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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 33
Titolo:Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche.
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 1989, n. 143 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. La presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento delle unità operative pubbliche e private dell'area di nefrologia.
2. Le unità operative dell'area nefrologica ospedaliera sono le seguenti:
a) divisioni e sezioni;
b) servizi dialisi aggregati alle divisioni di nefrologia;
c) servizi dialisi aggregati alle divisioni di medicina genarle;
d) servizio nefro-dialisi pediatrico aggregato alla clinica pediatrica;
e) cenrti dialisi autonomi;
e bis) sezione di nefrologia aggregata al centro autonomo di dialisi;
f) centri dialisi ad assistenza limitata.

3. Le unità operative esistenti e quelle da istituire in base alla presente legge sono organizzate secondo i principi unitari in materia di determinazione dell'organico, sia per quanto riguarda gli standards sia per quanto riguarda i profili professionali del personale.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 15 febbraio 1993, n. 11.

Art. 2

..............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 15 febbraio 1993, n. 11, poi abrogato dall'art. 8, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. Nell'ambito degli interventi fissati dalle vigenti disposizioni di legge, le attività sanitarie svolte dalle divisioni di nefrologia e dai centri dialisi autonomi si distinguono in:
a) attività dialitica ospedaliera, sia extra-corporea che peritoneale;
b) ricovero per diagnosi e cura delle nefropatie in ospedale diurno (day-hospital);
c) ricovero per diagnosi e cura in degenza ospedaliera;
d) attività ambulatoriali distinte in:
d1) attività divisionali;
d2) attività territoriali;
d3) assistenza ai pazienti con trapianto renale;
e) terapia mediante dialisi peritoneale ambulatoriale;
f) consulenza nefrologica interna ed esterna;
g) attività di dialisi extracorporea e peritonale domiciliare;
h) elaborazione protocolli diagnostici e terapeutici in ambito nefro-dialitico, anche pediatrico;
i) monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;
l) prescrizione di specifici presidi diagnostici e terapeutici gratuiti da fornirsi indistintamente da tutte le farmacie;
m) educazione igienico dietetica del soggetto uremico;
n) elaborazione di proposte in ordine all'aggiornamento e riqualificazione del personale;
o) controllo dell'alluminio nel siero dei pazienti.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 8, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. L'organico del personale delle divisioni di nefrologia, dei servizi di dialisi ospedaliera aggregati, dei centri di dialisi ospedaliera autonomi, della sezione di nefrologia aggregata al centro dialisi autonomo e dei centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, nonchè di quello destinato alle attività di ricovero diurno, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fissato dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento dei direttori di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).
2. Il personale medico ed infermieristico è tenuto ad effettuare la guardia attiva divisionale, con l'obbligo della rispettiva reperibilità.
3. Il personale medico e non medico delle divisioni di nefrologia va sostituito, in caso di necessità, dal personale dei servizi dialitici. Analogamente il personale dei servizi va sostituito, in caso di necessità , dal personale dei reparti.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 15 febbraio 1993, n. 11, e dall'art. 8, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. L’attività di dialisi domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), è effettuata in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. Nell'ambito delle attività di formazione del personale operante nelle USL, sedi di reparti, servizi e centri nefro-dialitici ospedalieri, la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema della dialisi, della nefrologia e dei trapianti di reni, utilizzando anche i reparti o servizi di cui alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. E' istituito il comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza in materia nefrodialitica.
2. (Abrogato)
3. Il comitato tecnico è composto da:
a) l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali o suo delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;
b bis) un rappresentante delle direzioni aziendali;
c) due medici delle divisioni nefrologiche o loro delegati;
d) due medici dei servizi nefro-dialitici o loro delegati;
e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato;
f) (abrogata)
g) un rappresentante regionale dell'ANED designato dalla associazione stessa;
h) un funzionario amministrativo del servizio regionale sanità responsabile del settore nefro-dialitico;
i) un rappresentante del personale infermieristico appartenente al servizio o centro dialisi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo regionale o da un dipendente delle USL comandato presso la Regione.
5. Il comitato ha durata quinquennale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.
6. (Abrogato)
7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 8, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati


Nota relativa all'allegato
Abrogato dall'art. 8, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.