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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 34
Titolo:Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
Pubblicazione:( B.U. 11 agosto 1988, n. 95 bis)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario




Art. 01

1. I gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali.
2. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del Consiglio le risorse necessarie per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Nota relativa all'articolo 01
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati in misura adeguata alla sua consistenza numerica:
a) una sede in uso gratuito, nell’edificio che ospita il Consiglio regionale, dotazioni strumentali e logistiche;
b) beni e servizi per l’espletamento delle funzioni istituzionali.


Nota relativa all'articolo 1
Modificato dall'art. 30, l.r. 23 aprile 2002, n. 6; dall'art. 40, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall'art. 1, l.r. 29 aprile 2008, n. 7, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, e modificato dall'art. 1, l.r. 28 luglio 2014, n. 19; dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, e dall'art. 1, l.r. 8 ottobre 2015, n. 24. Così sostituito dall'art. 2, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 43 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del citato art. 6, l.r. 43/2012, sino al termine della IX legislatura regionale i gruppi consiliari, ivi inclusi quelli di un solo consigliere già così composti all’esito delle elezioni, conservano il diritto alla corresponsione dei contributi nella misura indicata dal presente articolo, come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 43, e all’assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti. Sino al termine della IX legislatura regionale ai gruppi consiliari composti di un solo consigliere ai sensi del regolamento interno del Consiglio, che non siano già così composti all’esito delle elezioni, non è assegnato alcun contributo per il funzionamento; essi hanno diritto solo al personale spettante ai sensi della legislazione regionale vigente senza alcun incremento della spesa in essere alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 43/2012.

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, fino alla scadenza della IX legislatura, il comma 1 del presente articolo è il seguente:
"1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.".

Ai sensi dell'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, che devono essere utilizzati entro la X legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis di questa legge nel testo antecedente all’entrata in vigore della predetta l.r. 9/2016.

Il testo dell'art. 1 di questa legge antecedente all'entrata in vigore della l.r. 26 aprile 2016, n. 9, è il seguente:
"Art. 1 - 1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, se nel corso dell’anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
6. Nell’ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
7. L’Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo ai gruppi e per l’applicazione del presente articolo".


Art. 1 bis

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Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 29 aprile 2008, n. 7. Modificato dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e modificato dall'art. 2, l.r. 8 ottobre 2015, n. 24. Abrogato dall'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 43 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, fino alla scadenza della IX legislatura, il presente articolo è il seguente:
"Art. 1 bis - 1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:
a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni e servizi telematici;
b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;
c) spese di rappresentanza e rimborsi spese al personale per le missioni connesse all’attività del gruppo;
d) spese postali e di cancelleria;
e) collaborazione e consulenze professionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza;
f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, studi, ricerche, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all’articolo 1, comma 4;
f bis) acquisto di beni strumentali per l’attività d’ufficio.
2. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui alla lettera e) del comma 1 sono assolti dai presidenti dei gruppi consiliari.".

Ai sensi dell'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, che devono essere utilizzati entro la X legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis di questa legge nel testo antecedente all’entrata in vigore della predetta l.r. 9/2016.

Il testo dell'art. 1 bis di questa legge antecedente all'entrata in vigore della l.r. 26 aprile 2016, n. 9, è il seguente:
"Art. 1 bis - 1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:
a) l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;
b) l’effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell’attività di competenza del gruppo;
c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;
d) l’acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;
e) spese postali e di cancelleria;
f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.
2. I contributi di cui all’articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".


Art. 1 ter

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Nota relativa all'articolo 1 ter
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 29 aprile 2008, n. 7. Così modificato dall'art. 3, l.r. 28 luglio 2014, n. 19. Abrogato dall'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, che devono essere utilizzati entro la X legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis di questa legge nel testo antecedente all’entrata in vigore della predetta l.r. 9/2016.

Il testo dell'art. 1 ter di questa legge antecedente all'entrata in vigore della l.r. 26 aprile 2016, n. 9, è il seguente:
"Art. 1 ter - 1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione".


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Sostituito prima dall'art. 3, l.r. 29 aprile 2008, n. 7, e poi dall'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43. Così modificato dall'art. 4, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36. Abrogato dall'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 43 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. In sede di prima applicazione i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi all’anno 2012 entro il 31 gennaio 2013 sulla base della normativa vigente in data anteriore all’entrata in vigore della l.r. 43/2012. Gli stessi sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti secondo le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 2 della presente legge, nel testo modificato dall’art. 3, l.r. 43/2012.

Ai sensi dell'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, che devono essere utilizzati entro la X legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis di questa legge nel testo antecedente all’entrata in vigore della predetta l.r. 9/2016.

Il testo dell'art. 2 di questa legge antecedente all'entrata in vigore della l.r. 26 aprile 2016, n. 9, è il seguente:
"Art. 2 - 1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi relativi all’anno in corso.
3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all’Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis in quanto applicabili. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.
5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l’impiego del contributo di cui all’articolo 1 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.
6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità".


Art. 2 bis

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Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 28 luglio 2014, n. 19. Abrogato dall'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 4, l.r. 26 aprile 2016, n. 9, ai contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016, che devono essere utilizzati entro la X legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis di questa legge nel testo antecedente all’entrata in vigore della predetta l.r. 9/2016.

Il testo dell'art. 2 bis di questa legge antecedente all'entrata in vigore della l.r. 26 aprile 2016, n. 9, è il seguente:
"Art. 2 bis - 1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.
2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.
3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.
4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.
5. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti".


Art. 3

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua i beni e servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. L’Ufficio di presidenza, su richiesta del presidente del gruppo e nei limiti degli stanziamenti del bilancio destinati a spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura rapportata alla consistenza numerica del gruppo, acquisisce ed eroga esclusivamente beni e servizi relativi:
a) alla realizzazione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e/o digitale, inclusi manifesti, inviti e altro materiale informativo;
b) all’acquisto di servizi informativi e di pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;
c) alle spese postali;
d) alle sale pubbliche per la realizzazione di iniziative.

3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economo del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 4, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 3, l.r. 26 aprile 2016, n. 9.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 43 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.


Art. 4

1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:
a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione; il costo tabellare è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini;
b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio, all’inizio di ciascuna legislatura, siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assunzione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.
3. Ove in Consiglio, all’inizio di ciascuna legislatura, siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.
4. I gruppi che, all'inizio di ciascuna legislatura, sono composti di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.
5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.
6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione o di personale di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.
8. I gruppi consiliari possono, altresì, avvalersi:
a) di personale degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;
b) di personale esterno. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno.

8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.
9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall'Ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione:
a) del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile;
b) della categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali;
c) nel rispetto dei limiti del budget assegnato:
1) della misura del trattamento economico omnicomprensivo indicato al comma 11, specificando le quote relative ai compensi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 11;
2) della quota equivalente al numero di buoni pasto da assegnare. Si prescinde dal contratto di diritto privato, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza. Il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

9 bis. In base all’assegnazione effettuata dall’Ufficio di Presidenza, i contratti di diritto privato di cui alla lettera b) del comma 8 sono stipulati dal Presidente del Consiglio o suo delegato sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza.
9 ter. (Abrogato)
10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta in caso di parità prevale il voto del presidente del gruppo. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.
10 bis. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, in presenza di rilevanti e motivate esigenze organizzative ed in particolare ove sia compromessa la continuità di servizi e di prestazioni essenziali, possono rinviare per un termine di tre mesi l’assegnazione del personale richiesto.
11. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente:
a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini e, nei limiti dei budget assegnati, in relazione all'acquisizione e alla decorrenza giuridica delle progressioni, anche utilizzando, previa intesa tra i gruppi interessati, le quote di budget assegnato ai gruppi consiliari e non impegnate;
b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;
c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

11 bis. Al fine del computo del numero dei dipendenti, rispetto ai quali può essere elevato il limite massimo imposto per le prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, l'organico di riferimento è costituito dal complesso delle unità di personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
11 ter. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 11, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, che è designato responsabile del gruppo, può essere attribuito il compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.
11 quater. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali nel limite del budget assegnato a ciascun Gruppo.
12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.
12 bis. La durata complessiva dei contratti di lavoro del personale di supporto ai gruppi consiliari, in considerazione della loro natura fiduciaria, non può superare quella della legislatura.

Nota relativa all'articolo 4
Prima sostituito dall'art. 1, l.r. 8 agosto 1995, n. 54; poi dall'art. 7, l.r. 4 agosto 2008, n. 27; in seguito modificato dall'art. 40, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e poi sostituito dall'art. 3, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33. Modificato dall'art. 5, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 1, l.r. 16 giugno 2014, n. 14. Così sostituito dall'art. 6, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e modificato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36; dall'art. 3, l.r. 8 ottobre 2015, n. 24; dall'art. 8, l.r. 10 marzo 2016, n. 4; dall'art. 1, l.r. 23 maggio 2016, n. 11; dall'art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5; dall'art. 16, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34; dall'art. 1, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2; dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43; dall'art. 1, l.r. 8 luglio 2019, n. 18; dall'art. 5, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, e dall'art. 1, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.

La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, l.r. 27/2008, nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

La l.r. 6 giugno 2014, n. 14 reca le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010 n. 122 e del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge regionale dispone che sono fatti salvi fino al termine della IX legislatura i rapporti di lavoro flessibili instaurati alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.

Per il combinato disposto di cui agli artt. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, e 9, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, fino alla scadenza della IX legislatura, il presente articolo è il seguente:
"Art. 4 - 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:
a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;
b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;
e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.
2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:
a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.
3. E’ consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.
4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l’incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall’Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l’indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei commi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.
5. In relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Presidente del gruppo stesso, l’Ufficio di Presidenza può, in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all’interessato dell’esistenza di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:
a) nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.
6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l’incarico di responsabile.
7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l’espletamento dell’attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.
8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale regionale o personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di categoria non superiore alla D o equivalente.
9. (comma abrogato dall'art. 1, l.r. 16 giugno 2014, n. 14)
10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel modo seguente:
a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un’ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;
b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie contrattuali, da individuare, in relazione al posto disponibile, nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;
c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).".

L'art. 6, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, detta disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari.
 
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 8 luglio 2019, n. 18, le disposizioni di questo articolo, così come modificato dalla medesima l.r. 18/2019, si applicano a decorrere dalla XI legislatura regionale.
 
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 8 luglio 2019, n. 18, fino alla scadenza della X legislatura, i commi da 9 a 12 di questo articolo sono i seguenti:
"9. L’assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall’Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l’indicazione del soggetto a cui è conferito l’incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull’accesso agli impieghi regionali e la misura dell’eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato, a seguito di mancata concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione pubblica di appartenenza. Il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).
9 bis. In base all’assegnazione effettuata dall’Ufficio di Presidenza, i contratti di diritto privato di cui alla lettera b) del comma 8 sono stipulati dal Presidente del Consiglio o suo delegato sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza.
9 ter. ...............................................................
10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta in caso di parità prevale il voto del presidente del gruppo. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.
10 bis. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, in presenza di rilevanti e motivate esigenze organizzative ed in particolare ove sia compromessa la continuità di servizi e di prestazioni essenziali, possono rinviare per un termine di tre mesi l’assegnazione del personale richiesto.
11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:
a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D , ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione; i valori tabellari sono rivalutati in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini;
b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza
12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.".
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2021.


Art. 4 bis

................................................................................


Nota relativa all'articolo 4 bis
Prima aggiunto dall'art. 7, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, e modificato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, poi abrogato dall'art. 4, l.r. 8 ottobre 2015, n. 24.



Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2014, n. 19, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 , 6 e 7 della medesima legge n. 19 si applicano a decorrere dalla X legislatura.


Art. 4 ter

1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:
a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, ove all’inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;
b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, più l’ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all’inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.

2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.
3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 4, per una spesa corrispondente all’intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.
4. I gruppi di un solo consigliere che risultano di tale consistenza a seguito dell'uscita dal gruppo di altri consiglieri, fermo restando il limite complessivo di spesa dei gruppi, possono usufruire dell'ulteriore quota di cui al comma 4 dell'articolo 4, utilizzando, previa intesa tra i gruppi interessati, le quote di budget assegnato ai gruppi consiliari e non impegnate.

Nota relativa all'articolo 4 ter
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 23 maggio 2016, n. 11.
Così modificato dall'art. 9, l.r. 16 giugno 2022, n. 13.


Art. 5

1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.
2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell’incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.
3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 5
Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 4 agosto 2008, n. 27, poi modificato dall'art. 4, l.r. 22 dicembre 2009, n. 33. Così sostituito dall'art. 8, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.

Art. 6


........................................................................



Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 23 luglio 1996, n. 27; dall'art. 1, l.r. 9 giugno 2006, n. 6; dall'art. 4,l.r. 29 aprile 2008, n. 7, e dall'art. 1, l.r 15 luglio 2008, n. 22, poi abrogato dall'art. 12, l.r. 4 agosto 2008, n. 27.

Art. 7

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".
2. Le spese previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.".
3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Abroga le l.r. 20 luglio 1973, n. 17; 8 marzo 1979, n. 11; 8 marzo 1979, n. 12, e 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli articoli 8 e 10.