Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 20
Titolo:Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Pubblicazione:( B.U. 06 agosto 1984, n. 73 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella "A" e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.
Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.
Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennità di carica pari ad un quindicesimo dell'indennità medesima.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 2

Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella "B" spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.
1 bis. L’indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all’entità delle gare.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 27 maggio 2008, n. 10.

Art. 2 bis

La misura delle indennità di cui alle tabelle "A" e "B" è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta ufficiale.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 24 luglio 2002, n. 16.

Art. 3

L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.
Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1988, n. 7, e dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 4

Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale.
Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei Comuni della Regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all'allegata tabella B, il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell'eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta.
Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrato e corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.
Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di 15 presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente.
Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitù militari".

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. unico, l.r. 3 maggio 1985, n. 28; dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23; dagli artt. 3 e 4, l.r. 24 luglio 2002, n. 16; dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, dall'art. 27, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, e dall'art. 11, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 14/2007, a decorrere dall’anno 2007 cessa di essere corrisposta l’indennità di missione prevista dal secondo periodo del primo comma del presente articolo (periodo tra l'altro soppresso dal medesimo art. 11, l.r. 14/2007).


Art. 5

Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente più alto in grado salvo quanto previsto dal comma successivo.
Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 4.
Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'articolo 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'articolo 2
Gli organi collegiali di cui all'articolo 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.
Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione previste per i dipendenti regionali.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1988, n. 7, e dall'art. 5, l.r. 24 luglio 2002, n. 16.

Art. 6

Le indennità di carica di cui all'articolo 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.
L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'articolo 1, è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 7

Agli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.
Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.
Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.
Possono essere corrisposte le indennità relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennità relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente tra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente è preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro.
La partecipazione dei componenti dipendenti delle unità sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissioni tecniche operanti in materia di sanità e per i quali è previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 8

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.
Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.
La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

Art. 9

A decorrere dall'1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali è fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennità ed i rimborsi previsti dall'articolo 4 della presente legge.
Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.
Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennità giornaliera di presenza pari a lire 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 1994, n. 23; dall'art. 1, l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 (come sostituito dall'art. 39, l.r. 30 novembre 1999, n. 32, poi modificato dall'art. 41, l.r. 23 marzo 2000, n. 21), e dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.

Art. 10

Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.
Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1º gennaio 1984.

Art. 11

..............................................................................................
(Abrogato)
Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella "A" in contrasto con la presente legge.

Nota relativa all'articolo 11
Il primo comma abroga l'art.14, l.r. 24 novembre 1979, n. 41; l'ultimo comma dell'art.11, l.r. 19 marzo 1980, n. 16; la l.r. 9 aprile 1980, n. 19, e le norme di rinvio alla stessa contenute nelle leggi regionali; il secondo comma dell'art.19, l.r. 22 maggio 1980, n. 37; il quarto e il quinto comma dell'art. 7, l.r. 23 aprile 1981, n. 10; la l.r. 13 luglio 1981, n. 15; il penultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art.13, l.r. 19 aprile 1981, n. 30; l'ultimo comma dell'art. 2, l.r. 10 novembre 1981, n. 34; il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 37, l.r. 3 marzo 1982, n. 7; il primo e il terzo comma dell'art. 5, l.r. 26 aprile 1982, n. 13; il secondo comma dell'art. 11, l.r. 14 dicembre 1982, n. 46; parte del settimo comma dell'art. 23, l.r. 29 marzo 1983, n. 8; il primo comma dell'art. 8, l.r. 26 ottobre 1983, n. 34; il settimo comma dell'art. 9, l.r. 31 ottobre 1983, n. 35; il quarto comma dell'art. 5, l.r. 2 novembre 1983, n. 36.
Così modificato dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.


Art. 12

Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della Regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 647.000.000. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 647.000.000 - Spesa obbligatoria.
Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1340101 L. 4.000.000 - capitolo 1340103 L. 15.000.000 - capitolo 1340104 L. 1.000.000 - capitolo 1340105 L. 13.000.000 - capitolo 1340106 L. 10.000.000 - capitolo 1340111 L. 12.000.000 - capitolo 1340113 L. 1.000.000 - capitolo 1340114 L. 10.000.000 - capitolo 1340115 L. 5.000.000 - capitolo 1340116 L. 25.000.000 - capitolo 1340117 L. 10.000.000 - capitolo 1340120 L. 10.000.000 - capitolo 1340121 L. 5.000.000 - capitolo 1340122 pm - capitolo 1340123 L. 10.000.000 - capitolo 1340125 L. 100.000.000 - capitolo 1340126 L. 30.000.000 - capitolo 1340127 L. 15.000.000 - capitolo 1410101 L. 300.000.000 - capitolo 2133104 L. 6.000.000 - capitolo 3242101 L. 15.000.000 - capitolo 4111101 L. 15.000.000 - capitolo 4251102 L. 35.000.000

I capitoli numeri 1340101, 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'articolo 100 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 100.


Le norme che attribuiscono indennità commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegati

Tabella A in formato Pdf


Nota relativa all'allegato
Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 1, l.r. 24 luglio 2002, n. 16, poi modificata dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 21, l.r. 16 dicembre 2005, n. 32; dall'art. 32, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, e dall'art. 19, l.r. 17 giugno 2013, n. 13.
La presente tabella era già stata sostituita dall'art. 2, l.r. 5 aprile 1988, n. 7; poi modificata dall'art. 27, l.r. 22 agosto 1988, n. 35; poi risostituita dall'art. 2, l.r. 4 luglio 1994, n. 23, e modificata dall'art. 46, l.r. 2 settembre 1996, n. 38; dall'art. 15, l.r. 6 agosto 1997, n. 53. Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi degli istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio erano poi state raddoppiate dall'art. 80, l.r. 22 luglio 1997, n. 44.
Ai sensi dell'art. 32, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, ai membri del Consiglio di amministrazione degli ERAP è applicata una decurtazione pari a 100 euro per ogni giornata di assenza alle sedute del suddetto Consiglio non giustificata per ragioni di salute con certificato medico, non connessa all’esercizio della carica ricoperta o non riferita a gravi motivi personali.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l’indennità mensile di carica o l’indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla presente tabella è ridotta del dieci per cento rispetto all’importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto art. 1, l.r. 11/2010.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4, è soppressa la voce: “Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)” di questa Tabella A.


Allegati

Tabella B in formato Pdf

Nota relativa all'allegato
Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 1, l.r. 24 luglio 2002, n. 16, poi modificata dall'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2; dall'art. 17, l.r. 28 aprile 2004, n. 9; dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; dall'art. 36, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9; dall'art. 7, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3, e dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
La presente tabella era già stata sostituita dall'art. 2, l.r. 5 aprile 1998, n. 7; poi modificata dall'art. 4, l.r. 28 giugno 1991, n. 15; poi risostituita dall'art. 2, l.r. 4 luglio 1994, n. 23, e modificata dall'art. 5, l.r. 20 novembre 1995, n. 63; dall'art. 1, l.r. 28 dicembre 1995, n. 67; dall'art. 18, l.r. 20 maggio 1997, n. 31; dall'art. 2, l.r. 30 giugno 1997, n. 38; dall'art. 2, l.r. 13 luglio 1999, n. 19, e dall'art. 39, l.r. 30 novembre 1999, n. 32.
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, le indennità e il rimborso spese per il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) sono quelli previsti dall'art. 9, l.r. 27 marzo 2001, n. 8, e la spesa è posta a carico dell'UPB 1.05.01.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla presente tabella spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell’organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 29 marzo 2017, n. 9, la voce: "Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (art. 6, l.r. n. 2/1988)" della Tabella B allegata a questa legge è soppressa.