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Atto:LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1983, n. 41
Titolo:Norme di attuazione della L. 2 maggio 1983 n. 156 concernente: "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982".
Pubblicazione:(B.u.r. 27 dicembre 1983, n. 138)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 aprile 2002, n. 5, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intendono inagibili gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana, di cui all'art. 1.

Sommario




Art. 1

La Regione provvede agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi in alcuni quartieri del capoluogo regionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, secondo le norme della presente legge.
La perimetrazione della zona della frana è stabilita, su proposta del comune di Ancona, con il decreto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, tutti gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana si intendono distrutti o da demolire o inagibili.
I perimetri delle aree che devono essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti, ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono determinati con decreti del presidente della Regione, su proposta del comune di Ancona da presentare anche per singole aree, entro il 31 dicembre 1984. Tali perimetri possono anche comprendere le aree già individuate dal comune di Ancona per l'edilizia residenziale pubblica.
Per le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruire ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 156, il comune di Ancona può avvalersi delle procedure di cui all'articolo 2-bis del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219.
Ai proprietari di edifici considerati ai sensi del presente articolo distrutti o da demolire o inagibili, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente.

Art. 2

Il comune di Ancona è delegato, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto regionale, a concedere e ad erogare i contributi ai soggetti di cui agli articoli 5, 6 ed 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156 attenendosi ai criteri specifici ivi stabiliti.
I rapporti finanziari fra Regione e comune sono regolati dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 3

Gli aventi diritto ai contributi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al sindaco entro il 30 giugno 1984.
Le domande per i contributi di cui all'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 13 dicembre 1982 e da una relazione, redatta e giurata da un tecnico iscritto nell'albo professionale, contenente i dati metrici e parametrici secondo la tabella per la consistenza e costi che, allegata alla presente legge, ne forma parte integrante. Dalla relazione devono, inoltre, risultare la consistenza, la destinazione e le caratteristiche delle unità immobiliari distrutte o da demolire o dichiarate inagibili.
Le domande per i contributi di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 13 dicembre 1982 e da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura di Ancona; dalla perizia deve risultare l'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 6 medesimo, nonchè la consistenza, la destinazione e le caratteristiche delle unità immobiliari distruttue o da demolire o dichiarate inagibili e degli altri beni danneggiati.
Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge le domande debbono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della titolarità dell'azienda; dalla perizia giurata deve inoltre risultare l'entità della spesa necessaria per gli interventi ivi previsti.
Il comune di Ancona entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai precedenti commi determina l'ammontare dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati.
La richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, eventualmente occorrente, può essere trasmessa anche successivamente alla domanda di cui ai precedenti commi.
I contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, spettano ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge.
Per l'assegnazione dei contributi a soggetti diversi dai proprietari e per le situazioni di contitolarità di diritti reali, si applica il disposto degli articoli 11 e 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè il disposto dell'articolo 7 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
Per superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire si intende quella effettivamente esistente alla data del 13 dicembre 1982 assentita con licenza o concessione edilizia ove prevista per legge, o concessione in sanatoria rilasciata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o per la quale sia stata presentata domanda di condono ai sensi e nei termini di cui al capo IV della medesima legge e a condizione che sia stata integralmente versata la somma dovuta a titolo di oblazione.
Il riconoscimento dei contributi, per la superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire così come individuata al comma precedente, comporta la riduzione dei contributi stessi per una somma pari all'oblazione determinata d'ufficio in base alle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ove tale oblazione non sia stata corrisposta.
Per superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire si intende altresì quella risultante dalla planimetria catastale dello stato di fatto preesistente ai movimenti franosi, limitatamente agli aventi diritto alla concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, i cui immobili sono stati demoliti dal Comune di Ancona in data anteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono predetta.
Per gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della presente legge, il parere dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo di inedificabilità conseguente all'evento franoso è richiesto al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.
Resta ferma la competenza della Regione, a mezzo del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico.
Indipendentemente dalle risultanze catastali, le unità immobiliari di fatto adibite, alla data del 13 dicembre 1982, a sedi di associazioni, con o senza personalità giuridica - ivi incluse le sedi di organizzazioni sindacali e quelle di partiti politici - ovvero di fondazioni, sono considerate ad ogni effetto della presente legge come "unità immobiliari destinate ad uso di abitazione" previste dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dagli artt. 1 e 2, l.r. 27 marzo 1990, n. 17; dall'art. 1, l.r. 21 gennaio 1988, n. 3 e dall'art. 2, l.r. 19 luglio 1991, n. 21; dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 1994, n. 47, e dall'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 55.
Il termine di presentazione delle domande di cui al primo comma è stato riaperto dall'art. 2, l.r. 27 aprile 1990, n. 45.


Art. 4

L'ammontare dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, viene stabilito come segue:
a) il limite massimo del costo intervento è quello determinato ai sensi del quarto comma del presente articolo, aumentato del 10% del costo costruzione per la realizzazione delle abitazioni secondo le norme antisismiche;
b) la superficie complessiva utile abitabile in mq. della unità immobiliare distrutta o da demolire si ottiene aggiungendo alla superficie utile netta della unità immobiliare medesima il 60% delle superfici non residenziali e delle autorimesse o posti macchina, individuate nelle planimetrie catastali. Le superfici non residenziali vanno comunque calcolate in un minimo del 24% della superficie utile e le autorimesse o posti macchina in un minimo di mq. 18.

La spesa ammissibile a contributo è data dal prodotto del limite massimo di costo di cui alla precedente lettera a) per la superficie in mq. calcolata secondo il disposto della precedente lettera b).
In ogni caso in cui si fa riferimento alla superficie netta utile, si intende la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali ed interni e dei pilastri.
I limiti massimi di costo intervento di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156 debbono intendersi quelli vigenti alla data del provvedimento di determinazione dell'ammontare del contributo da parte del comune di Ancona.
Il contributo a fondo perduto di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è fatto pari al 75% delle spese necessarie ai sensi dei medesimi commi.
Il contributo per la ricostruzione, determinato ai sensi dei commi precedenti, è aumentato del 10% per le maggiori spese necessarie per le opere di fondazione, drenaggio e contenimento richieste dalla natura del territorio del comune di Ancona.
Nei casi di scissione tra titolarità dei diritti reali sugli immobili danneggiati e titolarità dell'azienda che in essi aveva sede alla data del 13 dicembre 1982, fermo restando il contributo per la ricostruzione e la riparazione degli immobili in capo ai titolari dei diritti reali su di essi, il contributo per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva è concesso, nell'identica misura del 75% delle spese necessarie per la reintegrazione, agli imprenditori che dimostrino la titolarità dell'azienda e l'entità di dette spese necessarie.

Art. 5

In attuazione del secondo comma sub 2 e del terzo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, i contributi in conto capitale per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario sono stabiliti nella misura del 30% e sono aumentati, qualora il proprietario si impegni ad adibirle ad abitazione per i propri ascendenti o per i propri discendenti fino al secondo grado, o a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale, di un ulteriore:
a) 20% fino alla quarta unità immobiliare;
b) 15% per la quinta unità immobiliare;
c) 10% per la sesta unità immobiliare.

Il comune, in caso di alienazione, può esercitare il diritto di prelazione.
Un ulteriore aumento del 10% è inoltre concesso su ciascuna unità immobiliare appartenente allo stesso proprietario nei seguenti casi socialmente rilevanti, da certificare con atto notorio o dichiarazione di esso sostitutiva:
a) quando il proprietario dimostri di aver percepito nell'anno 1982 un reddito familiare non superiore complessivamente a quello massimo stabilito per l'edilizia residenziale convenzionata-agevolata dalla legge n. 457/78 con esclusione del reddito derivante dalle unità immobiliari esistenti nel perimetro della frana;
b) quando una o più unità immobiliari esistenti nel perimetro della frana e a lui intestate erano nel medesimo anno in uso gratuito, abitativo o meno, al coniuge anche se legalmente separato o a parenti o affini entro il secondo grado.

Per i discendenti in linea retta e gli eredi dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate dalla frana si applica, ove più favorevole, il disposto dell'articolo 7 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 3, l.r. 27 marzo 1990, n. 17.

Art. 6

Per gli interventi di cui alla presente legge non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori prevista dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori.
Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma altresì la responsabilità del progettista, del geologo, del direttore, dell'esecutore e del collaudatore dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.
Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, sono effettuati per campione dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.
La ricostruzione di edifici e qualsiasi altro intervento edilizio realizzato con i contributi di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, e di cui alla presente legge, sono esenti dagli oneri e costi previsti dalla legge 21 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, nonchè da ogni norma regionale in materia. Nel caso di edifici eccedenti i limiti di superficie fissati dalla citata legge 2 maggio 1983, n. 156, l'esonero viene applicato soltanto in relazione alla superficie ammessa a contributo.

Art. 7

Le rinunce di cui al decimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156 devono essere formalizzate entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale di Ancona determina i criteri per l'assegnazione degli alloggi in proprietà ai soggetti di cui al decimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156; il comune di Ancona deve garantire a chiunque il diritto di prendere visione e ottenere copia dei progetti e della localizzazione degli alloggi di cui al presente comma.
Le rinunce previste dall'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere formalizzate entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3. Nelle ipotesi predette, per l'acquisto di un alloggio nel centro storico di Ancona, il contributo medesimo è aumentato del 10 per cento.
Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo, gli aventi diritto possono richiedere al comune di Ancona la determinazione del valore dell'immobile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, e la dichiarazione definitiva di inagibilità del medesimo. Nei 30 giorni successivi il comune di Ancona provvede tramite il proprio ufficio tecnico a tali adempimenti e ne dà comunicazione agli interessati.
La dichiarazione di opzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo ivi previsto.

Art. 8

L'erogazione dei contributi in conto capitale da parte del comune di Ancona ha luogo:
a) in ragione del trentacinque per cento dell'importo determinato, all'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertare dal comune;
b) in ragione dell'ulteriore cinquantacinque per cento dell'importo determinato, proporzionalmente agli stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa;
tale erogazione è completata alla presentazione degli stati di avanzamento dimostrativi dell'esecuzione di almeno l'ottantacinque per cento dei lavori;
c) in ragione del residuo dieci per cento dell'importo determinato, dopo la ultimazione dei lavori accertata dal comune di Ancona.

Con il provvedimento di determinazione del contributo, se richiesto dall'avente diritto, può essere disposta una apertura di credito presso un'azienda di credito convenzionata con il comune ai sensi del comma seguente, indicata dall'avente diritto medesimo, il quale effettuerà prelevamenti in conformità a quanto disposto dal primo comma.
I rapporti del comune con le aziende di credito sono disciplinati con convenzioni.
I contributi di cui all'undicesimo comma dell'articolo 5 e all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono erogati in unica soluzione rispettivamente alla data di stipulazione del contratto di compravendita ed entro 30 giorni dalla dichiarazione di opzioni.

Art. 9

I contributi pluriennali costanti di cui all'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono concessi con decorrenza dall'anno 1983 ed erogati direttamente ai beneficiari dall'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal sindaco o dalla stipulazione del contratto di compravendita.
Su richiesta degli aventi diritto il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale i medesimi abbiano contratto mutuo od effettuato operazioni finanziarie connesse con le provvidenze di cui alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 4, l.r. 27 marzo 1990, n. 17.

Art. 10

Le rinunce di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, e l'acquisizione al patrimonio del comune delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibili di cui al quattordicesimo comma del medesimo articolo sono formalizzate dagli aventi diritto nei confronti del sindaco e redatte o in forma notarile od in forma pubblica amministrativa.
Esse costituiscono, nei casi e sotto le condizioni di cui alle citate disposizioni, titolo per il subingresso nei diritti e negli oneri facenti capo ai rinunciatari, per l'acquisizione delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibili e per la trascrizione di tali acquisizioni nei pubblici registri immobiliari.
Le aree di sedime da acquisire al patrimonio del comune debbono comprendere l'area a servizio dell'edificio ovvero, se maggiorata, l'area costituente il lotto che ha consentito l'edificazione.
L'acquisizione delle aree di sedime e degli immobili deve essere formalizzata contestualmente al versamento dei contributi.
Le aree dissestate ed eccedenti le aree di sedime, di cui ai precedenti commi, possono essere acqusite dal comune di Ancona mediante esproprio.

Art. 11

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dei contributi, i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, possono richiedere al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona, dandone contestuale comunicazione al comune di Ancona, la dichiarazione di recuperabilità degli immobili danneggiati.
La dichiarazione di recuperabilità o di irrecuperabilità dell'immobile deve essere emessa nei successivi 30 giorni dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.
Se l'immobile è dichiarato recuperabile, il comune determina definitivamente l'ammontare del contributo entro i 30 giorni successivi alla presentazione da parte degli aventi diritto, di una perizia giurata da cui risulti l'ammontare delle spese necessarie per la riparazione, ristrutturazione e consolidamento.

Art. 12

I benefici relativi agli immobili di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, qualora l'impresa o l'azienda danneggiata non sia prooprietaria dell'edificio danneggiato dalla frana, sono concessi ai rispettivi proprietari dell'edificio, qualora si impegnino a conservare il contratto di locazione con l'azienda o l'impresa nella nuova sede od in quella riparata, o ristrutturata, o consolidata.
Qualora il proprietario opti per il contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, al locatario spetta il finanziamento agevolato, di cui ai commi successivi, pari al 60% della spesa necessaria per la ricostruzione o l'acquisto di un immobile.
Il comune di Ancona è altresì delegato a concedere i finanziamenti agevolati previsti dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156.
Il tasso di interesse per il predetto credito agevolato è fissato nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; a tal fine il comune stipula con gli istituti di credito abilitati apposita convenzione conforme ad uno schema approvato dalla giunta regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
La erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene contestualmente a quella prevista dall'articolo 8 della presente legge.
Il Comune di Ancona può assegnare in proprietà agli aventi diritto ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, purchè aventi la medesima destinazione di quelle site nel perimetro della frana.
L'immobile viene assegnato limitatamente alla superficie utile ammessa a contributo.
Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'unità distrutta o da demolire ammessa a contributo, l'assegnatario è tenuto al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la superficie eccedente tale quota; il rimborso può essere corrisposto in unica soluzione o, in alternativa, in dieci rate annuali con corresponsione dell'interesse legale.
L'assegnazione in proprietà è subordinata:
a) alla rinuncia, da parte degli aventi diritto, dei contributi determinati ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156;
b) all'avvenuta acquisizione al patrimonio del Comune delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibi.


Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 55.

Art. 13

Le opere di cui alle lettere c), e), f) e h) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate ed eseguite dal comune di Ancona.
Le opere di cui alla lettera d) del terzo comma del citato articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono eseguite dal comune di Ancona con le modalità previste dalla concessione in vigore del Ministero dei LL.PP., in base al piano di ricostruzione di Ancona, salvo ulteriori modalità e priorità stabilite dal comune di Ancona.
Restano confermate le competenze della Regione Marche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera e) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo si applica la legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.
Le opere di cui alla lettera i) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate ed eseguite dalla Regione, sentiti l'E.R.S.U. e l'Università degli Studi di Ancona.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 55.

Art. 14

Le opere di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate, in deroga all'articolo 90 della L.R. 24 ottobre 1981, n. 31, dalla giunta regionale nel rispetto delle previsioni del progetto specifico di attuazione del piano socio-sanitario regionale riferito alla unità sanitaria locale n. 12 e previa intesa con il Ministero della Sanità .
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta, sentita la commissione consiliare competente, affida l'incarico di progettazione delle opere di cui al comma precedente.
Prima dell'approvazione dei progetti la giunta regionale richiede i pareri del consiglio comunale di Ancona, dell'assemblea dell'associazione dei comuni n. 12 e dell'INRCA.
Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta dei pareri, la giunta regionale procede alla approvazione dei progetti.
Le opere sono eseguite dagli enti proprietari delle strutture di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156.
Le opere di cui al precedente comma sono eseguite con il sistema " a forfait" includendo nello stesso tutto quanto è necessario per la completa e funzionale esecuzione delle stesse, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, senza che null'altro debba essere successivamente eseguito per la piena ed immediata utilizzazione delle opere medesime.
Le opere debbono essere appaltate entro 120 giorni dalla data di approvazione dei rispettivi progetti.

Art. 15

I progetti delle opere e degli interventi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono depositati e pubblicati con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; l'avviso del deposito dei progetti è notificato a tutti gli interessati ai sensi dell'articolo 57 dello statuto regionale.

Art. 16

I contributi speciali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono ripartiti:
1) L. 122 miliardi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, ivi compresi 40 miliardi per la concessione dei contributi pluriennali e 3 miliardi per le finalità di cui all'articolo 17 della presente legge;
2) L. 58 miliardi per gli interventi di cui alle lettere c), f) ed h) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156 e L. 65 miliardi per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del terzo comma del medesimo articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156;
3) L. 2 miliardi per gli interventi di cui alla lettera i) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156;
4) L. 5 miliardi, di cui 3 miliardi a disposizione della Regione per progetti, studi ed indagini, ricerche geologiche, geognostiche e strutturali e per la elaborazione di carte tematiche; L. 2 miliardi a disposizione del comune di Ancona per progetti, studi e indagini in relazione all'esercizio delle funzioni delegate;
5) L. 1 miliardo per la costruzione degli alloggi danneggiati in gestione all'Istituto autonomo Case Popolari di Ancona da destinare in locazione prioritariamente ai precedenti assegnatari.

2. Il Comune di Ancona è autorizzato a modificare, in relazione ai costi effettivi dei singoli interventi di sua competenza, la ripartizione del contributo speciale tra quelli indicati ai punti 1), 2) e 4) del comma.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 55.

Art. 17

La delega conferita con l'articolo 2 si estende anche all'accollo delle obbligazioni garantite da ipoteche e privilegi, ove richiesto dagli aventi diritto, in alternativa al trasferimento dei medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1983, n. 156.
La richiesta va formalizzata nei confronti del sindaco mediante deposito di atto unilaterale dell'avente diritto nonchè mediante contestuale produzione di un atto rilasciato dal creditore che attesti l'ammontare delle somme che gli sono ancora dovute.
La sottoscrizione degli atti anzidetti deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'accollo del mutuo al comune comporta l'obbligo dello stesso di provvedere al pagamento di tutte le rate di ammortamento già scadute oltrechè - alle rispettive scadenze - di quelle a scadere, con conseguente riduzione dei contributi assegnati per un importo corrispondente al residuo capitale del mutuo e delle eventuali rate arretrate insolute, restando a carico del comune medesimo gli ulteriori interessi ed accessori del mutuo stesso.
La richiesta di accollo non produce effetto nel caso che il contributo ancora da erogare sia inferiore al residuo debito suddetto.
Qualora gli aventi diritto non esercitino il diritto di richiedere l'accollo ai sensi dei commi precedenti, il trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti avviene sulla base di una presa d'atto da parte dell'ente delegato in ordine alla ricorrenza delle condizioni tutte stabilite dalla legge per il trasferimento, con individuazione esatta dei dati catastali dell'immobile sinistrato e di quello costruito o acquistato o assegnato in proprietà ; la presa d'atto è rilasciata in esenzione di spese dall'ente delegato su richiesta dei titolari dell'ipoteca o del privilegio suddetti ed è titolo unico per le iscrizioni nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso di trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti, nonchè nelle ipotesi previste dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le quote dei mutui scadute dal 13 dicembre 1982 fino al 31 dicembre 1987, sono spostate in coda ai piani di ammortamento finanziario vigenti. Gli interessi compensativi da corrispondere sulle predette rate di mutuo sono a carico del comune di Ancona, nell'osservanza delle procedure di cui al precedente quarto comma, che provvede a versarli agli istituti di credito interessati.
Il comune di Ancona può procedere all'estinzione anticipata dei mutui accollati.
Il comune può altresì provvedere, in alternativa all'ipotesi prevista dal settimo comma del presente articolo, al pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel periodo di sospensione.
I mutuatari sono tenuti a rimborsare al comune di Ancona l'importo delle rate pagate in quote semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'ultima scadenza dei relativi piani di ammortamento.
Il comune di Ancona stipulerà apposite convenzioni con gli interessati per la determinazione delle garanzie per la restituzione delle somme anticipate.
Le somme recuperate sono impiegate dal comune di Ancona per le finalità di cui all'articolo 16, primo comma, punto 1), della presente legge.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 2, l.r. 21 gennaio 1988, n. 3.

Art. 18

Gli alloggi concessi in proprietà ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1983, n. 156, vengono trasferiti limitatamente alla superficie utile abitabile indicata al primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della presente legge.
Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il venti per cento la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire, l'assegnatario è tenuto al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal comune per la superficie eccedente tale quota in dieci rate annuali senza interessi.
Gli alloggi da assegnare in proprietà ai sensi e nei limiti del predetto articolo 11 sono riservati ai soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13/ 12/ 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, su unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili in seguito al movimento franoso.
L'assegnazione ha luogo limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto quale che sia il nucleo familiare; nel caso di scissione dalla proprietà del diritto reale di godimento, i diritti reali si trasferiscono nel medesimo stato sull'alloggio assegnato.
Agli effetti della presente legge tra i soggetti di cui al precedente terzo comma sono compresi i sinistrati che alla data del 13 dicembre 1982 risultavano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica con riservato dominio, con garanzia ipotecaria, o con patto di futura vendita. L'assegnazione in proprietà ha luogo previa rinuncia degli aventi diritto ai contributi di cui all'articolo 5, secondo comma, numero 1) della legge 2 maggio 1983, n. 156.
I soggetti di cui al comma precedente continueranno ad assolvere alle obbligazioni originarie, derivanti dai contratti già stipulati con riferimento agli alloggi sinistrati e con le modalità ivi previste, salvo revisione degli importi delle obbligazioni originarie in proporzione dell'eventuale maggiore superficie.
Il comune di Ancona stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di priorità per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al citato articolo 11 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 19

Per la costruzione di alloggi da attribuire in proprietà o in concessione locativa ai sinistrati, possono essere utilizzate anche le aree di cui agli articoli 35 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente su dette aree non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo del citato articolo 35.

Art. 20

Agli interventi per la realizzazione di alloggi ai sensi della presente legge non si applicano i limiti di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attribuzione in proprietà o in concessione locativa degli alloggi medesimi a favore dei sinistrati singoli o associati in cooperative, titolari alla data del 13 dicembre 1982 di assegnazione in locazione o del diritto di proprietà su alloggi danneggiati dal movimento franoso, si prescinde, altresì , dai requisiti di carattere soggettivo previsti rispettivamente dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall'articolo 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi in capitale e per le spese di cui al precedente articolo 16, lire 213 miliardi per il triennio 1983/1985, dei quali lire 93 miliardi per l'anno 1983; l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci in correlazione agli stanziamenti iscritti, per le stesse finalità , nel bilancio dello Stato;
b) per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 14, lire 100 miliardi per il triennio 1983/1985, dei quali lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e lire 40 miliardi per l'anno 1985;
c) per la concessione di contributi pluriennali di cui ai precedenti articoli 9, 12 e 16, lire 40 miliardi in ragione di L. 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
a) per l'anno 1983, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- capitolo n. 2212231 - "Interventi straordinari resisi necessari in seguito al movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156)"
- capitolo di nuova istituzione, L. 93 miliardi;
- capitolo n. 2212232 - "Ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri e dei complessi assistenziali resi inagibili dal movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156)"
- capitolo di nuova istituzione, L. 30 miliardi;
- capitolo n. 2212233 - "Contributi costanti ventennali per la ricostruzione degli immobili residenziali nonchè per la ricostruzione e la riparazione degli immobili e reintegrazione delle attrezzature delle aziende commerciali, artigiane e agricole e dei settori del turismo, dello spettacolo e della pesca distrutti o danneggiati dal movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (articolo 5, comma ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156)"
- capitolo di nuova istituzione, L. 2.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione per effetto della legge 2 maggio 1983, n. 156. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione per effetto della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.