiunque intraprenda attività di coltivazione senza il prescritto titolo di concessione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 3.000.000 e non superiore a L. 30 milioni.
A chiunque intraprenda l'attività di utilizzo di giacimenti di acque minerali e termali senza il prescritto titolo di autorizzazione di cui al titolo III è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 5.000.000 e non superiore a L. 50.000.000.
TITOLO III
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e degli stabilimenti di imbottigliamento


Art. 40

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 6, lett. t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell'acqua minerale e termale e per l'approvazione dell'etichetta nel caso di imbottigliamento.
Dell'avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 41

L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall'articolo 14 lett. a) del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
Agli effetti dell'articolo 61 e dell'articolo 27 lett. f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono sottoposte ad autorizzazione della giunta regionale:
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione di sali dalle acque minerali.

Conformemente alla delibera del consiglio superiore della sanità del 16 ottobre 1939 non sono consentite autorizzazioni per la fabbricazione di acque minerali artificiali, previste dal R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 42

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 43

Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al presidente della giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.
Inoltre, a completamento, alla domanda dovrà allegare:
a) il riconoscimento di cui all'articolo 40 della presente legge;
b) gli esemplari dell'etichetta conformi a quanto disposto dal D.M. 22 giugno 1978;
c) la dichiarazione dell'uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;
d) la descrizione dei recipienti, conformi alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell'acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico-sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;
e) ogni altro documento che si rendesse necessario.

Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministrero della Sanità .
L'autorizzazione di cui al presente articolo è condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del comune.

Art. 44

Il decreto di autorizzazioni rilasciato dal presidente della giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.
Inoltre il provvedimento deve indicare:
1) per gli stabilimenti termali:
a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
b) località , comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;
c) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;
d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
e) l'obbligo di ripetere ogni cinque anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l'anno;
f) il riconoscimento di cui all'articolo 40 della presente legge;
2) per l'imbottigliamento:
a) il nome dell'acqua minerale;
b) i tipi di recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita;
c) l'uso al quale l'acqua è destinata;
d) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;
e) quanto prescritto dalle lettere a), b), d), e), f), del punto 1 del presente articolo.


Art. 45

Il provvedimento di autorizzazione all'imbottigliamento o alla apertura delle terme è comunicato al Ministero della Sanità , per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica unitamente al D.M. di riconoscimento.
Nel bollettino ufficiale della Regione viene data comunicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 46

L'acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all'articolo 44, n. 2 lett. b) della presente legge.
2. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono in fine essere riportate le indicazioni contenute nel provvedimento statale di riconoscimento dell’acqua minerale naturale.

Nota relativa all'articolo 46
Così modificato dall'art. 43, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

Art. 47

Il presidente della giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 41 della presente legge, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per uso personale.
Il comune ove è collocata la sorgente disciplina con apposito regolamento l'uso della erogazione di cui al precedente comma.

Art. 48

La vigilanza sull'utilizzo delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 49

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 26 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, l'unità sanitaria locale competente per territorio procede alla sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, propone alla giunta regionale la pronuncia di decadenza del concessionario dalla concessione.

Art. 50

Le tariffe delle singole cure termali nonchè i prezzi di vendita dell'acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla Regione Marche prima della loro applicazione.
Il concessionario che contravvenga alle norme di cui al comma precedente è punito con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

Art. 51

I proventi di cui agli articoli 7 e 19 della presente legge sono introitati dalla Regione.
L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata ai comuni con l'osservanza delle norme di cui alla L.R. 27.2.1980, n. 8.

Nota relativa all'articolo 51
Ai sensi dell'articolo 25, l.r. 5 luglio 1983, n. 16, i rinvii alla l.r. 27 febbraio 1980, n. 8, per la disciplina delle sanzioni amministrative contenuti nelle leggi regionali si intendono riferiti alla medesima l.r. 16/1983.
Ai sensi dell'articolo 25, l.r. 10 agosto 1998, n. 33, i rinvii alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16, per la disciplina delle sanzioni amministrative contenuti nelle leggi regionali si intendono riferiti alla medesima l.r. 33/1998.